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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


194835
SMC0769-0033
Bollettino Giunte e Commissioni n. 769 del 7 marzo 2001 - edizione definitiva - (SMC13-769)
(suddiviso in 225 Unità Documento)
Unità Documento n.33 (che inizia a pag.30 dello stampato)
               ...V COMMISSIONE PERMANENTE
             (Bilancio, tesoro e programmazione)
 
               COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
 
C246. LAVCOMM
C246.
Istituzione della provincia di Monza e Brianza. N.T.U. C. 246 ed abb. (Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazione).
Antonio BOCCIA, presidente. Guido POSSA. Livio PROIETTI. Il sottosegretario Bruno SOLAROLI.
Mercoledì 7 marzo 2001. - Presidenza del Presidente Antonio BOCCIA. - Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, bilancio e programmazione economica Bruno Solaroli.
ZZSMC ZZRES ZZSMC070301 ZZSMC010307 ZZSMC000301 ZZSMC000001 ZZSMC769 ZZ13 ZZD ZZCN ZZC5 ZZCP ZZHH ZZII
                              Pag. 31
 
     Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento in
  titolo, rinviato da ultimo nella seduta del 27 febbraio
  2001.
 
     Antonio BOCCIA,  presidente,  ricorda che nel corso
  della seduta del 27 febbraio 2001, il Comitato aveva convenuto
  circa l'opportunità di inviare una lettera interlocutoria alla
  Commissione di merito ed ai Ministeri interessati, al fine di
  segnalare la necessità di un supplemento di istruttoria utile
  per superare i dubbi emersi nel corso della discussione, con
  particolare riferimento alle procedure di individuazione e
  riparto delle risorse necessarie per il distacco,
  all'istituzione di uffici decentrati dell'Amministrazione
  dello Stato ed all'individuazione delle risorse finanziarie
  necessarie per la copertura degli oneri derivanti dal
  provvedimento.
     Nel corso della medesima seduta, il sottosegretario
  Solaroli si era altresì riservato un ulteriore approfondimento
  delle questioni sollevate nel corso della discussione.
 
     Guido POSSA (FI),  relatore,  osserva che, a
  seguito della nota inviata dal Presidente della Commissione
  Bilancio, tesoro e programmazione in data 28 febbraio 2001, la
  Commissione Affari costituzionali ha ulteriormente modificato
  il testo della proposta di legge in oggetto.  Le modifiche
  apportate rappresentano un utile contributo per la positiva
  soluzione delle questioni rilevate dal Comitato e, tuttavia,
  non appaiono idonee a superare integralmente i profili
  problematici segnalati nella nota citata, alla luce delle
  risultanze della relazione tecnica predisposta in proposito
  dall'Esecutivo e dei riscontri effettuati in proposito dal
  Servizio Bilancio.
     Ricorda che la citata nota del Presidente della
  Commissione Bilancio ha evidenziato in primo luogo la
  necessità di una più puntuale definizione delle risorse
  necessarie per il distacco della nuova provincia e delle
  relative modalità di riparto.
     Al riguardo, la Commissione di merito ha approvato
  l'articolo 5, ai sensi del quale (comma 1), ai fini della
  quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla
  provincia di Monza e della Brianza per il finanziamento del
  bilancio, il Ministro dell'interno, per il primo anno solare
  successivo alla data di insediamento degli organi della nuova
  provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali
  ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Milano,
  in via provvisoria, la quota parte da attribuirsi al nuovo
  ente, per il 90 per cento in proporzione alle due popolazioni
  residenti interessate, e, per il restante 10 per cento, in
  proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti.  Per gli
  anni successivi, si provvederà alla verifica del riparto
  provvisorio.  Il contributo per lo sviluppo degli investimenti
  sarà ripartito in conseguenza dell'attribuzione della
  titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo
  stesso si riferiscono.
     Per ciò che attiene ai rapporti tra il bilancio della
  provincia di Milano e quello della istituenda provincia, il
  successivo comma 2 prevede una procedura di scorporo modellata
  ai sensi del comma 1 (erroneamente indicato come comma 2).
     Ricorda per altro che la relazione tecnica predisposta in
  ordine al provvedimento in titolo quantificava gli oneri
  connessi ai trasferimenti erariali nella misura di lire 18.000
  milioni, sulla base di parametri che il Servizio Bilancio ha
  tuttavia ritenuto suscettibili di determinare una sovrastima
  degli oneri medesimi, legata alla circostanza per cui le spese
  delle province sono coperte in tutto o in parte, sulla base
  della legislazione vigente, dal gettito di alcuni tributi e
  solo residualmente dai trasferimenti statali.
     La nota del Presidente della Commissione Bilancio ha in
  secondo luogo segnalato l'esigenza del contenimento degli
  oneri connessi all'istituzione degli uffici periferici delle
  amministrazioni dello Stato rendendo non obbligatoria tale
  istituzione ovvero modulandone i relativi tempi di attuazione
  attraverso l'introduzione di una idonea disciplina
  transitoria.
     Al riguardo, è stato approvato un nuovo testo
  dell'articolo 4, il cui comma 1
 
                              Pag. 32
 
  contiene una clausola che fa salvo il disposto dell'articolo
  21, comma 3, lettera  f),  del testo unico
  sull'ordinamento degli enti locali, ai sensi del quale, tra i
  criteri dei quali i comuni che esercitano l'iniziativa di cui
  all'articolo 133 della Costituzione per l'istituzione di nuove
  province debbono tenere conto, elenca quello secondo cui
  l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente
  l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni
  dello Stato e degli altri enti pubblici.
     La restante parte del comma 1 rimette ad un decreto del
  Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro sei
  mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, l'adozione dei
  provvedimenti necessari per la istituzione degli uffici
  periferici dello Stato nella nuova provincia.  Non risultano
  inoltre inserite nel testo disposizioni di carattere
  transitorio.
     Ricorda in proposito che la relazione tecnica quantifica
  gli oneri connessi all'istituzione di uffici periferici dello
  Stato nella misura di lire 23.600 milioni annui, sulla base di
  parametri che il Servizio Bilancio ha tuttavia ritenuto
  suscettibili di determinare, da un lato, una possibile
  sovrastima degli oneri medesimi (con riferimento ai canoni per
  le locazioni degli immobili della questura e del comando
  provinciale dei vigili del fuoco), nonché, dall'altro lato,
  anche una loro possibile sottostima (in connessione - tra
  l'altro - con la mancata previsione degli oneri connessi
  all'istituzione del comando provinciale dei Carabinieri e
  della Guardia di finanza).
     La quantificazione degli oneri in questione effettuata
  dalla relazione tecnica sembrerebbe pertanto presupporre che,
  in ogni caso, all'istituzione di una nuova provincia debba
  necessariamente conseguire l'istituzione di un nucleo
  essenziale di uffici periferici dell'amministrazione statale,
  che ne assicuri il funzionamento quanto meno nella prima fase
  di avvio della relativa attività.  Con riferimento al testo
  della disposizione in questione, come riformulato dalla
  Commissione Affari costituzionali, sembra doversi pertanto
  ritenere comunque necessaria l'individuazione di risorse
  connesse all'istituzione di tale nucleo minino di strutture
  statali, a valere sulle quali il Presidente del Consiglio dei
  ministri possa esercitare, d'intesa con il Ministro
  dell'interno, la potestà ad esso attribuita dal comma 1.
     Conclusivamente, la citata lettera del Presidente della
  Commissione Bilancio ha espressamente rilevato come, "una
  volta definita l'esatta quantificazione degli oneri
  conseguenti all'applicazione del provvedimento, occorrerà
  naturalmente reperire le risorse finanziarie sufficienti per
  provvedere alla relativa copertura".
     Segnala al riguardo che la Commissione Affari
  costituzionali non abbia introdotto nel testo trasmesso alla
  Commissione Bilancio alcuna disposizione di copertura, recante
  la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del
  provvedimento e l'individuazione di idonei mezzi di copertura.
  Rammenta che la relazione tecnica predisposta dal Governo ha
  quantificato in lire 41.550 milioni per l'anno 2001 ed in lire
  41.650 milioni a decorrere dall'anno 2002 gli oneri
  complessivamente derivanti dall'istituzione della provincia in
  argomento.  Ricorda infine che il testo trasmesso non consente
  di definire la questione connessa agli oneri relativi allo
  svolgimento della prima elezione del consiglio provinciale
  (articolo 2, comma 3).
 
     Antonio BOCCIA,  presidente,  alla luce delle
  osservazioni formulate del relatore, rileva che permangono
  taluni profili problematici, che tuttavia ritiene possano
  essere superati e trovare adeguata soluzione.
     A tal fine, sottopone all'attenzione del Comitato e del
  rappresentante del Governo alcuni possibili correttivi, che -
  ove recepiti - potrebbero, a suo giudizio, consentire la
  proficua conclusione dell'esame del provvedimento da parte
  della Commissione di merito.
     Preliminarmente osserva che la Commissione Affari
  costituzionali non ha ritenuto di predisporre un testo
  unificato del provvedimento in esame e delle proposte
 
                              Pag. 33
 
  di legge di istituzione delle province di
  Barletta-Andria-Trani (A.C. 4959) e di Fermo (A.C. 6447).
     Rileva comunque che, per effetto delle modifiche
  apportate, le tre proposte recano una disciplina pressoché
  equivalente, presentano identici profili problematici e
  possono essere valutate in termini sostanzialmente
  analoghi.
     Con riferimento all'articolo 1, ritiene che la
  disposizione sia correttamente formulata e, tuttavia, potrebbe
  essere utile prevedere l'adozione di uno specifico atto
  formale volto a rendere effettiva l'istituzione della nuova
  provincia.
 
     Guido POSSA (FI),  relatore,  con riferimento alle
  osservazioni formulate dal presidente in ordine all'articolo
  1, ritiene - anche alla luce delle soluzioni adottate in
  occasioni di precedenti analoghi provvedimenti - che per
  l'istituzione di nuove province non occorrano particolari atti
  esecutivi, ma sia sufficiente una espressa previsione di
  legge.
 
     Antonio BOCCIA,  presidente,  con riferimento a
  quanto osservato dal relatore, segnala che la previsione di un
  ulteriore atto formale potrebbe, nel caso di specie,
  contribuire a risolvere taluni problemi di coordinamento
  temporale tra le diverse fasi di attuazione della disciplina
  in esame.
     In relazione all'articolo 2, comma 2, ritiene utile
  sottoporre alla valutazione della Commissione di merito
  l'opportunità di chiarire quali siano i concreti adempimenti
  del commissario nominato dal Ministro dell'interno con
  riferimento agli adempimenti di cui al precedente comma 1,
  posto che questi ultimi vengono attribuiti alla competenza
  della giunta provinciale.
 
     Guido POSSA (FI),  relatore,  concorda con quanto
  osservato dal presidente.
 
     Antonio BOCCIA,  presidente,  in relazione
  all'articolo 2, comma 3, osserva che lo svolgimento delle
  prime elezioni per il consiglio provinciale di Monza e della
  Brianza presuppone l'effettuazione anche delle elezioni per il
  consiglio provinciale di Milano, tenuto conto che - per
  evidenti ragioni di ordine costituzionale - non è ipotizzabile
  che quest'ultimo continui a restare in carica anche
  successivamente al distacco della nuova provincia.
     Tale circostanza assume rilevanza anche di carattere
  finanziario e segnala, pertanto, l'opportunità di una
  disposizione che - allo scopo di contenere congruamente gli
  oneri derivanti dal provvedimento - preveda che le prime
  elezioni per il consiglio provinciale di Monza e della Brianza
  abbiano luogo in concomitanza con il primo turno utile delle
  consultazioni elettorali per il rinnovo dei consigli
  provinciali del restante territorio dello Stato, fatto salvo
  il caso del rinnovo anticipato del consiglio provinciale di
  Milano.
 
     Guido POSSA (FI),  relatore,  concorda con quanto
  osservato dal presidente e segnala, al riguardo, come una
  analoga soluzione sia stata adottata anche in occasione della
  istituzione della provincia di Lecco.
 
     Antonio BOCCIA,  presidente,  in relazione
  all'articolo 4, comma 1, nell'esprimere apprezzamento per le
  modifiche introdotte dalla Commissione di merito, ritiene che
  anche i residui profili problematici sollevati con riferimento
  a tale disposizione possano essere superati attraverso
  l'inserimento di una idonea clausola di salvaguardia
  finanziaria che assicuri che alla istituzione degli uffici
  periferici delle amministrazioni statali si provveda entro i
  limiti delle risorse che, auspicabilmente, potranno essere
  rese disponibili dal Governo per l'attuazione del
  provvedimento.
     Ritiene inoltre necessaria la soppressione del successivo
  comma 3, in quanto tale disposizione non solo introduce
  un'anomala ipotesi di delega del Ministro dei lavori pubblici
  nei confronti delle regioni, ma appare altresì suscettibile di
  determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
     Ritiene, per altro, che al reperimento ed all'adattamento
  degli uffici statali si possa provvedere nelle forme consuete,
  al più avvalendosi del commissario di cui all'articolo 2,
  comma 1.
 
                              Pag. 34
 
     Guido POSSA (FI),  relatore,  concorda con quanto
  osservato dal presidente.
 
     Antonio BOCCIA,  presidente,  in relazione
  all'articolo 6, osserva che tale disposizione introduce
  elementi di incertezza in merito alla responsabilità ed alla
  gestione degli atti e degli affari amministrativi pendenti
  alla data di entrata in vigore del provvedimento, in quanto
  prevede che tali atti ed affari siano trasferiti alla
  competenza di altri organi ed uffici prima ancora della loro
  effettiva costituzione.
     Segnala, pertanto, l'esigenza che si provveda ad imputare
  espressamente le suddette responsabilità agli organi ed agli
  uffici della provincia di Monza e della Brianza solo a
  decorrere dal loro effettivo insediamento.
 
     Livio PROIETTI (AN) condivide quanto segnalato dal
  presidente.
 
     Guido POSSA (FI),  relatore,  concorda con il
  presidente nel ritenere opportuna una disposizione che - al
  pari di quanto previsto da analoghi provvedimenti di legge -
  coordini adeguatamente il trasferimento ad altri organi ed
  uffici di atti ed affari amministrativi pendenti.
 
     Antonio BOCCIA,  presidente,  segnala, sotto un
  profilo di ordine generale, l'esigenza di prevedere che con il
  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
  comma 1 dell'articolo 4 vengano individuate anche le procedure
  per la gestione, da parte del commissario di cui all'articolo
  2, delle risorse rese disponibili dal provvedimento ai fini
  dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni
  statali.
     Ritiene conclusivamente che, attraverso l'adozione dei
  correttivi da lui suggeriti, possano superarsi i rilievi
  formulati nel corso delle precedenti sedute.
     Occorre tuttavia che il Governo metta a disposizione le
  risorse necessarie per far fronte alla copertura degli oneri
  derivanti dall'attuazione del provvedimento.
     Auspica, al riguardo, che - in considerazione della
  rilevanza e della meritevolezza del provvedimento in esame e
  delle analoghe proposte di legge recanti l'istituzione delle
  province di Fermo e di Barletta-Andria-Trani - il Governo
  possa mettere a disposizione congrue risorse finanziarie.
 
     Il sottosegretario Bruno SOLAROLI si dichiara
  preliminarmente d'accordo con il complesso delle modifiche
  suggerite dal presidente, che ritiene siano in grado di
  risolvere tutti i profili problematici riscontrati con
  riferimento al provvedimento in esame.
     Quanto alla copertura finanziaria, ricorda che, per
  l'istituzione delle ultime otto province, l'importo
  complessivo degli oneri sostenuti è stato calcolato in circa
  40 miliardi di lire.  Può pertanto ragionevolmente ritenersi
  che il fab bis ogno medio per l'istituzione di ciascuna
  nuova provincia sia di circa 5 miliardi di lire.
     Al riguardo, segnala che, al fine di consentire
  l'istituzione delle province di Monza e della Brianza, di
  Barletta-Andria-Trani e di Fermo, il Governo è disposto a
  consentire l'utilizzo in difformità dell'accantonamento di
  parte corrente relativo al Ministero dell'interno, nella
  misura di 4.600 milioni di lire annue a decorrere dal 2002 per
  ciascuna delle suddette province di nuova istituzione.
 
     Guido POSSA (FI),  relatore,  preso atto degli
  orientamenti espressi nel corso della discussione, formula la
  seguente proposta di parere:
    "Sul testo del provvedimento elaborato dalla
  Commissione:
                      PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto
  dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
       all'articolo 2, il comma 3 sia sostituito dal
  seguente:
     "3.  Le prime elezioni per il consiglio provinciale di
  Monza e della Brianza
 
                              Pag. 35
 
  hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle
  consultazioni elettorali per il rinnovo dei consigli
  provinciali del restante territorio dello Stato, fatto salvo
  il caso del rinnovo anticipato del consiglio provinciale di
  Milano";
       all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "periferici
  dello Stato" siano aggiunte le seguenti: "entro i limiti delle
  risorse rese disponibili dalla presente legge e";
       all'articolo 4, sia soppresso il comma 3, risultando le
  attività ivi previste già ricomprese nell'ambito delle
  competenze istituzionali delle pubbliche amministrazioni
  statali;
       all'articolo 4, sia aggiunto, in fine, il seguente
  comma:
     "3- bis.  Per l'attuazione del presente articolo
  è autorizzata la spesa massima di lire 4.600 milioni a
  decorrere dall'anno 2002.  Al relativo onere si provvede
  mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli
  anni 2002 e 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del
  bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
  previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
  stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
  della programmazione economica per l'anno finanziario 2001,
  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di
  competenza del Ministero dell'interno";
       all'articolo 4, sia previsto che con il decreto del
  Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1
  vengano altresì individuate le procedure per la gestione da
  parte del commissario di cui all'articolo 2 delle risorse rese
  disponibili dal provvedimento ai fini dell'istituzione degli
  uffici periferici delle amministrazioni statali;
       all'articolo 6, ai fini della certezza della gestione
  degli atti e degli affari amministrativi pendenti alla data di
  entrata in vigore del provvedimento, si provveda ad imputare
  espressamente le relative responsabilità agli organi ed agli
  uffici della provincia di Monza e della Brianza a decorrere
  dal loro insediamento;
  e con la seguente osservazione:
       all'articolo 2, comma 2, valuti la Commissione
  l'opportunità di chiarire quali siano gli adempimenti del
  commissario nominato dal Ministro dell'interno con riferimento
  agli adempimenti di cui al precedente comma 1, posto che
  questi ultimi vengono attribuiti alla competenza della giunta
  provinciale".
     Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal
  relatore.
 
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