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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


194826
SMC0769-0024
Bollettino Giunte e Commissioni n. 769 del 7 marzo 2001 - edizione definitiva - (SMC13-769)
(suddiviso in 225 Unità Documento)
Unità Documento n.24 (che inizia a pag.17 dello stampato)
              ...IV COMMISSIONE PERMANENTE
                           (Difesa)
 
 
...ATTI DEL GOVERNO
...SCHEMA DI DECRETO. LAVCOMM
...SCHEMA DI DECRETO.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
Mercoledì 7 marzo 2001. - Presidenza del Presidente Giuseppe MOLINARI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Gianni Rivera.
ZZSMC ZZRES ZZSMC070301 ZZSMC010307 ZZSMC000301 ZZSMC000001 ZZSMC769 ZZ13 ZZD ZZTX ZZC4 ZZNO ZZXX
     La IV Commissione,
       esaminato lo schema di decreto legislativo recante
  "Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva
  dello strumento militare in professionale, a norma
  dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n.
  331", e ritenutolo conforme ai principi e criteri direttivi
  della delega contenuta nella citata disposizione;
       nel ritenere necessario contemperare l'esigenza di
  preservare la funzionalità dei contingenti sulla base del
  reclutamento di militari di leva con riferimento ai giovani
  nati entro il 1985 con quella di evitare il trattenimento di
  giovani di leva oltre il 31 dicembre 2006 se risulta possibile
  sostituirli con giovani volontari in servizio ai sensi del
  provvedimento in esame;
       nel ritenere necessario assicurare una gestione del
  periodo transitorio volta a contemperare le esigenze del
  personale militare in servizio in eccedenza con il progressivo
  raggiungimento della prevista consistenza organica delle Forze
  armate;
       esprime
                      PARERE FAVOREVOLE
       con le seguenti condizioni:
       a)  si preveda che i giovani chiamati ad assolvere
  per intero o parzialmente il servizio di leva nel 2006 possano
  beneficiare di riduzioni della durata del servizio di leva;
       b)  all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "con
  volontari di truppa e" siano inserite le seguenti: ", nonché,
  in coerenza con i relativi compiti, con";
       c)  all'articolo 6:
         1) al comma 1, le parole: "o nei ruoli di altre
  amministrazioni pubbliche" siano sostituite dalle seguenti:
  "nonché nei ruoli di altre amministrazioni pubbliche"; sia
  inoltre aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il transito
  dovrà in ogni caso avvenire salvaguardando i processi di
  riqualificazione previsti dal contratto collettivo nazionale
  di lavoro e comunque nell'ambito della quota prevista per
  l'accesso dall'esterno";
         2) al comma 2, si preveda che il regolamento ivi
  previsto sia emanato con decreto del Presidente della
  Repubblica, su proposta dei ministri interessati;
         3) al comma 4, al primo periodo, dopo le parole:
  "commi 2 e 3", siano aggiunte le seguenti: ", sempre che
  sussista la possibilità di reimpiego in relazione alle
  esigenze, ai profili di impiego ed alla programmazione delle
  assunzioni"; al secondo periodo le parole: "1^ gennaio 2002"
  siano sostituite dalle seguenti: "1^ gennaio 2005";
         4) il comma 6 sia soppresso;
         5) al comma 7, il secondo periodo sia riformulato nel
  senso di specificare che l'ufficiale transitato sia collocato
  in congedo nella categoria della riserva di complemento,
  mentre il sottufficiale in quella della riserva;
 
                              Pag. 18
 
         6) il comma 9 sia riformulato nel senso di prevedere
  che, qualora non sia possibile dar corso ai transiti di cui al
  comma 1 dell'articolo in esame ovvero con tali transiti non si
  riesca ad assorbire tutte le eccedenze maturate nell'anno,
  queste siano assorbite mediante il collocamento in ausiliaria
  dell'ufficiale o del sottufficiale che abbia presentato
  domanda, se con meno di cinque anni dai limiti di età previsti
  per ciascuna categoria di personale; nel caso in cui le
  domande siano insufficienti, si prendano in considerazione
  l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente più anziano e,
  in caso di pari età, l'ufficiale o sottufficiale meno anziano
  in grado, appartenenti a categorie, ruoli e specializzazioni
  in esubero; a tale personale si applichino le disposizioni di
  cui al comma 4, secondo periodo, dell'articolo 43 della legge
  19 maggio 1986, n. 224.  Per quanto concerne invece le
  eventuali eccedenze nei gradi di colonnello e generale, se ne
  preveda l'assorbimento con le modalità di cui all'articolo 7
  della legge 10 dicembre 1973, n. 804, applicando altresì il
  comma 4 del citato articolo 43 della legge n. 224 del 1986;
       d)  all'articolo 9, comma 2, sia ridotto il numero
  di esami universitari ivi previsti per ottenere i benefici del
  ritardo del servizio di leva, anche in considerazione del
  particolare grado di difficoltà delle singole facoltà
  universitarie;
       e)  all'articolo 10:
         1) al comma 1, si preveda come ulteriore causa di
  dispensa dal servizio di leva l'essere dipendente pubblico o
  privato con contratto di lavoro a tempo indeterminato da
  almeno dodici mesi;
         2) al comma 2, capoverso e), sia precisato che la
  dispensa è prevista anche per coloro che siano titolari di una
  borsa di studio o di un assegno di studio o siano
  frequentatori di corsi di dottorato di ricerca presso
  università statali italiane;
         f)  all'articolo 12, si preveda che i volontari di
  truppa in ferma prefissata ed in rafferma fruiscano a titolo
  gratuito della mensa e degli alloggi collettivi di
  servizio;
         g)  all'articolo 13, comma 2, lettera e), le
  parole: "il diritto alla licenza ordinaria non viene inciso"
  siano sostituite con le seguenti: "l'esercizio del diritto
  alla licenza ordinaria non è pregiudicato";
         h)  all'articolo 19, l'età massima per il
  reclutamento di volontari di truppa sia elevata fino a 28 anni
  nel caso di giovani in possesso del diploma di laurea;
         i)  all'articolo 20, dopo il comma 5 sia inserito
  il seguente:
     "5- bis.  All'articolo 12, comma 3, del decreto
  legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, siano apportate le
  seguenti modificazioni:
       a)  alla lettera b), le parole da "ispettore
  logistico" fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle
  seguenti: "ed ispettori a competenza generale nell'ambito
  dell'Esercito";
       c)  alla lettera c), le parole: "dai tre tenenti
  generali" sono sostituite dalle seguenti: "dai due tenenti
  generali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria,
  artiglieria, genio, trasmissioni";
         l)  all'articolo 28, dopo il comma 6, sia aggiunto
  il seguente:
     "6- bis.  Il compenso di cui all'articolo 8 del
  decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255,
  può essere corrisposto anche nel caso in cui non possa
  realizzarsi quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del
  medesimo decreto.  Per il personale trasferito la relativa
  corresponsione è effettuata dall'ente cedente all'atto del
  trasferimento";
         m)  all'articolo 29, comma 3, le parole: "è
  consentito da parte delle" siano sostituite con la seguente:
  "le"; e dopo le parole: "inclusa l'Arma dei carabinieri" siano
  aggiunte le seguenti: "promuovono, anche mediante specifici
  corsi di riqualificazione,";
 
                              Pag. 19
 
       e con le seguenti osservazioni:
       a)  valuti il Governo la necessità di assicurare un
  monitoraggio sanitario per i giovani di entrambi i sessi anche
  dopo la data di sospensione della leva, prevedendo con
  apposita disposizione di legge le relative modalità di
  svolgimento, in considerazione della utilità sociale che tale
  istituto presenta nella rilevazione delle condizioni sanitarie
  dei giovani;
       b)  valuti il Governo la necessità di assicurare
  che i giovani possano svolgere il servizio militare volontario
  a ferma breve in tutte le specialità delle Forze armate, sulla
  base delle preferenze effettivamente espresse;
       c)  valuti il Governo la necessità di elevare il
  numero degli organici della Marina militare allo scopo di
  assicurarne una presenza adeguata in ambito NATO, anche in
  rapporto alla consistenza delle omologhe Forze armate dei
  maggiori Paesi europei, non inferiore alle 36.000 unità;
       d)  all'articolo 14, siano incrementati i periodi
  di licenza straordinaria e di permesso ivi previsti;
       e)  all'articolo 16, comma 2, valuti il Governo
  l'opportunità di prevedere che il prolungamento del periodo di
  ferma dei volontari in ferma annuale possa essere anche
  maggiore dei sei mesi ivi indicati e che possa essere
  facilitato il passaggio al servizio volontario a ferma breve o
  al servizio permanente effettivo;
         f)  allo scopo di non generare confusione tra la
  categoria degli "ufficiali ausiliari" di cui all'articolo 21 e
  la denominazione degli allievi che superano gli esami di fine
  corso di cui al comma 6 dell'articolo 23, si valuti
  l'opportunità di variare la denominazione di quest'ultima
  categoria di ufficiali; conseguentemente, all'articolo 26,
  comma 1, dopo le parole: "Agli ufficiali ausiliari" siano
  inserite le seguenti: "di cui all'articolo 21";
         g)  all'articolo 28, il Governo valuti
  l'opportunità di sopprimere il comma 4, demandando la
  definizione della materia alla concertazione con le parti
  interessate.
 
DATA=010307 FASCID=SMC13-769 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=04 SEDE=XX NSTA=0769 TOTPAG=0334 TOTDOC=0225 NDOC=0024 TIPDOC=P DOCTIT=0023 COMM=C4 D TX PAGINIZ=0017 RIGINIZ=008 PAGFIN=0019 RIGFIN=038 UPAG=NO PAGEIN=17 PAGEFIN=19 SORTRES=0103073 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00769 SORTNAV=5³103070 00769 b00000 ZZSMC769 NDOC0024 TIPDOCP DOCTIT0023 NDOC0023



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