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Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento in
titolo, rinviato da ultimo nella seduta del 27 febbraio
2001.
Antonio BOCCIA, presidente, ricorda che nel corso
della seduta del 27 febbraio 2001, il Comitato aveva convenuto
circa l'opportunità di inviare una lettera interlocutoria alla
Commissione di merito ed ai Ministeri interessati, al fine di
segnalare la necessità di un supplemento di istruttoria utile
per superare i dubbi emersi nel corso della discussione, con
particolare riferimento alle procedure di individuazione e
riparto delle risorse necessarie per il distacco,
all'istituzione di uffici decentrati dell'Amministrazione
dello Stato ed all'individuazione delle risorse finanziarie
necessarie per la copertura degli oneri derivanti dal
provvedimento.
Nel corso della medesima seduta, il sottosegretario
Solaroli si era altresì riservato un ulteriore approfondimento
delle questioni sollevate nel corso della discussione.
Guido POSSA (FI), relatore, osserva che, a
seguito della nota inviata dal Presidente della Commissione
Bilancio, tesoro e programmazione in data 28 febbraio 2001, la
Commissione Affari costituzionali ha ulteriormente modificato
il testo della proposta di legge in oggetto. Le modifiche
apportate rappresentano un utile contributo per la positiva
soluzione delle questioni rilevate dal Comitato e, tuttavia,
non appaiono idonee a superare integralmente i profili
problematici segnalati nella nota citata, alla luce delle
risultanze della relazione tecnica predisposta in proposito
dall'Esecutivo e dei riscontri effettuati in proposito dal
Servizio Bilancio.
Ricorda che la citata nota del Presidente della
Commissione Bilancio ha evidenziato in primo luogo la
necessità di una più puntuale definizione delle risorse
necessarie per il distacco della nuova provincia e delle
relative modalità di riparto.
Al riguardo, la Commissione di merito ha approvato
l'articolo 5, ai sensi del quale (comma 1), ai fini della
quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla
provincia di Monza e della Brianza per il finanziamento del
bilancio, il Ministro dell'interno, per il primo anno solare
successivo alla data di insediamento degli organi della nuova
provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali
ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Milano,
in via provvisoria, la quota parte da attribuirsi al nuovo
ente, per il 90 per cento in proporzione alle due popolazioni
residenti interessate, e, per il restante 10 per cento, in
proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli
anni successivi, si provvederà alla verifica del riparto
provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti
sarà ripartito in conseguenza dell'attribuzione della
titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo
stesso si riferiscono.
Per ciò che attiene ai rapporti tra il bilancio della
provincia di Milano e quello della istituenda provincia, il
successivo comma 2 prevede una procedura di scorporo modellata
ai sensi del comma 1 (erroneamente indicato come comma 2).
Ricorda per altro che la relazione tecnica predisposta in
ordine al provvedimento in titolo quantificava gli oneri
connessi ai trasferimenti erariali nella misura di lire 18.000
milioni, sulla base di parametri che il Servizio Bilancio ha
tuttavia ritenuto suscettibili di determinare una sovrastima
degli oneri medesimi, legata alla circostanza per cui le spese
delle province sono coperte in tutto o in parte, sulla base
della legislazione vigente, dal gettito di alcuni tributi e
solo residualmente dai trasferimenti statali.
La nota del Presidente della Commissione Bilancio ha in
secondo luogo segnalato l'esigenza del contenimento degli
oneri connessi all'istituzione degli uffici periferici delle
amministrazioni dello Stato rendendo non obbligatoria tale
istituzione ovvero modulandone i relativi tempi di attuazione
attraverso l'introduzione di una idonea disciplina
transitoria.
Al riguardo, è stato approvato un nuovo testo
dell'articolo 4, il cui comma 1
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contiene una clausola che fa salvo il disposto dell'articolo
21, comma 3, lettera f), del testo unico
sull'ordinamento degli enti locali, ai sensi del quale, tra i
criteri dei quali i comuni che esercitano l'iniziativa di cui
all'articolo 133 della Costituzione per l'istituzione di nuove
province debbono tenere conto, elenca quello secondo cui
l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente
l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni
dello Stato e degli altri enti pubblici.
La restante parte del comma 1 rimette ad un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro sei
mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, l'adozione dei
provvedimenti necessari per la istituzione degli uffici
periferici dello Stato nella nuova provincia. Non risultano
inoltre inserite nel testo disposizioni di carattere
transitorio.
Ricorda in proposito che la relazione tecnica quantifica
gli oneri connessi all'istituzione di uffici periferici dello
Stato nella misura di lire 23.600 milioni annui, sulla base di
parametri che il Servizio Bilancio ha tuttavia ritenuto
suscettibili di determinare, da un lato, una possibile
sovrastima degli oneri medesimi (con riferimento ai canoni per
le locazioni degli immobili della questura e del comando
provinciale dei vigili del fuoco), nonché, dall'altro lato,
anche una loro possibile sottostima (in connessione - tra
l'altro - con la mancata previsione degli oneri connessi
all'istituzione del comando provinciale dei Carabinieri e
della Guardia di finanza).
La quantificazione degli oneri in questione effettuata
dalla relazione tecnica sembrerebbe pertanto presupporre che,
in ogni caso, all'istituzione di una nuova provincia debba
necessariamente conseguire l'istituzione di un nucleo
essenziale di uffici periferici dell'amministrazione statale,
che ne assicuri il funzionamento quanto meno nella prima fase
di avvio della relativa attività. Con riferimento al testo
della disposizione in questione, come riformulato dalla
Commissione Affari costituzionali, sembra doversi pertanto
ritenere comunque necessaria l'individuazione di risorse
connesse all'istituzione di tale nucleo minino di strutture
statali, a valere sulle quali il Presidente del Consiglio dei
ministri possa esercitare, d'intesa con il Ministro
dell'interno, la potestà ad esso attribuita dal comma 1.
Conclusivamente, la citata lettera del Presidente della
Commissione Bilancio ha espressamente rilevato come, "una
volta definita l'esatta quantificazione degli oneri
conseguenti all'applicazione del provvedimento, occorrerà
naturalmente reperire le risorse finanziarie sufficienti per
provvedere alla relativa copertura".
Segnala al riguardo che la Commissione Affari
costituzionali non abbia introdotto nel testo trasmesso alla
Commissione Bilancio alcuna disposizione di copertura, recante
la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del
provvedimento e l'individuazione di idonei mezzi di copertura.
Rammenta che la relazione tecnica predisposta dal Governo ha
quantificato in lire 41.550 milioni per l'anno 2001 ed in lire
41.650 milioni a decorrere dall'anno 2002 gli oneri
complessivamente derivanti dall'istituzione della provincia in
argomento. Ricorda infine che il testo trasmesso non consente
di definire la questione connessa agli oneri relativi allo
svolgimento della prima elezione del consiglio provinciale
(articolo 2, comma 3).
Antonio BOCCIA, presidente, alla luce delle
osservazioni formulate del relatore, rileva che permangono
taluni profili problematici, che tuttavia ritiene possano
essere superati e trovare adeguata soluzione.
A tal fine, sottopone all'attenzione del Comitato e del
rappresentante del Governo alcuni possibili correttivi, che -
ove recepiti - potrebbero, a suo giudizio, consentire la
proficua conclusione dell'esame del provvedimento da parte
della Commissione di merito.
Preliminarmente osserva che la Commissione Affari
costituzionali non ha ritenuto di predisporre un testo
unificato del provvedimento in esame e delle proposte
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di legge di istituzione delle province di
Barletta-Andria-Trani (A.C. 4959) e di Fermo (A.C. 6447).
Rileva comunque che, per effetto delle modifiche
apportate, le tre proposte recano una disciplina pressoché
equivalente, presentano identici profili problematici e
possono essere valutate in termini sostanzialmente
analoghi.
Con riferimento all'articolo 1, ritiene che la
disposizione sia correttamente formulata e, tuttavia, potrebbe
essere utile prevedere l'adozione di uno specifico atto
formale volto a rendere effettiva l'istituzione della nuova
provincia.
Guido POSSA (FI), relatore, con riferimento alle
osservazioni formulate dal presidente in ordine all'articolo
1, ritiene - anche alla luce delle soluzioni adottate in
occasioni di precedenti analoghi provvedimenti - che per
l'istituzione di nuove province non occorrano particolari atti
esecutivi, ma sia sufficiente una espressa previsione di
legge.
Antonio BOCCIA, presidente, con riferimento a
quanto osservato dal relatore, segnala che la previsione di un
ulteriore atto formale potrebbe, nel caso di specie,
contribuire a risolvere taluni problemi di coordinamento
temporale tra le diverse fasi di attuazione della disciplina
in esame.
In relazione all'articolo 2, comma 2, ritiene utile
sottoporre alla valutazione della Commissione di merito
l'opportunità di chiarire quali siano i concreti adempimenti
del commissario nominato dal Ministro dell'interno con
riferimento agli adempimenti di cui al precedente comma 1,
posto che questi ultimi vengono attribuiti alla competenza
della giunta provinciale.
Guido POSSA (FI), relatore, concorda con quanto
osservato dal presidente.
Antonio BOCCIA, presidente, in relazione
all'articolo 2, comma 3, osserva che lo svolgimento delle
prime elezioni per il consiglio provinciale di Monza e della
Brianza presuppone l'effettuazione anche delle elezioni per il
consiglio provinciale di Milano, tenuto conto che - per
evidenti ragioni di ordine costituzionale - non è ipotizzabile
che quest'ultimo continui a restare in carica anche
successivamente al distacco della nuova provincia.
Tale circostanza assume rilevanza anche di carattere
finanziario e segnala, pertanto, l'opportunità di una
disposizione che - allo scopo di contenere congruamente gli
oneri derivanti dal provvedimento - preveda che le prime
elezioni per il consiglio provinciale di Monza e della Brianza
abbiano luogo in concomitanza con il primo turno utile delle
consultazioni elettorali per il rinnovo dei consigli
provinciali del restante territorio dello Stato, fatto salvo
il caso del rinnovo anticipato del consiglio provinciale di
Milano.
Guido POSSA (FI), relatore, concorda con quanto
osservato dal presidente e segnala, al riguardo, come una
analoga soluzione sia stata adottata anche in occasione della
istituzione della provincia di Lecco.
Antonio BOCCIA, presidente, in relazione
all'articolo 4, comma 1, nell'esprimere apprezzamento per le
modifiche introdotte dalla Commissione di merito, ritiene che
anche i residui profili problematici sollevati con riferimento
a tale disposizione possano essere superati attraverso
l'inserimento di una idonea clausola di salvaguardia
finanziaria che assicuri che alla istituzione degli uffici
periferici delle amministrazioni statali si provveda entro i
limiti delle risorse che, auspicabilmente, potranno essere
rese disponibili dal Governo per l'attuazione del
provvedimento.
Ritiene inoltre necessaria la soppressione del successivo
comma 3, in quanto tale disposizione non solo introduce
un'anomala ipotesi di delega del Ministro dei lavori pubblici
nei confronti delle regioni, ma appare altresì suscettibile di
determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Ritiene, per altro, che al reperimento ed all'adattamento
degli uffici statali si possa provvedere nelle forme consuete,
al più avvalendosi del commissario di cui all'articolo 2,
comma 1.
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Guido POSSA (FI), relatore, concorda con quanto
osservato dal presidente.
Antonio BOCCIA, presidente, in relazione
all'articolo 6, osserva che tale disposizione introduce
elementi di incertezza in merito alla responsabilità ed alla
gestione degli atti e degli affari amministrativi pendenti
alla data di entrata in vigore del provvedimento, in quanto
prevede che tali atti ed affari siano trasferiti alla
competenza di altri organi ed uffici prima ancora della loro
effettiva costituzione.
Segnala, pertanto, l'esigenza che si provveda ad imputare
espressamente le suddette responsabilità agli organi ed agli
uffici della provincia di Monza e della Brianza solo a
decorrere dal loro effettivo insediamento.
Livio PROIETTI (AN) condivide quanto segnalato dal
presidente.
Guido POSSA (FI), relatore, concorda con il
presidente nel ritenere opportuna una disposizione che - al
pari di quanto previsto da analoghi provvedimenti di legge -
coordini adeguatamente il trasferimento ad altri organi ed
uffici di atti ed affari amministrativi pendenti.
Antonio BOCCIA, presidente, segnala, sotto un
profilo di ordine generale, l'esigenza di prevedere che con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 1 dell'articolo 4 vengano individuate anche le procedure
per la gestione, da parte del commissario di cui all'articolo
2, delle risorse rese disponibili dal provvedimento ai fini
dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni
statali.
Ritiene conclusivamente che, attraverso l'adozione dei
correttivi da lui suggeriti, possano superarsi i rilievi
formulati nel corso delle precedenti sedute.
Occorre tuttavia che il Governo metta a disposizione le
risorse necessarie per far fronte alla copertura degli oneri
derivanti dall'attuazione del provvedimento.
Auspica, al riguardo, che - in considerazione della
rilevanza e della meritevolezza del provvedimento in esame e
delle analoghe proposte di legge recanti l'istituzione delle
province di Fermo e di Barletta-Andria-Trani - il Governo
possa mettere a disposizione congrue risorse finanziarie.
Il sottosegretario Bruno SOLAROLI si dichiara
preliminarmente d'accordo con il complesso delle modifiche
suggerite dal presidente, che ritiene siano in grado di
risolvere tutti i profili problematici riscontrati con
riferimento al provvedimento in esame.
Quanto alla copertura finanziaria, ricorda che, per
l'istituzione delle ultime otto province, l'importo
complessivo degli oneri sostenuti è stato calcolato in circa
40 miliardi di lire. Può pertanto ragionevolmente ritenersi
che il fab bis ogno medio per l'istituzione di ciascuna
nuova provincia sia di circa 5 miliardi di lire.
Al riguardo, segnala che, al fine di consentire
l'istituzione delle province di Monza e della Brianza, di
Barletta-Andria-Trani e di Fermo, il Governo è disposto a
consentire l'utilizzo in difformità dell'accantonamento di
parte corrente relativo al Ministero dell'interno, nella
misura di 4.600 milioni di lire annue a decorrere dal 2002 per
ciascuna delle suddette province di nuova istituzione.
Guido POSSA (FI), relatore, preso atto degli
orientamenti espressi nel corso della discussione, formula la
seguente proposta di parere:
"Sul testo del provvedimento elaborato dalla
Commissione:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto
dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 2, il comma 3 sia sostituito dal
seguente:
"3. Le prime elezioni per il consiglio provinciale di
Monza e della Brianza
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hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle
consultazioni elettorali per il rinnovo dei consigli
provinciali del restante territorio dello Stato, fatto salvo
il caso del rinnovo anticipato del consiglio provinciale di
Milano";
all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "periferici
dello Stato" siano aggiunte le seguenti: "entro i limiti delle
risorse rese disponibili dalla presente legge e";
all'articolo 4, sia soppresso il comma 3, risultando le
attività ivi previste già ricomprese nell'ambito delle
competenze istituzionali delle pubbliche amministrazioni
statali;
all'articolo 4, sia aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"3- bis. Per l'attuazione del presente articolo
è autorizzata la spesa massima di lire 4.600 milioni a
decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli
anni 2002 e 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno finanziario 2001,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di
competenza del Ministero dell'interno";
all'articolo 4, sia previsto che con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1
vengano altresì individuate le procedure per la gestione da
parte del commissario di cui all'articolo 2 delle risorse rese
disponibili dal provvedimento ai fini dell'istituzione degli
uffici periferici delle amministrazioni statali;
all'articolo 6, ai fini della certezza della gestione
degli atti e degli affari amministrativi pendenti alla data di
entrata in vigore del provvedimento, si provveda ad imputare
espressamente le relative responsabilità agli organi ed agli
uffici della provincia di Monza e della Brianza a decorrere
dal loro insediamento;
e con la seguente osservazione:
all'articolo 2, comma 2, valuti la Commissione
l'opportunità di chiarire quali siano gli adempimenti del
commissario nominato dal Ministro dell'interno con riferimento
agli adempimenti di cui al precedente comma 1, posto che
questi ultimi vengono attribuiti alla competenza della giunta
provinciale".
Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal
relatore.
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