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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


194836
SMC0769-0034
Bollettino Giunte e Commissioni n. 769 del 7 marzo 2001 - edizione definitiva - (SMC13-769)
(suddiviso in 225 Unità Documento)
Unità Documento n.34 (che inizia a pag.35 dello stampato)
               ...V COMMISSIONE PERMANENTE
             (Bilancio, tesoro e programmazione)
 
            ...COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
 
C4959. LAVCOMM
C4959.
Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani, N.T.U. C. 4959. (Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazione).
Antonio BOCCIA, presidente. Il sottosegretario Bruno SOLAROLI. Antonio BOCCIA, presidente, relatore.
Mercoledì 7 marzo 2001. - Presidenza del Presidente Antonio BOCCIA. - Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, bilancio e programmazione economica Bruno Solaroli.
ZZSMC ZZRES ZZSMC070301 ZZSMC010307 ZZSMC000301 ZZSMC000001 ZZSMC769 ZZ13 ZZD ZZCN ZZC5 ZZCP ZZHH ZZII
     Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento in
  titolo, rinviato da ultimo nella seduta del 28 febbraio
  2001.
 
     Antonio BOCCIA,  presidente,  relatore, ricorda che
  nel corso della seduta del 28 febbraio 2001, il Comitato aveva
  convenuto circa l'opportunità di inviare una lettera
  interlocutoria alla Commissione di merito ed ai Ministeri
  interessati, al fine di segnalare la necessità di un
  supplemento di istruttoria utile per superare i dubbi emersi
  nel corso della discussione, con particolare riferimento alle
  procedure di individuazione e riparto delle risorse necessarie
  per il distacco, all'istituzione di uffici decentrati
  dell'Amministrazione dello Stato ed all'individuazione delle
  risorse finanziarie necessarie per la copertura degli oneri
  derivanti dal provvedimento.
     A seguito della nota inviata dal Presidente della
  Commissione Bilancio, tesoro e programmazione in data 1^ marzo
  2001, la Commissione Affari costituzionali ha ulteriormente
  modificato il testo della proposta di legge in oggetto.  Le
  modifiche apportate non appaiono tuttavia idonee a superare
  tutti i profili problematici segnalati nella nota citata, alla
  luce delle risultanze della relazione tecnica predisposta
 
                              Pag. 36
 
  in proposito dall'Esecutivo e dei riscontri effettuati in
  proposito dal Servizio Bilancio.
     La nota del Presidente della Commissione Bilancio ha
  evidenziato in primo luogo la necessità di una più puntuale
  definizione delle risorse necessarie per il distacco della
  nuova provincia e delle relative modalità di riparto.
     Al riguardo, la Commissione di merito ha approvato
  l'articolo 5, ai sensi del quale (comma 1), ai fini della
  quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla
  provincia di Barletta-Andria-Trani per il finanziamento del
  bilancio, il Ministro dell'interno, per il primo anno solare
  successivo alla data di insediamento degli organi della nuova
  provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali
  ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Bari, in
  via provvisoria, la quota parte da attribuirsi al nuovo ente,
  per il 90 per cento in proporzione alle due popolazioni
  residenti interessate, e, per il restante 10 per cento, in
  proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti.  Per gli
  anni successivi, si provvederà alla verifica del riparto
  provvisorio.  Il contributo per lo sviluppo degli investimenti
  sarà ripartito in conseguenza dell'attribuzione della
  titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo
  stesso si riferiscono.
     Per ciò che attiene ai rapporti tra il bilancio della
  provincia di Bari e quello della istituenda provincia, il
  successivo comma 2 prevede una procedura di scorporo modellata
  ai sensi del comma 1 (erroneamente indicato come comma 2).
     Ricorda per altro che la relazione tecnica predisposta in
  ordine al provvedimento in titolo quantificava gli oneri
  connessi ai trasferimenti erariali nella misura di lire 11.000
  milioni, sulla base di parametri che il Servizio Bilancio ha
  tuttavia ritenuto suscettibili di determinare una sovrastima
  degli oneri medesimi, legata alla circostanza per cui le spese
  delle province sono coperte in tutto o in parte, sulla base
  della legislazione vigente, dal gettito di alcuni tributi e
  solo residualmente dai trasferimenti statali.
     La nota del Presidente della Commissione Bilancio ha in
  secondo luogo segnalato l'esigenza del contenimento degli
  oneri connessi all'istituzione degli uffici periferici delle
  amministrazioni dello Stato rendendo non obbligatoria tale
  istituzione ovvero modulandone i relativi tempi di attuazione
  attraverso l'introduzione di una idonea disciplina
  transitoria.
     Al riguardo, l'articolo 4 è stato modificato attraverso
  l'inserimento al comma 1 di una clausola che fa salvo il
  disposto dell'articolo 21, comma 3, lettera  f),  del
  testo unico sull'ordinamento degli enti locali, ai sensi del
  quale, tra i criteri dei quali i comuni che esercitano
  l'iniziativa di cui all'articolo 133 della Costituzione per
  l'istituzione di nuove province debbono tenere conto, elenca
  quello secondo cui l'istituzione di nuove province non
  comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali
  delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti
  pubblici.
     La restante parte dell'articolo non è stata invece
  modificata, continuando a restare rimessa ad un decreto del
  Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro sei
  mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, l'adozione dei
  provvedimenti necessari per la istituzione degli uffici
  periferici dello Stato nella nuova provincia.  Non risultano
  inoltre inserite nel testo disposizioni di carattere
  transitorio.
     Ricorda in proposito che la relazione tecnica quantifica
  gli oneri connessi all'istituzione di uffici periferici dello
  Stato nella misura di lire 47.000 milioni per il 2001 e di
  lire 39.000 miliardi a decorrere dall'anno 2002, sulla base di
  parametri che il Servizio Bilancio ha tuttavia ritenuto
  suscettibili di determinare, da un lato, una sovrastima degli
  oneri medesimi (a fronte delle valutazioni effettuate con
  riferimento all'istituzione della provincia di Monza e della
  Brianza), nonché, dall'altro lato, anche una loro possibile
  sottostima (in connessione - tra l'altro - con la mancata
  previsione degli oneri connessi all'istituzione del comando
  provinciale dei Carabinieri e della Guardia di finanza).
 
                              Pag. 37
 
     La quantificazione degli oneri in questione effettuata
  dalla relazione tecnica sembrerebbe pertanto presupporre che,
  in ogni caso, all'istituzione di una nuova provincia debba
  necessariamente conseguire l'istituzione di un nucleo
  essenziale di uffici periferici dell'amministrazione statale,
  che ne assicuri il funzionamento quanto meno nella prima fase
  di avvio della relativa attività.
     Con riferimento al testo della disposizione in questione,
  come riformulato dalla Commissione Affari costituzionali,
  sembra doversi pertanto ritenere comunque necessaria
  l'individuazione di risorse connesse all'istituzione di tale
  nucleo minino di strutture statali, a valere sulle quali il
  Presidente del Consiglio dei ministri possa esercitare,
  d'intesa con il Ministro dell'interno, la potestà ad esso
  attribuita dal comma 1.
     Conclusivamente, la citata lettera del Presidente della
  Commissione Bilancio ha espressamente rilevato come, "una
  volta definita l'esatta quantificazione degli oneri
  conseguenti all'applicazione del provvedimento, occorrerà
  naturalmente reperire le risorse finanziarie sufficienti per
  provvedere alla relativa copertura".
     Segnala al riguardo che la Commissione Affari
  costituzionali non abbia introdotto nel testo trasmesso alla
  Commissione Bilancio alcuna disposizione di copertura, recante
  la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del
  provvedimento e l'individuazione di idonei mezzi di
  copertura.
     Rammenta che la relazione tecnica predisposta dal Governo
  ha quantificato in lire 58.000 milioni per l'anno 2001 ed in
  lire 50.000 milioni a decorrere dall'anno 2002 gli oneri
  complessivamente derivanti dall'istituzione della provincia in
  argomento.
     Ricorda infine che il testo trasmesso non consente di
  definire la questione connessa agli oneri relativi allo
  svolgimento della prima elezione del consiglio provinciale
  (articolo 2, comma 3).
     Per altro - conformemente a quanto da lui osservato, nel
  corso della seduta odierna, in relazione alla proposta di
  legge A.C. 246 e tenuto conto delle risorse finanziarie
  individuate dal Governo per finalità di copertura - ritiene
  che i suddetti profili problematici possano trovare adeguata
  soluzione attraverso l'adozione di correttivi analoghi a
  quelli suggeriti con riferimento all'istituzione della
  provincia di Monza e della Brianza.
 
     Il sottosegretario Bruno SOLAROLI concorda con quanto
  osservato dal relatore.
 
     Antonio BOCCIA,  presidente, relatore,  formula la
  seguente proposta di parere:
  "Sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla
  Commissione:
                      PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto
  dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
       all'articolo 2, il comma 3 sia sostituito dal
  seguente:
     "3.  Le prime elezioni per il consiglio provinciale di
  Barletta-Andria-Trani hanno luogo in concomitanza con il primo
  turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo dei
  consigli provinciali del restante territorio dello Stato,
  fatto salvo il caso del rinnovo anticipato dei consigli
  provinciali di Bari e di Foggia";
       all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "periferici
  dello Stato" siano aggiunte le seguenti: "entro i limiti delle
  risorse rese disponibili dalla presente legge e";
       all'articolo 4, sia soppresso il comma 3, risultando le
  attività ivi previste già ricomprese nell'ambito delle
  competenze istituzionali delle pubbliche amministrazioni
  statali;
       all'articolo 4, sia aggiunto, in fine, il seguente
  comma:
     "5- bis.  Per l'attuazione del presente articolo
  è autorizzata la spesa massima di lire 4.600 milioni a
  decorrere dall'anno
 
                              Pag. 38
 
  2002.  Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
  riduzione delle proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello
  stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
  2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
  parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente
  utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero
  dell'interno";
       all'articolo 4, sia previsto che con il decreto del
  Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1
  vengano altresì individuate le procedure per la gestione da
  parte del commissario di cui all'articolo 2 delle risorse rese
  disponibili dal provvedimento ai fini dell'istituzione degli
  uffici periferici delle amministrazioni statali;
       all'articolo 6, ai fini della certezza della gestione
  degli atti e degli affari amministrativi pendenti alla data di
  entrata in vigore del provvedimento, si provveda ad imputare
  espressamente le relative responsabilità agli organi ed agli
  uffici della provincia di Barletta-Andria-Trani a decorrere
  dal loro insediamento;
  e con la seguente osservazione:
       all'articolo 2, comma 2, valuti la Commissione
  l'opportunità di chiarire quali siano gli adempimenti del
  commissario nominato dal Ministro dell'interno con riferimento
  agli adempimenti di cui al precedente comma 1, posto che
  questi ultimi vengono attribuiti alla competenza della giunta
  provinciale".
     Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal
  relatore.
 
DATA=010307 FASCID=SMC13-769 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=05 SEDE=CP NSTA=0769 TOTPAG=0334 TOTDOC=0225 NDOC=0034 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C5 D CN PAGINIZ=0035 RIGINIZ=048 PAGFIN=0038 RIGFIN=031 UPAG=NO PAGEIN=35 PAGEFIN=38 SORTRES=0103073 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00769 SORTNAV=5³103070 00769 b00000 ZZSMC769 NDOC0034 TIPDOCB DOCTIT0034 NDOC0034



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