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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


194830
SMC0769-0028
Bollettino Giunte e Commissioni n. 769 del 7 marzo 2001 - edizione definitiva - (SMC13-769)
(suddiviso in 225 Unità Documento)
Unità Documento n.28 (che inizia a pag.22 dello stampato)
               ...V COMMISSIONE PERMANENTE
             (Bilancio, tesoro e programmazione)
 
 
Pag. 22 SEDE CONSULTIVA
C7647. LAVCOMM
C7647.
DL 1/2001: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina. C. 7647, approvato dal Senato. (Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole - Parere su emendamenti).
Il sottosegretario Bruno SOLAROLI. Guido POSSA. Michele VENTURA.
Mercoledì 7 marzo 2001. - Presidenza del Presidente Augusto FANTOZZI. - Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro, bilancio e programmazione economica Bruno Solaroli per la difesa Massimo Ostillio e per l'interno Aniello Di Nardo.
ZZSMC ZZRES ZZSMC070301 ZZSMC010307 ZZSMC000301 ZZSMC000001 ZZSMC769 ZZ13 ZZD ZZCN ZZC5 ZZCO ZZHH ZZII
     La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in
  titolo rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 marzo 2001.
 
     Il sottosegretario Bruno SOLAROLI, con riferimento alle
  osservazioni formulate dal relatore in ordine al testo del
  provvedimento nel corso della seduta del 6 marzo 2001, precisa
  che l'articolo 1 non presenta profili problematici dal punto
  di vista finanziario, dal momento che gli oneri da esso
  derivanti trovano integrale copertura per effetto
  dell'articolo 6.
     Con riferimento all'articolo 3, comma 1 conferma che dalla
  istituzione dei nuclei agroalimentari forestali non discendono
  oneri ulteriori per il bilancio dello Stato.
     In relazione all'articolo 3, comma 5, nel ritenere
  corretta la quantificazione degli oneri ivi prevista, osserva
  che per assicurare la copertura relativa all'esercizio 2001si
  intende utilizzare parzialmente, nell'ambito
  dell'accantonamento di parte corrente relativo al Ministero
  dell'ambiente, le risorse già prenotate in relazione al
  provvedimento recante norme in materia di valutazione di
  impatto ambientale (A.C. 5100).
     Per quanto concerne le restanti disposizioni recate
  dall'articolo 3, osserva che il rinvio al rispetto del
  principio di programmazione delle assunzioni ed ai vincoli
  degli stanziamenti di bilancio esclude ogni eventuale maggiore
  onere per la finanza pubblica.
     Con riferimento alle osservazioni del relatore in ordine
  alla clausola di copertura di cui all'articolo 6, comma 1,
  lettera  a),  ritiene che non sia necessario menzionare
  espressamente nel testo l'autorizzazione di spesa che si
  intende ridurre, in quanto a tale riduzione dovrebbe
  provvedere direttamente lo stesso Fondo per la protezione
  civile.  Precisa, comunque, che l'autorizzazione di spesa
  ridotta è quella riportata, con riferimento al decreto legge
  n. 142 del 1991, convertito con modificazioni dalla legge n.
  195 del 1991, nella tabella D allegata alla legge finanziaria
  per l'anno 2001 (legge n. 388 del 2000).
     In relazione a quanto osservato dal relatore in ordine
  all'articolo 6, comma 1, lettera  c),  conferma che con
  tale disposizione si intende porre oneri ulteriori a carico
  del Fondo per lo sviluppo in agricoltura.
     Quanto al comma 1 dell'articolo 7- bis,  ritiene che
  la dotazione prevista per il Fondo per l'emergenza BSE sia
  congrua in relazione agli interventi che tale Fondo è chiamato
  ad attuare.  Conferma altresì, in relazione ai successivi commi
  4 e 5, che l'AGEA è dotata delle strutture amministrative ed
  operative necessarie per provvedere agli adempimenti ivi
  previsti.
     In ordine alla clausola di copertura di cui al comma 7
  dell'articolo 7- bis,  assicura che le riduzioni di
  autorizzazioni di spesa ivi previste non pregiudicano
  interventi in corso e che le risorse utilizzate non sono state
  ancora impegnate, risultando pertanto disponibili per finalità
  di copertura.
     In particolare, in relazione agli interventi previsti al
  comma 2, lettera  b),  del medesimo articolo, precisa che
  le risorse assegnate al Fondo costituiscono un tetto di spesa.
  Ritiene invece che le osservazioni del relatore in ordine agli
  interventi di cui al comma 2, lettera  d),  dell'articolo
  7- bisattengano a profili di merito, che esulano pertanto
  dalla competenza della Commissione.
     Segnala inoltre che, in merito alla suddetta copertura
  finanziaria, sono stati formulati, da parte delle Regioni,
  taluni rilievi, per superare i quali il Governo ha presentato
  il proprio emendamento 7- bis. 60.
 
     Guido POSSA (FI) osserva che la copertura di cui
  all'articolo 7- bis,  comma 7, lettera  b),  potrebbe
  configurare una ipotesi di dequalificazione della spesa.
  Quanto alla precedente lettera  a),  segnala
 
                              Pag. 23
 
  che l'autorizzazione di spesa ivi prevista è relativa
  all'esercizio 2000.
 
     Il sottosegretario Bruno SOLAROLI, in relazione alle
  osservazioni del deputato Possa, precisa che il Fondo per
  l'emergenza BSE è destinato ad effettuare spese di
  investimento ed esclude, pertanto, qualunque effetto di
  dequalificazione della spesa.  Inoltre, con riferimento
  all'articolo 7- bis,  comma 7, lettera  a),  segnala
  che tale disposizione riguarda la ripartizione di risorse tra
  Stato e regioni, con effetti non limitati al solo esercizio
  2000.
 
     Guido POSSA (FI) ritiene che le spese di cui
  all'articolo 7- bis,  comma 2, lettera  b)  siano
  certamente di natura corrente e conferma, pertanto, la
  presenza di una ipotesi di dequalificazione della spesa.
     Segnala, altresì, l'opportunità di formulare le
  disposizioni di copertura facendo espresso riferimento alle
  unità previsionali di base dalle quali vengono attinte le
  risorse finanziarie.  Ritiene, infatti, che la prassi
  attualmente seguita non sia pienamente conforme ai principi
  vigenti in materia di contabilità pubblica.
 
     Il sottosegretario Bruno SOLAROLI, in relazione
  all'articolo 7- bis,  comma 7, lettera  a),  conferma
  che tale disposizione reca un riferimento normativo errato,
  tenuto conto che essa deve intendersi riferita alla legge n.
  448 del 1998 e non alla legge n. 488 del 1998.
     Con riferimento all'articolo 7- ter,  precisa che
  dall'attuazione della disciplina ivi prevista non si determina
  alcuno slittamento di versamenti tributari all'esercizio
  successivo a quello in corso.
     Quanto al comma 6 del medesimo articolo, conferma che le
  risorse utilizzate non sono state ancora impegnate e sono
  pertanto disponibili per far fronte agli oneri derivanti
  dall'attuazione della disposizione.
     Osserva infine che dall'articolo 7- quinquies  non
  discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in
  quanto al consorzio obbligatorio ivi previsto partecipano
  soggetti privati.
 
     Michele VENTURA (DS-U),  relatore,  segnala che
  l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti
  presentati con riferimento al provvedimento in titolo.
     Per quanto riguarda i profili di competenza della
  Commissione, osserva in primo luogo che l'emendamento del
  Governo 7- bis. 60 è diretto a riformulare la disposizione
  di copertura prevista dall'articolo 7- bis,  comma 7,
  lettera  b),  e prevede che alla quota di oneri (pari 130
  miliardi di lire) previsti da tale disposizione si faccia
  fronte quanto a 30 miliardi di lire, mediante riduzione
  dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 50, comma 1,
  lettera  c)  della legge 23 dicembre 1998, n. 488, come
  definita nella tabella D della legge 23 dicembre 2000, n.388
  e, quanto a 100 miliardi di lire, mediante l'adozione dei
  provvedimenti di cui all'articolo 64, comma 1, della legge 21
  novembre 2000, n. 342.
     In proposito, segnala che - come già rilevato nella
  precedente seduta - il rinvio alla legge n. 488 del 1998
  sembra erroneo, atteso che l'articolo 50, comma 1, di tale
  legge non presenta alcuna ripartizione in lettere.  Sembrerebbe
  pertanto che il suddetto rinvio debba intendersi riferito alla
  legge n. 448 del 1998.
     Appare altresì opportuno che il Governo confermi che le
  suddette riduzioni di autorizzazioni di spesa non pregiudicano
  interventi in corso e che le risorse utilizzate non sono state
  ancora impegnate e sono, pertanto, effettivamente disponibili
  per far fronte ai citati oneri.
     Ricorda, inoltre, che l'articolo 64, comma 1, della legge
  21 novembre 2000, n. 342 prevede che, in attuazione della
  direttiva 1999/81/CE del Consiglio del 29 luglio 1999 e con
  riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le
  imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con
  proprio decreto da emanare entro il 31 marzo 2001, disponga
  modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati
  relative anche alla struttura dell'accisa.  Contemporaneamente
  a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le
  variazioni delle tariffe
 
                              Pag. 24
 
  dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati in
  modo da assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a
  lire 150 miliardi, in ragione annua.
     Per effetto della clausola di copertura in esame e di
  quella analoga riportata all'articolo 6, tale importo verrebbe
  raddoppiato, essendo innalzato a 300 miliardi di lire.
     In proposito, appare opportuno acquisire i chiarimenti del
  Governo in ordine agli effetti di tale significativo aumento
  dell'accisa sui tabacchi.  Segnala, altresì, che la proposta
  emendativa prevede che il suddetto aumento intervenga - almeno
  parzialmente - per effetto di un decreto ministeriale da
  emanarsi entro il 31 novembre 2001.  Al riguardo, appare
  opportuno che il Governo chiarisca se tale circostanza possa
  determinare effetti onerosi in termini di cassa.
     Segnala, inoltre, che alcuni emendamenti ed articoli
  aggiuntivi appaiono suscettibili di determinare nuovi o
  maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi della
  necessaria quantificazione e di idonea copertura.  Si tratta,
  in particolare, degli emendamenti Dozzo 1.13, Cerulli Irelli
  1.27, Dozzo 1.25, Scarpa Bonazza Buora 1.28, Dozzo 1.21 e
  1.22., in quanto ampliano (in senso retroattivo) l'ambito di
  riconoscimento delle indennità di cui all'articolo 1;  Dozzo
  2.2, 2.1, 2.3, 2.6, 2.15 e 2.16, che rendono - in vario modo -
  più onerosi interventi previsti dall'articolo 2;  Malentacchi
  3.1, che prevede la possibilità per l'AGEA di avvalersi anche
  del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri e del
  NAS;  Dozzo 3.10, 3.13, 3.14 e 3.15, che sono volti a ridurre
  la copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 5, senza
  tuttavia prevedere una corrispondente riduzione degli oneri
  cui essa si riferisce;  Teresio Delfino 1.02, Dozzo 1.06,
  Teresio Delfino 1.01, 1.03 e 1.04, Dozzo 7- bis. 12,
  7- bis. 45, 7- bis. 13, 7- bis. 43,
  7- bis. 42, 7- bis. 41, 7- bis. 14,
  7- bis. 15, 7- bis. 40, 7- bis. 39,
  7- bis. 28, 7- ter. 18 recanti disposizioni di
  copertura a valere sull'accantonamento di parte corrente del
  Ministero delle politiche agricole e forestali, che è
  sprovvisto delle necessarie disponibilità, in quanto presenta
  dotazioni (per circa 257 miliardi di lire) per il solo
  esercizio 2001 a titolo di regolazioni debitorie;  Teresio
  Delfino 7- bis. 10, Collavini 7- bis. 46 e Teresio
  Delfino 7- bis. 2, che innalzano la dotazione del Fondo
  disciplinato dall'articolo 7- bis,  senza tuttavia
  prevedere una corrispondente modifica della disposizione di
  copertura di cui al comma 7 del medesimo articolo;  Teresio
  Delfino 7- bis. 11, che, nel prevedere per finalità di
  copertura la riduzione degli stanziamenti iscritti,
  nell'ambito della "Tabella C" allegata alla legge finanziaria
  per l'anno 2001 (legge n. 388 del 2000), in relazione alle
  leggi n. 163 del 1985 e n. 1213 del 1965, non precisa quale
  delle due voci riferite a tali leggi occorre ridurre, rendendo
  in tal modo inapplicabile la proposta emendativa;  Dozzo
  7- bis. 32, che prevede l'istituzione della "Autorità
  nazionale unica per la gestione dell'emergenza BSE";  Dozzo
  7- bis. 34, che sopprime la disposizione secondo la quale
  l'AGEA provvede all'incenerimento o al coincenerimento delle
  proteine animali trasformate destinate all'ammasso pubblico
  "nei limiti della dotazione del Fondo";  Teresio Delfino Dozzo
  7- ter. 2 e Dozzo 7- ter. 7, che eliminano dal comma 1
  dell'articolo 7- ter  il divieto di rimborso delle imposte
  già versate;  Dozzo 7- ter. 9, che appare suscettibile di
  determinare effetti negativi sul fab bis ogno, in quanto
  differisce i versamenti previsti dall'articolo 7- ter,
  comma 3, primo periodo;  Dozzo 7- ter. 20, che amplia i
  casi in cui è consentito il rimborso di cui all'articolo 1,
  comma 13, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito dalla
  legge n. 118 del 1999 (riguardante le compensazioni nazionali
  per i periodi di produzione lattiera);  Dozzo 7- ter. 21 e
  7- ter. 23, che sospendono i pagamenti delle somme dovute
  dai produttori a titolo di prelievo;  Dozzo 7- ter. 22, che
  pone a carico dell'AGEA le spese derivanti dal superamento dei
  limiti di produzione lattiera;  Losurdo 7- ter. 29, che
  aumenta, senza prevedere la necessaria copertura, lo
  stanziamento previsto per il regime di aiuti di cui
  all'articolo 7- ter,  comma 6.
 
                              Pag. 25
 
     Segnala, invece, l'esigenza di acquisire l'avviso del
  Governo in ordine alle conseguenze finanziarie dei seguenti
  emendamenti ed articoli aggiuntivi:  Dozzo 2.9, 2.10 e 2.11,
  che variano la misura del "tasso proteico" in relazione al
  quale viene determinata la maggiorazione del prezzo
  corrisposto per l'ammasso;  Dozzo 3.25, che estende anche ai
  concorrenti interni le modalità - ed in particolare l'utilizzo
  di sistemi automatizzati e lo svolgimento di un colloquio
  orale - di svolgimento delle selezioni di cui all'articolo 3,
  comma 9, secondo periodo;  Losurdo 6.2, che aumenta gli oneri
  posti a carico del Fondo per la protezione civile (del quale
  occorre pertanto verificare la capienza);  Scarpa Bonazza Buora
  7- bis. 51, che, nel raddoppiare la dotazione del Fondo
  disciplinato dall'articolo 7- bis,  innalza in maniera
  estremamente significativa la misura degli oneri posti a
  carico delle riduzioni di autorizzazione di spesa di cui al
  comma 7 del medesimo articolo, delle quali occorre pertanto
  verificare l'effettiva capienza;  Dozzo 7- bis. 16, Teresio
  Delfino 7- bis. 1, Dozzo 7- bis. 18 e 7- bis. 19,
  Teresio Delfino 7- bis. 3, Dozzo 7- bis. 21 e
  7- bis. 20, Scarpa Bonazza Buora 7- bis. 47, Teresio
  Delfino 7- bis. 4, 7- bis. 5, Dozzo 7- bis. 25,
  Losurdo 7- bis. 55, 7- bis. 56 e 7- bis. 57,
  Teresio Delfino 7- bis. 6, Dozzo 7- bis. 24 e
  7- bis. 22, Scarpa Bonazza Buora 7- bis. 48 e
  7- bis. 49, Teresio Delfino 7- bis. 7, Dozzo
  7- bis. 26, Scarpa Bonazza Buora 7- bis. 50, Teresio
  Delfino 7- bis. 8 e Dozzo 7- bis. 27, Teresio Delfino
  7- bis. 9, che apportano modifiche di vario tenore alla
  disciplina degli interventi e del funzionamento del Fondo di
  cui all'articolo 7- bis,  delle quale occorre verificare
  la congruità con la misura della dotazione finanziaria del
  Fondo medesimo;  Dozzo 7- ter. 5, che comporta un
  ampliamento dei benefici fiscali previsti all'articolo 7-ter
  ed un aumento (per un importo per il quale l'accantonamento
  utilizzato reca le necessarie disponibilità, ma non presenta
  una specifica voce programmatica) del limite di impegno di cui
  al comma 5 del medesimo articolo;  Scarpa Bonazza Buora
  7- ter. 25, che - con riferimento al divieto di rimborso
  delle imposte già versate - prevede una non meglio precisata
  forma di rateizzazione senza interessi;  Dozzo 7- ter. 10,
  7- ter. 11 e 7- ter. 12, Scarpa Bonazza Buora
  7- ter. 26 e Losurdo 7- ter. 27 che incrementano (per
  un importo per il quale l'accantonamento utilizzato reca le
  necessarie disponibilità, ma non presenta una specifica voce
  programmatica) il limite di impegno di cui al comma 5 del
  medesimo articolo;  Dozzo 7- ter. 24, che pone oneri a
  carico degli acquirenti di latte bovino, a titolo di
  restituzione ai produttori del prelievo trattenuto;  Dozzo
  7-quinquies.2, che presuppone la partecipazione pubblica al
  consorzio obbligatorio di cui all'articolo 7- ter.
     Rileva, altresì, che l'emendamento Losurdo 6.3 è
  suscettibile di comportare maggiori oneri per la finanza
  pubblica, sprovvisti della necessaria copertura.  Quest'ultima
  potrebbe, per altro, essere assicurata dall'emendamento
  Losurdo 6.4, il quale costituisce tuttavia una proposta
  emendativa formalmente distinta e non connessa alla prima.
  Appare, comunque, necessario che il Governo confermi che
  l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1,
  lettera  a) -  su cui incide la citata proposta emendativa
  - presenti le risorse necessarie per far fronte ai suddetti
  oneri.
     Analoghe considerazioni possono formularsi per
  l'emendamento Losurdo 7- bis. 52, in relazione alle
  coperture assicurate dagli emendamenti Losurdo 7- bis. 58
  e 7- bis. 59.
     I restanti emendamenti non presentano profili problematici
  dal punto di vista finanziario.
 
     Il sottosegretario Bruno SOLAROLI segnala che
  l'emendamento del Governo 7-  bis. 60 è diretto a
  rimodulare la copertura prevista dal comma 7 dell'articolo
  7- bis  e non presenta profili problematici dal punto di
  vista finanziario.  Esprime inoltre il parere contrario del
  Governo sugli emendamenti Dozzo 1.13, Cerulli Irelli 1.27,
  Dozzo 1.25, Scarpa Bonazza Buora 1.28, Dozzo 1.21, 1.22, 2.2,
  2.1, 2.3, 2.6, 2.15 e 2.16, Malentacchi 3.1, Dozzo
 
                              Pag. 26
 
  3.10, 3.13, 3.14 e 3.15, Teresio Delfino 1.02, Dozzo 1.06,
  Teresio Delfino 1.01, 1.03 e 1.04, Dozzo 7- bis. 12,
  7- bis. 45, 7- bis. 13, 7- bis. 43,
  7- bis. 42, 7- bis. 41, 7- bis. 14,
  7- bis. 15, 7- bis. 40, 7- bis. 39,
  7- bis. 28, 7- ter. 18, Teresio Delfino
  7- bis. 10, Collavini 7- bis. 46, Teresio Delfino
  7- bis. 2, Teresio Delfino 7- bis. 11, Dozzo
  7- bis. 32, Dozzo 7- bis. 34, Teresio Delfino Dozzo
  7-  ter. 2, 7- ter. 7, 7- ter. 9,
  7- ter. 20, 7- ter. 21, 7- ter. 23,
  7- ter. 22, Losurdo 7-  ter. 29, Dozzo 2.9, 2.10,
  2.11, 3.25, Losurdo 6.2, Scarpa Bonazza Buora 7- bis. 51,
  Dozzo 7- bis. 16, Teresio Delfino 7- bis. 1,
  Dozzo 7- bis. 18 e 7- bis. 19, Teresio Delfino
  7- bis. 3, Dozzo 7- bis. 21 e 7- bis. 20,
  Scarpa Bonazza Buora 7- bis. 47, Teresio Delfino
  7- bis. 4, 7- bis. 5, Dozzo 7- bis. 25,
  Losurdo 7- bis. 55, 7- bis. 56 e 7- bis. 57,
  Teresio Delfino 7- bis. 6, Dozzo 7- bis. 24 e
  7- bis. 22, Scarpa Bonazza Buora 7- bis. 48 e
  7- bis. 49, Teresio Delfino 7- bis. 7, Dozzo
  7- bis. 26, Scarpa Bonazza Buora 7- bis. 50, Teresio
  Delfino 7- bis. 8 e Dozzo 7- bis. 27, Teresio
  Delfino 7- bis. 9, Dozzo 7- ter. 5, Scarpa Bonazza
  Buora 7-  ter. 25, Dozzo 7- ter. 10,
  7- ter. 11 e 7- ter. 12, Scarpa Bonazza Buora
  7-  ter. 26 e Losurdo 7- ter. 27, Dozzo
  7- ter. 24, Dozzo 7-quinquies.2, Losurdo 6.3, 6.4,
  7- bis. 52, 7- bis. 58 e 7- bis. 59.
 
     Michele VENTURA (DS-U),  relatore,  formula la
  seguente proposta di parere:
     "Sul testo del provvedimento:
       nel presupposto che:
         agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3,
  comma 4, si provveda, con riferimento alla quota relativa
  all'anno 2001, utilizzando le risorse già destinate,
  nell'ambito del Fondo speciale di parte corrente,
  accantonamento del Ministero dell'ambiente, alla copertura del
  provvedimento recante disposizioni in materia di impatto
  ambientale (A.C. 5100);
         per la copertura degli oneri di cui all'articolo 6,
  comma 1, lettera  a),  si provveda - nell'ambito
  dell'unità previsionale di base ivi richiamata - mediante
  corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
  al decreto-legge n. 142 del 1991, convertito dalla legge n.
  195 del 1991, come da ultimo determinata dalla Tabella D
  allegata alla legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il
  2001);
         il rinvio alla legge n. 488 del 1998 contenuto
  nell'articolo 7- bis,  comma 7, sia da intendersi riferito
  alla legge n. 448 del 1998;
                      PARERE FAVOREVOLE;
     sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
                      PARERE CONTRARIO,
  in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri
  per la finanza pubblica privi della necessaria quantificazione
  e copertura, sugli emendamenti Dozzo 1.13, Cerulli Irelli
  1.27, Dozzo 1.25, Scarpa Bonazza Buora 1.28, Dozzo 1.21, 1.22,
  2.2, 2.1, 2.3, 2.6, 2.15 e 2.16, Malentacchi 3.1, Dozzo 3.10,
  3.13, 3.14 e 3.15, Teresio Delfino 1.02, Dozzo 1.06, Teresio
  Delfino 1.01, 1.03 e 1.04, Dozzo 7- bis. 12,
  7- bis. 45, 7- bis. 13, 7- bis. 43,
  7- bis. 42, 7- bis. 41, 7- bis. 14,
  7- bis. 15, 7- bis. 40, 7- bis. 39,
  7- bis. 28, 7- ter. 18, Teresio Delfino
  7- bis. 10, Collavini 7- bis. 46, Teresio Delfino
  7- bis. 2, Teresio Delfino 7- bis. 11, Dozzo
  7- bis. 32, Dozzo 7- bis. 34, Teresio Delfino Dozzo
  7- ter. 2, 7- ter. 7, 7- ter. 9, 7- ter. 20,
  7- ter. 21, 7- ter. 23, 7- ter. 22, Losurdo
  7- ter. 29, Dozzo 2.9, 2.10, 2.11, 3.25, Losurdo 6.2,
  Scarpa Bonazza Buora 7- bis. 51, Dozzo 7- bis. 16,
  Teresio Delfino 7- bis. 1, Dozzo 7- bis. 18 e
  7- bis. 19, Teresio Delfino 7- bis. 3, Dozzo
  7- bis. 21 e 7- bis. 20, Scarpa Bonazza Buora
  7- bis. 47, Teresio Delfino 7- bis. 4, 7- bis. 5,
  Dozzo 7- bis. 25, Losurdo 7- bis. 55, 7- bis. 56 e
  7- bis. 57, Teresio Delfino 7- bis. 6, Dozzo
  7- bis. 24 e 7- bis. 22, Scarpa Bonazza Buora
  7- bis. 48 e 7- bis. 49, Teresio Delfino
  7- bis. 7, Dozzo 7- bis. 26, Scarpa Bonazza Buora
  7- bis. 50, Teresio Delfino 7- bis. 8 e Dozzo
  7- bis. 27, Teresio Delfino 7- bis. 9, Dozzo
  7- ter. 5, Scarpa Bonazza Buora 7- ter. 25, Dozzo
  7- ter. 10, 7- ter. 11 e 7- ter. 12, Scarpa
 
                              Pag. 27
 
  Bonazza Buora 7- ter. 26 e Losurdo 7- ter. 27, Dozzo
  7- ter. 24, Dozzo 7-quinquies.2, Losurdo 6.3, 6.4,
  7- bis. 52, 7- bis. 58 e 7- bis. 59;
                          NULLA OSTA
  sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1".
     La Commissione approva la proposta di parere formulata dal
  relatore.
 
DATA=010307 FASCID=SMC13-769 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=05 SEDE=CO NSTA=0769 TOTPAG=0334 TOTDOC=0225 NDOC=0028 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C5 D CN PAGINIZ=0022 RIGINIZ=001 PAGFIN=0027 RIGFIN=008 UPAG=NO PAGEIN=22 PAGEFIN=27 SORTRES=0103073 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00769 SORTNAV=5³103070 00769 b00000 ZZSMC769 NDOC0028 TIPDOCB DOCTIT0028 NDOC0028



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