| Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento in
titolo, rinviato da ultimo nella seduta del 28 febbraio
2001.
Antonio BOCCIA, presidente, relatore, ricorda che
nel corso della seduta del 28 febbraio 2001, il Comitato aveva
convenuto circa l'opportunità di inviare una lettera
interlocutoria alla Commissione di merito ed ai Ministeri
interessati, al fine di segnalare la necessità di un
supplemento di istruttoria utile per superare i dubbi emersi
nel corso della discussione, con particolare riferimento alle
procedure di individuazione e riparto delle risorse necessarie
per il distacco, all'istituzione di uffici decentrati
dell'Amministrazione dello Stato ed all'individuazione delle
risorse finanziarie necessarie per la copertura degli oneri
derivanti dal provvedimento.
A seguito della nota inviata dal Presidente della
Commissione Bilancio, tesoro e programmazione in data 1^ marzo
2001, la Commissione Affari costituzionali ha ulteriormente
modificato il testo della proposta di legge in oggetto. Le
modifiche apportate non appaiono tuttavia idonee a superare
tutti i profili problematici segnalati nella nota citata, alla
luce delle risultanze della relazione tecnica predisposta
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in proposito dall'Esecutivo e dei riscontri effettuati in
proposito dal Servizio Bilancio.
La nota del Presidente della Commissione Bilancio ha
evidenziato in primo luogo la necessità di una più puntuale
definizione delle risorse necessarie per il distacco della
nuova provincia e delle relative modalità di riparto.
Al riguardo, la Commissione di merito ha approvato
l'articolo 5, ai sensi del quale (comma 1), ai fini della
quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla
provincia di Barletta-Andria-Trani per il finanziamento del
bilancio, il Ministro dell'interno, per il primo anno solare
successivo alla data di insediamento degli organi della nuova
provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali
ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Bari, in
via provvisoria, la quota parte da attribuirsi al nuovo ente,
per il 90 per cento in proporzione alle due popolazioni
residenti interessate, e, per il restante 10 per cento, in
proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli
anni successivi, si provvederà alla verifica del riparto
provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti
sarà ripartito in conseguenza dell'attribuzione della
titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo
stesso si riferiscono.
Per ciò che attiene ai rapporti tra il bilancio della
provincia di Bari e quello della istituenda provincia, il
successivo comma 2 prevede una procedura di scorporo modellata
ai sensi del comma 1 (erroneamente indicato come comma 2).
Ricorda per altro che la relazione tecnica predisposta in
ordine al provvedimento in titolo quantificava gli oneri
connessi ai trasferimenti erariali nella misura di lire 11.000
milioni, sulla base di parametri che il Servizio Bilancio ha
tuttavia ritenuto suscettibili di determinare una sovrastima
degli oneri medesimi, legata alla circostanza per cui le spese
delle province sono coperte in tutto o in parte, sulla base
della legislazione vigente, dal gettito di alcuni tributi e
solo residualmente dai trasferimenti statali.
La nota del Presidente della Commissione Bilancio ha in
secondo luogo segnalato l'esigenza del contenimento degli
oneri connessi all'istituzione degli uffici periferici delle
amministrazioni dello Stato rendendo non obbligatoria tale
istituzione ovvero modulandone i relativi tempi di attuazione
attraverso l'introduzione di una idonea disciplina
transitoria.
Al riguardo, l'articolo 4 è stato modificato attraverso
l'inserimento al comma 1 di una clausola che fa salvo il
disposto dell'articolo 21, comma 3, lettera f), del
testo unico sull'ordinamento degli enti locali, ai sensi del
quale, tra i criteri dei quali i comuni che esercitano
l'iniziativa di cui all'articolo 133 della Costituzione per
l'istituzione di nuove province debbono tenere conto, elenca
quello secondo cui l'istituzione di nuove province non
comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali
delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti
pubblici.
La restante parte dell'articolo non è stata invece
modificata, continuando a restare rimessa ad un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro sei
mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, l'adozione dei
provvedimenti necessari per la istituzione degli uffici
periferici dello Stato nella nuova provincia. Non risultano
inoltre inserite nel testo disposizioni di carattere
transitorio.
Ricorda in proposito che la relazione tecnica quantifica
gli oneri connessi all'istituzione di uffici periferici dello
Stato nella misura di lire 47.000 milioni per il 2001 e di
lire 39.000 miliardi a decorrere dall'anno 2002, sulla base di
parametri che il Servizio Bilancio ha tuttavia ritenuto
suscettibili di determinare, da un lato, una sovrastima degli
oneri medesimi (a fronte delle valutazioni effettuate con
riferimento all'istituzione della provincia di Monza e della
Brianza), nonché, dall'altro lato, anche una loro possibile
sottostima (in connessione - tra l'altro - con la mancata
previsione degli oneri connessi all'istituzione del comando
provinciale dei Carabinieri e della Guardia di finanza).
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La quantificazione degli oneri in questione effettuata
dalla relazione tecnica sembrerebbe pertanto presupporre che,
in ogni caso, all'istituzione di una nuova provincia debba
necessariamente conseguire l'istituzione di un nucleo
essenziale di uffici periferici dell'amministrazione statale,
che ne assicuri il funzionamento quanto meno nella prima fase
di avvio della relativa attività.
Con riferimento al testo della disposizione in questione,
come riformulato dalla Commissione Affari costituzionali,
sembra doversi pertanto ritenere comunque necessaria
l'individuazione di risorse connesse all'istituzione di tale
nucleo minino di strutture statali, a valere sulle quali il
Presidente del Consiglio dei ministri possa esercitare,
d'intesa con il Ministro dell'interno, la potestà ad esso
attribuita dal comma 1.
Conclusivamente, la citata lettera del Presidente della
Commissione Bilancio ha espressamente rilevato come, "una
volta definita l'esatta quantificazione degli oneri
conseguenti all'applicazione del provvedimento, occorrerà
naturalmente reperire le risorse finanziarie sufficienti per
provvedere alla relativa copertura".
Segnala al riguardo che la Commissione Affari
costituzionali non abbia introdotto nel testo trasmesso alla
Commissione Bilancio alcuna disposizione di copertura, recante
la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del
provvedimento e l'individuazione di idonei mezzi di
copertura.
Rammenta che la relazione tecnica predisposta dal Governo
ha quantificato in lire 58.000 milioni per l'anno 2001 ed in
lire 50.000 milioni a decorrere dall'anno 2002 gli oneri
complessivamente derivanti dall'istituzione della provincia in
argomento.
Ricorda infine che il testo trasmesso non consente di
definire la questione connessa agli oneri relativi allo
svolgimento della prima elezione del consiglio provinciale
(articolo 2, comma 3).
Per altro - conformemente a quanto da lui osservato, nel
corso della seduta odierna, in relazione alla proposta di
legge A.C. 246 e tenuto conto delle risorse finanziarie
individuate dal Governo per finalità di copertura - ritiene
che i suddetti profili problematici possano trovare adeguata
soluzione attraverso l'adozione di correttivi analoghi a
quelli suggeriti con riferimento all'istituzione della
provincia di Monza e della Brianza.
Il sottosegretario Bruno SOLAROLI concorda con quanto
osservato dal relatore.
Antonio BOCCIA, presidente, relatore, formula la
seguente proposta di parere:
"Sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla
Commissione:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto
dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 2, il comma 3 sia sostituito dal
seguente:
"3. Le prime elezioni per il consiglio provinciale di
Barletta-Andria-Trani hanno luogo in concomitanza con il primo
turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo dei
consigli provinciali del restante territorio dello Stato,
fatto salvo il caso del rinnovo anticipato dei consigli
provinciali di Bari e di Foggia";
all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "periferici
dello Stato" siano aggiunte le seguenti: "entro i limiti delle
risorse rese disponibili dalla presente legge e";
all'articolo 4, sia soppresso il comma 3, risultando le
attività ivi previste già ricomprese nell'ambito delle
competenze istituzionali delle pubbliche amministrazioni
statali;
all'articolo 4, sia aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"5- bis. Per l'attuazione del presente articolo
è autorizzata la spesa massima di lire 4.600 milioni a
decorrere dall'anno
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2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero
dell'interno";
all'articolo 4, sia previsto che con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1
vengano altresì individuate le procedure per la gestione da
parte del commissario di cui all'articolo 2 delle risorse rese
disponibili dal provvedimento ai fini dell'istituzione degli
uffici periferici delle amministrazioni statali;
all'articolo 6, ai fini della certezza della gestione
degli atti e degli affari amministrativi pendenti alla data di
entrata in vigore del provvedimento, si provveda ad imputare
espressamente le relative responsabilità agli organi ed agli
uffici della provincia di Barletta-Andria-Trani a decorrere
dal loro insediamento;
e con la seguente osservazione:
all'articolo 2, comma 2, valuti la Commissione
l'opportunità di chiarire quali siano gli adempimenti del
commissario nominato dal Ministro dell'interno con riferimento
agli adempimenti di cui al precedente comma 1, posto che
questi ultimi vengono attribuiti alla competenza della giunta
provinciale".
Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal
relatore.
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