| (Esame e rinvio).
Renzo INNOCENTI, presidente, avverte che non è
ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-regioni e
che pertanto le Commissioni riunite non possono per il momento
concludere l'esame dello schema di decreto legislativo, ma
solo avviarlo.
Carlo STELLUTI (DS-U), relatore per la XI
Commissione, illustra lo schema di decreto legislativo in
esame, che interviene a integrare e correggere il decreto
legislativo n. 241 del 2000, emanato, in attuazione della
direttiva 96/26/EURATOM, a seguito della delega contenuta
nella legge 25 del 1999, ossia la legge comunitaria per il
1998. La citata legge n. 25 prevede infatti la possibilità per
il Governo di emanare, entro due anni dalla entrata in vigore
della legge stessa, disposizioni correttive e integrative ai
decreti emanati in forza della delega in essa contenuta.
L'articolo 1 introduce un nuovo articolo 10- nonies
nel Capo III-bis, relativo alle attività lavorative nelle
quali la presenza di determinate sorgenti di radiazione
naturale conduca ad un aumento significativo dell'esposizione
dei lavoratori e della popolazione. L'articolo introdotto
stabilisce che per le attività - svolte a fini commerciali -
volte a mettere in circolazione, produrre, importare,
impiegare, manipolare o comunque detenere tipi di prodotti o
singoli prodotti che contengano materie radioattive naturali
derivanti da particolari attività lavorative, le limitazioni e
la soggezione ai divieti disposti con l'articolo 98, comma 1,
non siano automatiche, ma siano disposte, sulla base delle
eventuali segnalazioni della sezione speciale della
Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione
sanitaria dalle radiazioni ionizzanti istituita presso
l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),
con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
emanato su proposta del Ministro della sanità, di concerto con
i ministri dell'ambiente, dell'industria, dell'interno e del
lavoro, sentita l'ANPA.
L'articolo 2 comma 1, reca una modifica all'articolo
68- bis, prevedendo che la
Pag. 5
richiesta di informazioni sulle dosi ricevute - che il
lavoratore deve fornire alle autorità competenti o ai soggetti
titolari di incarichi di sorveglianza fisica o medica - sia
motivata dalla necessità di valutare l'idoneità a svolgere
mansioni che comportino la classificazione del lavoratore come
esposto e non - come attualmente previsto - la classificazione
del lavoratore in categoria A. Risulta così esteso a tutti i
lavoratori esposti l'obbligo di scambio di informazioni al
fine di monitorare l'esposizione del lavoratore.
I commi 2 e 3 apportano modifiche formali, mentre il comma
4 prevede che le schede personali dalle quali risultino le
dosi individuali, la documentazione relativa alle circostanze
delle esposizioni e i risultati della sorveglianza fisica
dell'ambiente di lavoro siano trasmessi non più
all'Ispettorato medico centrale ma all'Ispesl.
All'articolo 3, il comma 1 estende l'istituto della
prescrizione di cui agli articoli da 19 a 25 del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, anche alle
contravvenzioni di cui al capo III- bis; in tale modo
risulta estesa anche alle attività lavorative con sorgenti
naturali la particolare procedura di estinzione delle
contravvenzioni in materia di lavoro.
Il comma 2 inserisce un nuovo articolo 144- bis, che
reca particolari disposizioni concernenti le comunicazioni
preventive di pratiche.
Il comma 3 include nei procedimenti autorizzativi
considerati validi prima che siano adottati i decreti previsti
dal decreto legislativo n. 230 del 1995 anche quelli
rilasciati ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 1860 del
1962, relativa all'impiego pacifico dell'energia nucleare.
Il comma 4 modifica l'articolo 148 del decreto legislativo
n. 230 del 1995, che detta il regime transitorio per i
procedimenti autorizzativi in corso.
L'articolo 4 reca delle modifiche di natura interpretativa
agli allegati del decreto legislativo n. 230 del 1995, mentre
l'articolo 5 è relativo a modifiche di ordine formale,
consistenti per lo più in correzioni di errori materiali. Ai
sensi dell'articolo 6 il decreto non comporta oneri a carico
del bilancio dello Stato.
Preannuncia infine l'intenzione di proporre alle
Commissioni un parere favorevole, con osservazioni limitate ad
alcuni aspetti di carattere formale dello schema di decreto
legislativo.
Salvatore GIACALONE (PDU), relatore per la XII
Commissione, condivide le considerazioni svolte dal
relatore per la XI Commissione, sottolineando l'esigenza di
garantire il continuo aggiornamento della disciplina in esame,
che ha carattere prevalentemente tecnico.
Sottolinea che le modifiche proposte dallo schema
sostanzialmente recepiscono alcune delle osservazioni proposte
dalle Commissioni parlamentari in occasione dell'esame
dell'originario decreto legislativo. Esse appaiono pertanto
pienamente condivisibili anche dal punto di vista
sanitario.
Renzo INNOCENTI, presidente, rinvia il seguito
dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.35.
| |