| (Commissione per la tenuta del registro regionale delle
imprese agromeccaniche).
1. Le regioni disciplinano la costituzione e le modalità
operative della commissione di cui all'articolo 5.
2. La commissione è composta:
a) dal presidente, di nomina regionale;
Pag. 6
b) da un rappresentante dell'Ispettorato del
lavoro competente per territorio;
c) da un rappresentante dell'Ispettorato della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
competente per territorio;
d) da un numero paritetico di rappresentanti delle
imprese agromeccaniche e dei produttori agricoli.
3. La commissione, che rimane in carica tre anni, può
essere integrata da altri componenti designati dalle
regioni.
| |