| La IV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante
"Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva
dello strumento militare in professionale, a norma
dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n.
331", e ritenutolo conforme ai principi e criteri direttivi
della delega contenuta nella citata disposizione;
nel ritenere necessario contemperare l'esigenza di
preservare la funzionalità dei contingenti sulla base del
reclutamento di militari di leva con riferimento ai giovani
nati entro il 1985 con quella di evitare il trattenimento di
giovani di leva oltre il 31 dicembre 2006 se risulta possibile
sostituirli con giovani volontari in servizio ai sensi del
provvedimento in esame;
nel ritenere necessario assicurare una gestione del
periodo transitorio volta a contemperare le esigenze del
personale militare in servizio in eccedenza con il progressivo
raggiungimento della prevista consistenza organica delle Forze
armate;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
a) si preveda che i giovani chiamati ad assolvere
per intero o parzialmente il servizio di leva nel 2006 possano
beneficiare di riduzioni della durata del servizio di leva;
b) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "con
volontari di truppa e" siano inserite le seguenti: ", nonché,
in coerenza con i relativi compiti, con";
c) all'articolo 6:
1) al comma 1, le parole: "o nei ruoli di altre
amministrazioni pubbliche" siano sostituite dalle seguenti:
"nonché nei ruoli di altre amministrazioni pubbliche"; sia
inoltre aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il transito
dovrà in ogni caso avvenire salvaguardando i processi di
riqualificazione previsti dal contratto collettivo nazionale
di lavoro e comunque nell'ambito della quota prevista per
l'accesso dall'esterno";
2) al comma 2, si preveda che il regolamento ivi
previsto sia emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta dei ministri interessati;
3) al comma 4, al primo periodo, dopo le parole:
"commi 2 e 3", siano aggiunte le seguenti: ", sempre che
sussista la possibilità di reimpiego in relazione alle
esigenze, ai profili di impiego ed alla programmazione delle
assunzioni"; al secondo periodo le parole: "1^ gennaio 2002"
siano sostituite dalle seguenti: "1^ gennaio 2005";
4) il comma 6 sia soppresso;
5) al comma 7, il secondo periodo sia riformulato nel
senso di specificare che l'ufficiale transitato sia collocato
in congedo nella categoria della riserva di complemento,
mentre il sottufficiale in quella della riserva;
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6) il comma 9 sia riformulato nel senso di prevedere
che, qualora non sia possibile dar corso ai transiti di cui al
comma 1 dell'articolo in esame ovvero con tali transiti non si
riesca ad assorbire tutte le eccedenze maturate nell'anno,
queste siano assorbite mediante il collocamento in ausiliaria
dell'ufficiale o del sottufficiale che abbia presentato
domanda, se con meno di cinque anni dai limiti di età previsti
per ciascuna categoria di personale; nel caso in cui le
domande siano insufficienti, si prendano in considerazione
l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente più anziano e,
in caso di pari età, l'ufficiale o sottufficiale meno anziano
in grado, appartenenti a categorie, ruoli e specializzazioni
in esubero; a tale personale si applichino le disposizioni di
cui al comma 4, secondo periodo, dell'articolo 43 della legge
19 maggio 1986, n. 224. Per quanto concerne invece le
eventuali eccedenze nei gradi di colonnello e generale, se ne
preveda l'assorbimento con le modalità di cui all'articolo 7
della legge 10 dicembre 1973, n. 804, applicando altresì il
comma 4 del citato articolo 43 della legge n. 224 del 1986;
d) all'articolo 9, comma 2, sia ridotto il numero
di esami universitari ivi previsti per ottenere i benefici del
ritardo del servizio di leva, anche in considerazione del
particolare grado di difficoltà delle singole facoltà
universitarie;
e) all'articolo 10:
1) al comma 1, si preveda come ulteriore causa di
dispensa dal servizio di leva l'essere dipendente pubblico o
privato con contratto di lavoro a tempo indeterminato da
almeno dodici mesi;
2) al comma 2, capoverso e), sia precisato che la
dispensa è prevista anche per coloro che siano titolari di una
borsa di studio o di un assegno di studio o siano
frequentatori di corsi di dottorato di ricerca presso
università statali italiane;
f) all'articolo 12, si preveda che i volontari di
truppa in ferma prefissata ed in rafferma fruiscano a titolo
gratuito della mensa e degli alloggi collettivi di
servizio;
g) all'articolo 13, comma 2, lettera e), le
parole: "il diritto alla licenza ordinaria non viene inciso"
siano sostituite con le seguenti: "l'esercizio del diritto
alla licenza ordinaria non è pregiudicato";
h) all'articolo 19, l'età massima per il
reclutamento di volontari di truppa sia elevata fino a 28 anni
nel caso di giovani in possesso del diploma di laurea;
i) all'articolo 20, dopo il comma 5 sia inserito
il seguente:
"5- bis. All'articolo 12, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, siano apportate le
seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole da "ispettore
logistico" fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle
seguenti: "ed ispettori a competenza generale nell'ambito
dell'Esercito";
c) alla lettera c), le parole: "dai tre tenenti
generali" sono sostituite dalle seguenti: "dai due tenenti
generali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni";
l) all'articolo 28, dopo il comma 6, sia aggiunto
il seguente:
"6- bis. Il compenso di cui all'articolo 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255,
può essere corrisposto anche nel caso in cui non possa
realizzarsi quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del
medesimo decreto. Per il personale trasferito la relativa
corresponsione è effettuata dall'ente cedente all'atto del
trasferimento";
m) all'articolo 29, comma 3, le parole: "è
consentito da parte delle" siano sostituite con la seguente:
"le"; e dopo le parole: "inclusa l'Arma dei carabinieri" siano
aggiunte le seguenti: "promuovono, anche mediante specifici
corsi di riqualificazione,";
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e con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo la necessità di assicurare un
monitoraggio sanitario per i giovani di entrambi i sessi anche
dopo la data di sospensione della leva, prevedendo con
apposita disposizione di legge le relative modalità di
svolgimento, in considerazione della utilità sociale che tale
istituto presenta nella rilevazione delle condizioni sanitarie
dei giovani;
b) valuti il Governo la necessità di assicurare
che i giovani possano svolgere il servizio militare volontario
a ferma breve in tutte le specialità delle Forze armate, sulla
base delle preferenze effettivamente espresse;
c) valuti il Governo la necessità di elevare il
numero degli organici della Marina militare allo scopo di
assicurarne una presenza adeguata in ambito NATO, anche in
rapporto alla consistenza delle omologhe Forze armate dei
maggiori Paesi europei, non inferiore alle 36.000 unità;
d) all'articolo 14, siano incrementati i periodi
di licenza straordinaria e di permesso ivi previsti;
e) all'articolo 16, comma 2, valuti il Governo
l'opportunità di prevedere che il prolungamento del periodo di
ferma dei volontari in ferma annuale possa essere anche
maggiore dei sei mesi ivi indicati e che possa essere
facilitato il passaggio al servizio volontario a ferma breve o
al servizio permanente effettivo;
f) allo scopo di non generare confusione tra la
categoria degli "ufficiali ausiliari" di cui all'articolo 21 e
la denominazione degli allievi che superano gli esami di fine
corso di cui al comma 6 dell'articolo 23, si valuti
l'opportunità di variare la denominazione di quest'ultima
categoria di ufficiali; conseguentemente, all'articolo 26,
comma 1, dopo le parole: "Agli ufficiali ausiliari" siano
inserite le seguenti: "di cui all'articolo 21";
g) all'articolo 28, il Governo valuti
l'opportunità di sopprimere il comma 4, demandando la
definizione della materia alla concertazione con le parti
interessate.
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