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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


194831
SMC0769-0029
Bollettino Giunte e Commissioni n. 769 del 7 marzo 2001 - edizione definitiva - (SMC13-769)
(suddiviso in 225 Unità Documento)
Unità Documento n.29 (che inizia a pag.27 dello stampato)
               ...V COMMISSIONE PERMANENTE
             (Bilancio, tesoro e programmazione)
 
 
...SEDE CONSULTIVA
C7351. LAVCOMM
C7351.
Valorizzazione ed utilizzo patrimonio immobiliare pubblico. C. 7351-A Governo. (Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere su emendamenti).
Augusto FANTOZZI, presidente. Il sottosegretario Bruno SOLAROLI. Il sottosegretario Massimo OSTILLIO.
Mercoledì 7 marzo 2001. - Presidenza del Presidente Augusto FANTOZZI. - Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro, bilancio e programmazione economica Bruno Solaroli per la difesa Massimo Ostillio e per l'interno Aniello Di Nardo.
ZZSMC ZZRES ZZSMC070301 ZZSMC010307 ZZSMC000301 ZZSMC000001 ZZSMC769 ZZ13 ZZD ZZCN ZZC5 ZZCO ZZHH ZZII
     La Commissione inizia l'esame degli emendamenti
  riferiti al provvedimento in titolo.
 
     Augusto FANTOZZI,  presidente,  sostituendo il
  relatore in ragione dell'esigenza di esprimere tempestivamente
  il parere richiesto, trovandosi il provvedimento in titolo
  all'ordine del giorno della seduta odierna dell'Assemblea,
  osserva che, con riferimento al provvedimento in titolo,
  l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 4 degli
  emendamenti.
     L'articolo aggiuntivo del Governo 2.01 prevede, al comma
  1, una esenzione dell'amministrazione della difesa dalla
  disciplina vigente in materia di consegna dei documenti (ivi
  inclusi quelli inerenti la regolarità urbanistica e fiscale
  dei beni ceduti) richiesti per il trasferimento di
  immobili.
     Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se
  la suddetta esenzione dall'obbligo di consegnare i documenti
  attestanti la regolarità fiscale del bene ceduto possa
  determinare minori entrate per l'erario.
     Il successivo comma 2 dispone che l'amministrazione della
  difesa può avvalersi, tramite apposite convenzioni,
  dell'assistenza di liberi professionisti per le attività di
  accatastamento degli immobili, la loro "assunzione in
  consistenza", nonché la redazione delle tabelle millesimali
  concernenti gli alloggi di servizio.  La medesima disposizione
  precisa che la suddetta facoltà "può essere esercitata nel
  limite delle disponibilità finanziarie derivanti dalle
  riassegnazioni disposte ai sensi degli articoli 19 e 44 della
  legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'articolo 3, comma 109
  della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'articolo 43 della
  legge 23 dicembre 2000, n. 388".  Tali disposizioni concernono
  la riassegnazione al Ministero della difesa dei proventi delle
  dismissioni di immobili ad esso appartenenti.
     In proposito, rileva che la disposizione appare
  suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la
  finanza pubblica, connessi con lo svolgimento delle citate
  attività da parte dei liberi professionisti.
     In assenza di elementi di valutazione in ordine
  all'effettiva entità dei suddetti oneri e delle risorse che
  saranno riassegnate al Ministero della difesa per effetto
  delle dismissioni effettuate, appare per altro problematico
  verificare la congruità della clausola di salvaguardia
  finanziaria prevista dal comma in esame.  Segnala, pertanto, la
  necessità di acquisire chiarimenti da parte del Governo.
     Il comma 3 reca, infine, una nuova formulazione
  dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 9 del 1992
  (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217 del 1992),
  che prevede, tra l'altro, la possibilità di inserire nel
  programma pluriennale di interventi di cui all'articolo 8 del
  medesimo decreto-legge (destinato alla acquisizione di opere,
  infrastrutture, impianti e mezzi necessari allo sviluppo e
  all'ammodernamento delle strutture, delle dotazioni e degli
  apparati strumentali della Polizia di Stato, dell'Arma dei
  carabinieri e del Corpo della guardia di finanza) anche "le
  opere e le realizzazioni immobiliari di privati, quali
  fabbricati ultimati o in corso di costruzione, ovvero aree
  edificabili, anche se prive del relativo progetto, destinate
  alla difesa militare".
 
                              Pag. 28
 
     In proposito, segnala che l'emendamento potrebbe
  determinare nuovi o maggiori oneri, atteso che - ai sensi del
  comma 2 del citato articolo 8 - per l'attuazione del citato
  programma, l'amministrazione può assumere impegni pluriennali,
  corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti
  dai fornitori ovvero stipulare contratti di locazione, anche
  finanziaria.  Appare pertanto opportuno acquisire l'avviso del
  Governo in ordine alla effettiva portata finanziaria della
  disposizione.
     I restanti nuovi emendamenti trasmessi dall'Assemblea non
  presentano profili problematici dal punto di vista
  finanziario.
 
     Il sottosegretario Bruno SOLAROLI precisa che
  l'articolo aggiuntivo 2.01 del Governo non determina alcun
  onere aggiuntivo per la finanza pubblica.
 
     Il sottosegretario Massimo OSTILLIO conferma che
  l'articolo aggiuntivo 2.01 del Governo non presenta profili
  problematici dal punto di vista finanziario, tenuto conto che
  esso è diretto ad introdurre disposizioni di semplificazione
  procedurale, in grado di determinare riduzioni dei costi
  sostenuti dalla pubblica amministrazione.
 
     Augusto FANTOZZI,  presidente,  relatore, propone
  di esprimere parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 2.01
  del Governo e nulla osta sui restanti emendamenti riportati
  nel fascicolo n. 4 e non compresi nel fascicolo n. 3.
     La Commissione approva la proposta di parere formulata dal
  relatore.
 
DATA=010307 FASCID=SMC13-769 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=05 SEDE=CO NSTA=0769 TOTPAG=0334 TOTDOC=0225 NDOC=0029 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C5 D CN PAGINIZ=0027 RIGINIZ=009 PAGFIN=0028 RIGFIN=028 UPAG=NO PAGEIN=27 PAGEFIN=28 SORTRES=0103073 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00769 SORTNAV=5³103070 00769 b00000 ZZSMC769 NDOC0029 TIPDOCB DOCTIT0029 NDOC0029



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