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La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in
titolo, rinviato da ultimo nella seduta del 13 febbraio
2001.
Giuseppe NIEDDA (PD-U), relatore, osserva che
l'esame del provvedimento, recante "allargamento del mercato
degli strumenti per la raccolta diretta del risparmio da parte
delle imprese", è stato avviato dal Comitato nella seduta del
13 febbraio 2001.
In tale occasione, il Comitato ha rilevato la presenza di
talune disposizioni suscettibili di determinare nuovi o
maggiori oneri dei quali non si prevede alcuna quantificazione
né idonea modalità di copertura.
In particolare, profili problematici dal punto di vista
finanziario sono stati riscontrati in ordine all'articolo 3,
per la parte in cui, estendendo alle cambiali finanziarie
emesse dalle società quotate l'esclusione dall'applicazione
della ritenuta alla fonte, determina la conseguente
applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi con aliquota pari al 12,5 per cento.
In secondo luogo, sono stati evidenziati aspetti di
particolare criticità con riferimento all'articolo 5 - di cui
per altro è stata segnalata la dubbia compatibilità con la
vigente normativa comunitaria in materia di concorrenza -
sotto il profilo sia della quantificazione degli oneri da esso
derivanti sia dell'idoneità della copertura finanziaria
indicata al successivo articolo 11.
Sempre nella medesima seduta del Comitato, è stato altresì
rilevato che oneri non quantificati né coperti potrebbero
discendere dall'attuazione dell'articolo 7, riguardante
l'istituzione, presso il Ministero dell'industria, di un albo
delle società delegate al rilascio dei certificati di
solvibilità delle imprese. Ulteriori problemi di
quantificazione sono stati infine riscontrati per l'articolo
2, comma 6, e per gli articoli 9 e 10.
Alla luce di tali considerazioni, il Comitato ha convenuto
circa l'opportunità di sottoporre alla Commissione di merito
le questioni rilevate, anche ai fini di una riformulazione del
testo in grado di ovviare ai suddetti profili problematici.
Nella seduta del 27 febbraio 2001, la Commissione Finanze
ha approvato un ulteriore emendamento ed un articolo
aggiuntivo, sottoponendo all'esame del Comitato il nuovo testo
risultante dalle modifiche così apportate.
Al riguardo, osserva che, con l'emendamento del relatore
4.1, sono stati integralmente soppressi gli articoli 4, 5, 6,
7, 8, 9 ed 11 e, conseguentemente, superati i profili
problematici sopra rilevati, ad eccezione di quelli
concernenti gli articoli 2, 3 e 10.
A tale proposito, segnala che, con l'approvazione
dell'articolo aggiuntivo 10.02 del relatore, si è introdotta
una disposizione di copertura che prevede che agli oneri
derivanti dall'attuazione del provvedimento, valutati in lire
120 milioni annui, si faccia fronte mediante corrispondente
riduzione, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nel fondo speciale di parte corrente, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle finanze.
Al riguardo, osserva preliminarmente che l'accantonamento
utilizzato non reca una specifica voce programmatica a tal
fine e non presenta le necessarie disponibilità per l'anno
2001.
Segnala, altresì che, nel corso della seduta della
Commissione Finanze del 27 febbraio 2001, il relatore -
rilevando come una nota del Ministero delle finanze
quantifichi in via prudenziale i relativi oneri in circa 120
milioni annui - ha precisato che la suddetta proposta
emendativa recherebbe la copertura finanziaria del solo
articolo 2, comma 6, che prevede il pagamento in forma
virtuale dell'imposta di bollo relativa alle cambiali
materiali e dematerializzate.
Per quanto concerne l'articolo 3, il relatore ha invece
riconosciuto che "l'estensione ai rendimenti delle cambiali
finanziarie della non applicazione della ritenuta alla fonte
per i titoli emessi da banche e da talune società per azioni
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quotate nei mercati regolamentati italiani" comporta "uno
spostamento del gettito ascrivibile a tali ritenute dal primo
esercizio di applicazione della nuova disciplina (2001)
all'esercizio successivo (2002)". Tuttavia, nel valutare i
suddetti effetti sostanzialmente irrilevanti, il relatore ha
ritenuto di poter mantenere la citata disposizione.
Sempre nella citata seduta del 27 febbraio 2001, il
relatore per la Commissione di merito ha osservato, con
riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 10, che "le
stesse possono essere mantenute, posto che una nota tecnica
del Ministero delle finanze afferma che le modifiche
all'attuale limite massimo di rendimento, previsto per
l'applicazione della tassazione ridotta al 12, 5 per cento,
dei titoli obbligazionari e similari, emessi da società o da
enti diversi dalle banche il cui capitale sia rappresentato da
azioni non negoziate nei mercati regolamentari dei Paesi
aderenti all'Unione europea, comportano una sostanziale
invarianza di gettito per l'erario".
Sugli effetti di entrambe le proposte emendative e sulla
quantificazione e copertura degli oneri derivanti
dall'attuazione dell'articolo 2, comma 6, e degli articoli 3 e
10, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.
Il sottosegretario Bruno SOLAROLI segnala che, oltre
all'articolo 2, comma 6 - per il quale ha già provveduto
l'articolo aggiuntivo 10.02 del relatore - occorre provvedere
anche alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione
dell'articolo 3, che sulla base delle informazioni fornite dal
Ministero delle finanze possono quantificarsi in circa 560
milioni di lire.
Tenuto conto della assenza di risorse sufficienti
nell'accantonamento di parte corrente relativo al Ministero
delle finanze, sottolinea l'opportunità di rimodulare
opportunamente la decorrenza degli effetti del provvedimento
ovvero la necessità di utilizzare, limitatamente all'esercizio
2001, le disponibilità presenti in altri accantonamenti,
nell'ambito del Fondo speciale di parte corrente.
Giuseppe NIEDDA (PD-U), relatore, formula la
seguente proposta di parere:
sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla
Commissione (come risultante dall'approvazione degli
emendamenti trasmessi in data 27 febbraio 2001):
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto
dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
posto che l'accantonamento di competenza del Ministero
delle finanze, nell'ambito del Fondo speciale di parte
corrente, non presenta alcuna disponibilità per l'anno 2001,
la clausola di copertura di cui all'articolo aggiuntivo del
relatore 10.02 sia riformulata in modo da reperire risorse
utili per la copertura degli oneri relativi all'anno 2001 ed
in modo da ricomprendere negli oneri derivanti dall'attuazione
del provvedimento anche quelli connessi all'articolo 3, pari a
lire 563 milioni per l'anno 2001.
La Commissione approva la proposta di parere formulata dal
relatore.
La seduta termina alle 9.25.
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