| La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in
titolo rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 marzo 2001.
Il sottosegretario Bruno SOLAROLI, con riferimento alle
osservazioni formulate dal relatore in ordine al testo del
provvedimento nel corso della seduta del 6 marzo 2001, precisa
che l'articolo 1 non presenta profili problematici dal punto
di vista finanziario, dal momento che gli oneri da esso
derivanti trovano integrale copertura per effetto
dell'articolo 6.
Con riferimento all'articolo 3, comma 1 conferma che dalla
istituzione dei nuclei agroalimentari forestali non discendono
oneri ulteriori per il bilancio dello Stato.
In relazione all'articolo 3, comma 5, nel ritenere
corretta la quantificazione degli oneri ivi prevista, osserva
che per assicurare la copertura relativa all'esercizio 2001si
intende utilizzare parzialmente, nell'ambito
dell'accantonamento di parte corrente relativo al Ministero
dell'ambiente, le risorse già prenotate in relazione al
provvedimento recante norme in materia di valutazione di
impatto ambientale (A.C. 5100).
Per quanto concerne le restanti disposizioni recate
dall'articolo 3, osserva che il rinvio al rispetto del
principio di programmazione delle assunzioni ed ai vincoli
degli stanziamenti di bilancio esclude ogni eventuale maggiore
onere per la finanza pubblica.
Con riferimento alle osservazioni del relatore in ordine
alla clausola di copertura di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera a), ritiene che non sia necessario menzionare
espressamente nel testo l'autorizzazione di spesa che si
intende ridurre, in quanto a tale riduzione dovrebbe
provvedere direttamente lo stesso Fondo per la protezione
civile. Precisa, comunque, che l'autorizzazione di spesa
ridotta è quella riportata, con riferimento al decreto legge
n. 142 del 1991, convertito con modificazioni dalla legge n.
195 del 1991, nella tabella D allegata alla legge finanziaria
per l'anno 2001 (legge n. 388 del 2000).
In relazione a quanto osservato dal relatore in ordine
all'articolo 6, comma 1, lettera c), conferma che con
tale disposizione si intende porre oneri ulteriori a carico
del Fondo per lo sviluppo in agricoltura.
Quanto al comma 1 dell'articolo 7- bis, ritiene che
la dotazione prevista per il Fondo per l'emergenza BSE sia
congrua in relazione agli interventi che tale Fondo è chiamato
ad attuare. Conferma altresì, in relazione ai successivi commi
4 e 5, che l'AGEA è dotata delle strutture amministrative ed
operative necessarie per provvedere agli adempimenti ivi
previsti.
In ordine alla clausola di copertura di cui al comma 7
dell'articolo 7- bis, assicura che le riduzioni di
autorizzazioni di spesa ivi previste non pregiudicano
interventi in corso e che le risorse utilizzate non sono state
ancora impegnate, risultando pertanto disponibili per finalità
di copertura.
In particolare, in relazione agli interventi previsti al
comma 2, lettera b), del medesimo articolo, precisa che
le risorse assegnate al Fondo costituiscono un tetto di spesa.
Ritiene invece che le osservazioni del relatore in ordine agli
interventi di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo
7- bisattengano a profili di merito, che esulano pertanto
dalla competenza della Commissione.
Segnala inoltre che, in merito alla suddetta copertura
finanziaria, sono stati formulati, da parte delle Regioni,
taluni rilievi, per superare i quali il Governo ha presentato
il proprio emendamento 7- bis. 60.
Guido POSSA (FI) osserva che la copertura di cui
all'articolo 7- bis, comma 7, lettera b), potrebbe
configurare una ipotesi di dequalificazione della spesa.
Quanto alla precedente lettera a), segnala
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che l'autorizzazione di spesa ivi prevista è relativa
all'esercizio 2000.
Il sottosegretario Bruno SOLAROLI, in relazione alle
osservazioni del deputato Possa, precisa che il Fondo per
l'emergenza BSE è destinato ad effettuare spese di
investimento ed esclude, pertanto, qualunque effetto di
dequalificazione della spesa. Inoltre, con riferimento
all'articolo 7- bis, comma 7, lettera a), segnala
che tale disposizione riguarda la ripartizione di risorse tra
Stato e regioni, con effetti non limitati al solo esercizio
2000.
Guido POSSA (FI) ritiene che le spese di cui
all'articolo 7- bis, comma 2, lettera b) siano
certamente di natura corrente e conferma, pertanto, la
presenza di una ipotesi di dequalificazione della spesa.
Segnala, altresì, l'opportunità di formulare le
disposizioni di copertura facendo espresso riferimento alle
unità previsionali di base dalle quali vengono attinte le
risorse finanziarie. Ritiene, infatti, che la prassi
attualmente seguita non sia pienamente conforme ai principi
vigenti in materia di contabilità pubblica.
Il sottosegretario Bruno SOLAROLI, in relazione
all'articolo 7- bis, comma 7, lettera a), conferma
che tale disposizione reca un riferimento normativo errato,
tenuto conto che essa deve intendersi riferita alla legge n.
448 del 1998 e non alla legge n. 488 del 1998.
Con riferimento all'articolo 7- ter, precisa che
dall'attuazione della disciplina ivi prevista non si determina
alcuno slittamento di versamenti tributari all'esercizio
successivo a quello in corso.
Quanto al comma 6 del medesimo articolo, conferma che le
risorse utilizzate non sono state ancora impegnate e sono
pertanto disponibili per far fronte agli oneri derivanti
dall'attuazione della disposizione.
Osserva infine che dall'articolo 7- quinquies non
discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in
quanto al consorzio obbligatorio ivi previsto partecipano
soggetti privati.
Michele VENTURA (DS-U), relatore, segnala che
l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti
presentati con riferimento al provvedimento in titolo.
Per quanto riguarda i profili di competenza della
Commissione, osserva in primo luogo che l'emendamento del
Governo 7- bis. 60 è diretto a riformulare la disposizione
di copertura prevista dall'articolo 7- bis, comma 7,
lettera b), e prevede che alla quota di oneri (pari 130
miliardi di lire) previsti da tale disposizione si faccia
fronte quanto a 30 miliardi di lire, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 50, comma 1,
lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 488, come
definita nella tabella D della legge 23 dicembre 2000, n.388
e, quanto a 100 miliardi di lire, mediante l'adozione dei
provvedimenti di cui all'articolo 64, comma 1, della legge 21
novembre 2000, n. 342.
In proposito, segnala che - come già rilevato nella
precedente seduta - il rinvio alla legge n. 488 del 1998
sembra erroneo, atteso che l'articolo 50, comma 1, di tale
legge non presenta alcuna ripartizione in lettere. Sembrerebbe
pertanto che il suddetto rinvio debba intendersi riferito alla
legge n. 448 del 1998.
Appare altresì opportuno che il Governo confermi che le
suddette riduzioni di autorizzazioni di spesa non pregiudicano
interventi in corso e che le risorse utilizzate non sono state
ancora impegnate e sono, pertanto, effettivamente disponibili
per far fronte ai citati oneri.
Ricorda, inoltre, che l'articolo 64, comma 1, della legge
21 novembre 2000, n. 342 prevede che, in attuazione della
direttiva 1999/81/CE del Consiglio del 29 luglio 1999 e con
riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le
imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con
proprio decreto da emanare entro il 31 marzo 2001, disponga
modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati
relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente
a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le
variazioni delle tariffe
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dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati in
modo da assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a
lire 150 miliardi, in ragione annua.
Per effetto della clausola di copertura in esame e di
quella analoga riportata all'articolo 6, tale importo verrebbe
raddoppiato, essendo innalzato a 300 miliardi di lire.
In proposito, appare opportuno acquisire i chiarimenti del
Governo in ordine agli effetti di tale significativo aumento
dell'accisa sui tabacchi. Segnala, altresì, che la proposta
emendativa prevede che il suddetto aumento intervenga - almeno
parzialmente - per effetto di un decreto ministeriale da
emanarsi entro il 31 novembre 2001. Al riguardo, appare
opportuno che il Governo chiarisca se tale circostanza possa
determinare effetti onerosi in termini di cassa.
Segnala, inoltre, che alcuni emendamenti ed articoli
aggiuntivi appaiono suscettibili di determinare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi della
necessaria quantificazione e di idonea copertura. Si tratta,
in particolare, degli emendamenti Dozzo 1.13, Cerulli Irelli
1.27, Dozzo 1.25, Scarpa Bonazza Buora 1.28, Dozzo 1.21 e
1.22., in quanto ampliano (in senso retroattivo) l'ambito di
riconoscimento delle indennità di cui all'articolo 1; Dozzo
2.2, 2.1, 2.3, 2.6, 2.15 e 2.16, che rendono - in vario modo -
più onerosi interventi previsti dall'articolo 2; Malentacchi
3.1, che prevede la possibilità per l'AGEA di avvalersi anche
del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri e del
NAS; Dozzo 3.10, 3.13, 3.14 e 3.15, che sono volti a ridurre
la copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 5, senza
tuttavia prevedere una corrispondente riduzione degli oneri
cui essa si riferisce; Teresio Delfino 1.02, Dozzo 1.06,
Teresio Delfino 1.01, 1.03 e 1.04, Dozzo 7- bis. 12,
7- bis. 45, 7- bis. 13, 7- bis. 43,
7- bis. 42, 7- bis. 41, 7- bis. 14,
7- bis. 15, 7- bis. 40, 7- bis. 39,
7- bis. 28, 7- ter. 18 recanti disposizioni di
copertura a valere sull'accantonamento di parte corrente del
Ministero delle politiche agricole e forestali, che è
sprovvisto delle necessarie disponibilità, in quanto presenta
dotazioni (per circa 257 miliardi di lire) per il solo
esercizio 2001 a titolo di regolazioni debitorie; Teresio
Delfino 7- bis. 10, Collavini 7- bis. 46 e Teresio
Delfino 7- bis. 2, che innalzano la dotazione del Fondo
disciplinato dall'articolo 7- bis, senza tuttavia
prevedere una corrispondente modifica della disposizione di
copertura di cui al comma 7 del medesimo articolo; Teresio
Delfino 7- bis. 11, che, nel prevedere per finalità di
copertura la riduzione degli stanziamenti iscritti,
nell'ambito della "Tabella C" allegata alla legge finanziaria
per l'anno 2001 (legge n. 388 del 2000), in relazione alle
leggi n. 163 del 1985 e n. 1213 del 1965, non precisa quale
delle due voci riferite a tali leggi occorre ridurre, rendendo
in tal modo inapplicabile la proposta emendativa; Dozzo
7- bis. 32, che prevede l'istituzione della "Autorità
nazionale unica per la gestione dell'emergenza BSE"; Dozzo
7- bis. 34, che sopprime la disposizione secondo la quale
l'AGEA provvede all'incenerimento o al coincenerimento delle
proteine animali trasformate destinate all'ammasso pubblico
"nei limiti della dotazione del Fondo"; Teresio Delfino Dozzo
7- ter. 2 e Dozzo 7- ter. 7, che eliminano dal comma 1
dell'articolo 7- ter il divieto di rimborso delle imposte
già versate; Dozzo 7- ter. 9, che appare suscettibile di
determinare effetti negativi sul fab bis ogno, in quanto
differisce i versamenti previsti dall'articolo 7- ter,
comma 3, primo periodo; Dozzo 7- ter. 20, che amplia i
casi in cui è consentito il rimborso di cui all'articolo 1,
comma 13, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito dalla
legge n. 118 del 1999 (riguardante le compensazioni nazionali
per i periodi di produzione lattiera); Dozzo 7- ter. 21 e
7- ter. 23, che sospendono i pagamenti delle somme dovute
dai produttori a titolo di prelievo; Dozzo 7- ter. 22, che
pone a carico dell'AGEA le spese derivanti dal superamento dei
limiti di produzione lattiera; Losurdo 7- ter. 29, che
aumenta, senza prevedere la necessaria copertura, lo
stanziamento previsto per il regime di aiuti di cui
all'articolo 7- ter, comma 6.
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Segnala, invece, l'esigenza di acquisire l'avviso del
Governo in ordine alle conseguenze finanziarie dei seguenti
emendamenti ed articoli aggiuntivi: Dozzo 2.9, 2.10 e 2.11,
che variano la misura del "tasso proteico" in relazione al
quale viene determinata la maggiorazione del prezzo
corrisposto per l'ammasso; Dozzo 3.25, che estende anche ai
concorrenti interni le modalità - ed in particolare l'utilizzo
di sistemi automatizzati e lo svolgimento di un colloquio
orale - di svolgimento delle selezioni di cui all'articolo 3,
comma 9, secondo periodo; Losurdo 6.2, che aumenta gli oneri
posti a carico del Fondo per la protezione civile (del quale
occorre pertanto verificare la capienza); Scarpa Bonazza Buora
7- bis. 51, che, nel raddoppiare la dotazione del Fondo
disciplinato dall'articolo 7- bis, innalza in maniera
estremamente significativa la misura degli oneri posti a
carico delle riduzioni di autorizzazione di spesa di cui al
comma 7 del medesimo articolo, delle quali occorre pertanto
verificare l'effettiva capienza; Dozzo 7- bis. 16, Teresio
Delfino 7- bis. 1, Dozzo 7- bis. 18 e 7- bis. 19,
Teresio Delfino 7- bis. 3, Dozzo 7- bis. 21 e
7- bis. 20, Scarpa Bonazza Buora 7- bis. 47, Teresio
Delfino 7- bis. 4, 7- bis. 5, Dozzo 7- bis. 25,
Losurdo 7- bis. 55, 7- bis. 56 e 7- bis. 57,
Teresio Delfino 7- bis. 6, Dozzo 7- bis. 24 e
7- bis. 22, Scarpa Bonazza Buora 7- bis. 48 e
7- bis. 49, Teresio Delfino 7- bis. 7, Dozzo
7- bis. 26, Scarpa Bonazza Buora 7- bis. 50, Teresio
Delfino 7- bis. 8 e Dozzo 7- bis. 27, Teresio Delfino
7- bis. 9, che apportano modifiche di vario tenore alla
disciplina degli interventi e del funzionamento del Fondo di
cui all'articolo 7- bis, delle quale occorre verificare
la congruità con la misura della dotazione finanziaria del
Fondo medesimo; Dozzo 7- ter. 5, che comporta un
ampliamento dei benefici fiscali previsti all'articolo 7-ter
ed un aumento (per un importo per il quale l'accantonamento
utilizzato reca le necessarie disponibilità, ma non presenta
una specifica voce programmatica) del limite di impegno di cui
al comma 5 del medesimo articolo; Scarpa Bonazza Buora
7- ter. 25, che - con riferimento al divieto di rimborso
delle imposte già versate - prevede una non meglio precisata
forma di rateizzazione senza interessi; Dozzo 7- ter. 10,
7- ter. 11 e 7- ter. 12, Scarpa Bonazza Buora
7- ter. 26 e Losurdo 7- ter. 27 che incrementano (per
un importo per il quale l'accantonamento utilizzato reca le
necessarie disponibilità, ma non presenta una specifica voce
programmatica) il limite di impegno di cui al comma 5 del
medesimo articolo; Dozzo 7- ter. 24, che pone oneri a
carico degli acquirenti di latte bovino, a titolo di
restituzione ai produttori del prelievo trattenuto; Dozzo
7-quinquies.2, che presuppone la partecipazione pubblica al
consorzio obbligatorio di cui all'articolo 7- ter.
Rileva, altresì, che l'emendamento Losurdo 6.3 è
suscettibile di comportare maggiori oneri per la finanza
pubblica, sprovvisti della necessaria copertura. Quest'ultima
potrebbe, per altro, essere assicurata dall'emendamento
Losurdo 6.4, il quale costituisce tuttavia una proposta
emendativa formalmente distinta e non connessa alla prima.
Appare, comunque, necessario che il Governo confermi che
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera a) - su cui incide la citata proposta emendativa
- presenti le risorse necessarie per far fronte ai suddetti
oneri.
Analoghe considerazioni possono formularsi per
l'emendamento Losurdo 7- bis. 52, in relazione alle
coperture assicurate dagli emendamenti Losurdo 7- bis. 58
e 7- bis. 59.
I restanti emendamenti non presentano profili problematici
dal punto di vista finanziario.
Il sottosegretario Bruno SOLAROLI segnala che
l'emendamento del Governo 7- bis. 60 è diretto a
rimodulare la copertura prevista dal comma 7 dell'articolo
7- bis e non presenta profili problematici dal punto di
vista finanziario. Esprime inoltre il parere contrario del
Governo sugli emendamenti Dozzo 1.13, Cerulli Irelli 1.27,
Dozzo 1.25, Scarpa Bonazza Buora 1.28, Dozzo 1.21, 1.22, 2.2,
2.1, 2.3, 2.6, 2.15 e 2.16, Malentacchi 3.1, Dozzo
Pag. 26
3.10, 3.13, 3.14 e 3.15, Teresio Delfino 1.02, Dozzo 1.06,
Teresio Delfino 1.01, 1.03 e 1.04, Dozzo 7- bis. 12,
7- bis. 45, 7- bis. 13, 7- bis. 43,
7- bis. 42, 7- bis. 41, 7- bis. 14,
7- bis. 15, 7- bis. 40, 7- bis. 39,
7- bis. 28, 7- ter. 18, Teresio Delfino
7- bis. 10, Collavini 7- bis. 46, Teresio Delfino
7- bis. 2, Teresio Delfino 7- bis. 11, Dozzo
7- bis. 32, Dozzo 7- bis. 34, Teresio Delfino Dozzo
7- ter. 2, 7- ter. 7, 7- ter. 9,
7- ter. 20, 7- ter. 21, 7- ter. 23,
7- ter. 22, Losurdo 7- ter. 29, Dozzo 2.9, 2.10,
2.11, 3.25, Losurdo 6.2, Scarpa Bonazza Buora 7- bis. 51,
Dozzo 7- bis. 16, Teresio Delfino 7- bis. 1,
Dozzo 7- bis. 18 e 7- bis. 19, Teresio Delfino
7- bis. 3, Dozzo 7- bis. 21 e 7- bis. 20,
Scarpa Bonazza Buora 7- bis. 47, Teresio Delfino
7- bis. 4, 7- bis. 5, Dozzo 7- bis. 25,
Losurdo 7- bis. 55, 7- bis. 56 e 7- bis. 57,
Teresio Delfino 7- bis. 6, Dozzo 7- bis. 24 e
7- bis. 22, Scarpa Bonazza Buora 7- bis. 48 e
7- bis. 49, Teresio Delfino 7- bis. 7, Dozzo
7- bis. 26, Scarpa Bonazza Buora 7- bis. 50, Teresio
Delfino 7- bis. 8 e Dozzo 7- bis. 27, Teresio
Delfino 7- bis. 9, Dozzo 7- ter. 5, Scarpa Bonazza
Buora 7- ter. 25, Dozzo 7- ter. 10,
7- ter. 11 e 7- ter. 12, Scarpa Bonazza Buora
7- ter. 26 e Losurdo 7- ter. 27, Dozzo
7- ter. 24, Dozzo 7-quinquies.2, Losurdo 6.3, 6.4,
7- bis. 52, 7- bis. 58 e 7- bis. 59.
Michele VENTURA (DS-U), relatore, formula la
seguente proposta di parere:
"Sul testo del provvedimento:
nel presupposto che:
agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3,
comma 4, si provveda, con riferimento alla quota relativa
all'anno 2001, utilizzando le risorse già destinate,
nell'ambito del Fondo speciale di parte corrente,
accantonamento del Ministero dell'ambiente, alla copertura del
provvedimento recante disposizioni in materia di impatto
ambientale (A.C. 5100);
per la copertura degli oneri di cui all'articolo 6,
comma 1, lettera a), si provveda - nell'ambito
dell'unità previsionale di base ivi richiamata - mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
al decreto-legge n. 142 del 1991, convertito dalla legge n.
195 del 1991, come da ultimo determinata dalla Tabella D
allegata alla legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il
2001);
il rinvio alla legge n. 488 del 1998 contenuto
nell'articolo 7- bis, comma 7, sia da intendersi riferito
alla legge n. 448 del 1998;
PARERE FAVOREVOLE;
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO,
in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica privi della necessaria quantificazione
e copertura, sugli emendamenti Dozzo 1.13, Cerulli Irelli
1.27, Dozzo 1.25, Scarpa Bonazza Buora 1.28, Dozzo 1.21, 1.22,
2.2, 2.1, 2.3, 2.6, 2.15 e 2.16, Malentacchi 3.1, Dozzo 3.10,
3.13, 3.14 e 3.15, Teresio Delfino 1.02, Dozzo 1.06, Teresio
Delfino 1.01, 1.03 e 1.04, Dozzo 7- bis. 12,
7- bis. 45, 7- bis. 13, 7- bis. 43,
7- bis. 42, 7- bis. 41, 7- bis. 14,
7- bis. 15, 7- bis. 40, 7- bis. 39,
7- bis. 28, 7- ter. 18, Teresio Delfino
7- bis. 10, Collavini 7- bis. 46, Teresio Delfino
7- bis. 2, Teresio Delfino 7- bis. 11, Dozzo
7- bis. 32, Dozzo 7- bis. 34, Teresio Delfino Dozzo
7- ter. 2, 7- ter. 7, 7- ter. 9, 7- ter. 20,
7- ter. 21, 7- ter. 23, 7- ter. 22, Losurdo
7- ter. 29, Dozzo 2.9, 2.10, 2.11, 3.25, Losurdo 6.2,
Scarpa Bonazza Buora 7- bis. 51, Dozzo 7- bis. 16,
Teresio Delfino 7- bis. 1, Dozzo 7- bis. 18 e
7- bis. 19, Teresio Delfino 7- bis. 3, Dozzo
7- bis. 21 e 7- bis. 20, Scarpa Bonazza Buora
7- bis. 47, Teresio Delfino 7- bis. 4, 7- bis. 5,
Dozzo 7- bis. 25, Losurdo 7- bis. 55, 7- bis. 56 e
7- bis. 57, Teresio Delfino 7- bis. 6, Dozzo
7- bis. 24 e 7- bis. 22, Scarpa Bonazza Buora
7- bis. 48 e 7- bis. 49, Teresio Delfino
7- bis. 7, Dozzo 7- bis. 26, Scarpa Bonazza Buora
7- bis. 50, Teresio Delfino 7- bis. 8 e Dozzo
7- bis. 27, Teresio Delfino 7- bis. 9, Dozzo
7- ter. 5, Scarpa Bonazza Buora 7- ter. 25, Dozzo
7- ter. 10, 7- ter. 11 e 7- ter. 12, Scarpa
Pag. 27
Bonazza Buora 7- ter. 26 e Losurdo 7- ter. 27, Dozzo
7- ter. 24, Dozzo 7-quinquies.2, Losurdo 6.3, 6.4,
7- bis. 52, 7- bis. 58 e 7- bis. 59;
NULLA OSTA
sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1".
La Commissione approva la proposta di parere formulata dal
relatore.
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