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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


194807
SMC0769-0005
Bollettino Giunte e Commissioni n. 769 del 7 marzo 2001 - edizione definitiva - (SMC13-769)
(suddiviso in 225 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.4 dello stampato)
                 ...COMMISSIONI RIUNITE
  XI (Lavoro pubblico e privato) e
                     XII (Affari sociali)
 
 
ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo sulla protezione delle radiazioni ionizzanti.
Renzo INNOCENTI, presidente. Carlo STELLUTI. Salvatore GIACALONE.
Mercoledì 7 marzo 2001. - Presidenza del Presidente Renzo INNOCENTI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Ornella Piloni.
ZZSMC ZZRES ZZSMC070301 ZZSMC010307 ZZSMC000301 ZZSMC000001 ZZSMC769 ZZ13 ZZD ZZCR ZZC11 ZZC12 ZZNO ZZXX ZZFF
  (Esame e rinvio).
 
     Renzo INNOCENTI,  presidente,  avverte che non è
  ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-regioni e
  che pertanto le Commissioni riunite non possono per il momento
  concludere l'esame dello schema di decreto legislativo, ma
  solo avviarlo.
 
     Carlo STELLUTI (DS-U),  relatore per la XI
  Commissione,  illustra lo schema di decreto legislativo in
  esame, che interviene a integrare e correggere il decreto
  legislativo n. 241 del 2000, emanato, in attuazione della
  direttiva 96/26/EURATOM, a seguito della delega contenuta
  nella legge 25 del 1999, ossia la legge comunitaria per il
  1998.  La citata legge n. 25 prevede infatti la possibilità per
  il Governo di emanare, entro due anni dalla entrata in vigore
  della legge stessa, disposizioni correttive e integrative ai
  decreti emanati in forza della delega in essa contenuta.
     L'articolo 1 introduce un nuovo articolo 10- nonies
  nel Capo III-bis, relativo alle attività lavorative nelle
  quali la presenza di determinate sorgenti di radiazione
  naturale conduca ad un aumento significativo dell'esposizione
  dei lavoratori e della popolazione.  L'articolo introdotto
  stabilisce che per le attività - svolte a fini commerciali -
  volte a mettere in circolazione, produrre, importare,
  impiegare, manipolare o comunque detenere tipi di prodotti o
  singoli prodotti che contengano materie radioattive naturali
  derivanti da particolari attività lavorative, le limitazioni e
  la soggezione ai divieti disposti con l'articolo 98, comma 1,
  non siano automatiche, ma siano disposte, sulla base delle
  eventuali segnalazioni della sezione speciale della
  Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione
  sanitaria dalle radiazioni ionizzanti istituita presso
  l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),
  con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
  emanato su proposta del Ministro della sanità, di concerto con
  i ministri dell'ambiente, dell'industria, dell'interno e del
  lavoro, sentita l'ANPA.
     L'articolo 2 comma 1, reca una modifica all'articolo
  68- bis,  prevedendo che la
 
                               Pag. 5
 
  richiesta di informazioni sulle dosi ricevute - che il
  lavoratore deve fornire alle autorità competenti o ai soggetti
  titolari di incarichi di sorveglianza fisica o medica - sia
  motivata dalla necessità di valutare l'idoneità a svolgere
  mansioni che comportino la classificazione del lavoratore come
  esposto e non - come attualmente previsto - la classificazione
  del lavoratore in categoria A. Risulta così esteso a tutti i
  lavoratori esposti l'obbligo di scambio di informazioni al
  fine di monitorare l'esposizione del lavoratore.
     I commi 2 e 3 apportano modifiche formali, mentre il comma
  4 prevede che le schede personali dalle quali risultino le
  dosi individuali, la documentazione relativa alle circostanze
  delle esposizioni e i risultati della sorveglianza fisica
  dell'ambiente di lavoro siano trasmessi non più
  all'Ispettorato medico centrale ma all'Ispesl.
     All'articolo 3, il comma 1 estende l'istituto della
  prescrizione di cui agli articoli da 19 a 25 del decreto
  legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, anche alle
  contravvenzioni di cui al capo III- bis;  in tale modo
  risulta estesa anche alle attività lavorative con sorgenti
  naturali la particolare procedura di estinzione delle
  contravvenzioni in materia di lavoro.
     Il comma 2 inserisce un nuovo articolo 144- bis,  che
  reca particolari disposizioni concernenti le comunicazioni
  preventive di pratiche.
     Il comma 3 include nei procedimenti autorizzativi
  considerati validi prima che siano adottati i decreti previsti
  dal decreto legislativo n. 230 del 1995 anche quelli
  rilasciati ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 1860 del
  1962, relativa all'impiego pacifico dell'energia nucleare.
     Il comma 4 modifica l'articolo 148 del decreto legislativo
  n. 230 del 1995, che detta il regime transitorio per i
  procedimenti autorizzativi in corso.
     L'articolo 4 reca delle modifiche di natura interpretativa
  agli allegati del decreto legislativo n. 230 del 1995, mentre
  l'articolo 5 è relativo a modifiche di ordine formale,
  consistenti per lo più in correzioni di errori materiali.  Ai
  sensi dell'articolo 6 il decreto non comporta oneri a carico
  del bilancio dello Stato.
     Preannuncia infine l'intenzione di proporre alle
  Commissioni un parere favorevole, con osservazioni limitate ad
  alcuni aspetti di carattere formale dello schema di decreto
  legislativo.
 
     Salvatore GIACALONE (PDU),  relatore per la XII
  Commissione,  condivide le considerazioni svolte dal
  relatore per la XI Commissione, sottolineando l'esigenza di
  garantire il continuo aggiornamento della disciplina in esame,
  che ha carattere prevalentemente tecnico.
     Sottolinea che le modifiche proposte dallo schema
  sostanzialmente recepiscono alcune delle osservazioni proposte
  dalle Commissioni parlamentari in occasione dell'esame
  dell'originario decreto legislativo.  Esse appaiono pertanto
  pienamente condivisibili anche dal punto di vista
  sanitario.
 
     Renzo INNOCENTI,  presidente,  rinvia il seguito
  dell'esame ad altra seduta.
 
     La seduta termina alle 13.35.
 
DATA=010307 FASCID=SMC13-769 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=1112 SEDE=XX NSTA=0769 TOTPAG=0334 TOTDOC=0225 NDOC=0005 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=CR D F PAGINIZ=0004 RIGINIZ=009 PAGFIN=0005 RIGFIN=058 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES=0103073 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00769 SORTNAV=5³103070 00769 b00000 ZZSMC769 NDOC0005 TIPDOCB DOCTIT0005 NDOC0005



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