| Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento in
titolo, rinviato da ultimo nella seduta del 28 febbraio
2001.
Antonio BOCCIA, presidente, relatore, ricorda che
nel corso della seduta del 28 febbraio 2001 il Comitato aveva
convenuto circa l'opportunità di inviare una lettera
interlocutoria alla Commissione di merito ed ai Ministeri
interessati, al fine di segnalare la necessità di un
supplemento di istruttoria utile per superare i dubbi emersi
nel corso della discussione, con particolare riferimento alle
procedure di individuazione e riparto delle risorse necessarie
per il distacco, all'istituzione di uffici decentrati
dell'Amministrazione dello Stato ed all'individuazione delle
risorse finanziarie necessarie per la copertura degli oneri
derivanti dal provvedimento.
A seguito della nota inviata dal Presidente della
Commissione Bilancio, tesoro e programmazione in data 1^ marzo
2001, la Commissione Affari costituzionali ha ulteriormente
modificato il testo della proposta di legge in oggetto. Le
modifiche apportate non appaiono tuttavia idonee a superare
integralmente i profili problematici segnalati nella nota
citata, alla luce delle risultanze della relazione tecnica
predisposta in proposito dall'Esecutivo e dei riscontri
effettuati in proposito dal Servizio Bilancio.
La nota del Presidente della Commissione Bilancio ha
evidenziato in primo luogo, richiamandosi alle considerazioni
svolte in ordine al provvedimento relativo all'istituzione
della provincia di Monza e Brianza, la necessità di una più
puntuale definizione delle risorse necessarie per il distacco
della nuova provincia e delle relative modalità di riparto.
Al riguardo, la Commissione di merito ha approvato
l'articolo 6, ai sensi del quale (comma 1), ai fini della
quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla
provincia di Fermo per il finanziamento del bilancio, il
Ministro dell'interno, per il primo anno solare successivo
alla data di insediamento degli organi della nuova provincia,
provvede a detrarre,
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dai contributi erariali ordinari destinati
all'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno, in via
provvisoria, la quota parte da attribuirsi al nuovo ente, per
il 90 per cento in proporzione alle due popolazioni residenti
interessate, e, per il restante 10 per cento, in proporzione
alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni
successivi, si provvederà alla verifica del riparto
provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti
sarà ripartito in conseguenza dell'attribuzione della
titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo
stesso si riferiscono.
Per ciò che attiene ai rapporti tra il bilancio della
provincia di Ascoli Piceno e quello della istituenda
provincia, il successivo comma 2 prevede una procedura di
scorporo modellata ai sensi del comma 1 (erroneamente indicato
come comma 2).
Ricorda per altro che la relazione tecnica predisposta in
ordine al provvedimento in titolo quantificava gli oneri
connessi ai trasferimenti erariali nella misura di lire 4.000
milioni, sulla base di parametri che il Servizio Bilancio ha
tuttavia ritenuto suscettibili di determinare una sovrastima
degli oneri medesimi, legata alla circostanza per cui le spese
delle province sono coperte in tutto o in parte, sulla base
della legislazione vigente, dal gettito di alcuni tributi e
solo residualmente dai trasferimenti statali.
La nota del Presidente della Commissione Bilancio ha in
secondo luogo segnalato l'esigenza del contenimento degli
oneri connessi all'istituzione degli uffici periferici delle
amministrazioni dello Stato rendendo non obbligatoria tale
istituzione ovvero modulandone i relativi tempi di attuazione
attraverso l'introduzione di una idonea disciplina
transitoria.
Al riguardo, è stato approvato un nuovo testo
dell'articolo 4, il cui comma 1 reca una clausola che fa salvo
il disposto dell'articolo 21, comma 3, lettera f), del
testo unico sull'ordinamento degli enti locali, ai sensi del
quale, tra i criteri dei quali i comuni che esercitano
l'iniziativa di cui all'articolo 133 della Costituzione per
l'istituzione di nuove province debbono tenere conto, elenca
quello secondo cui l'istituzione di nuove province non
comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali
delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti
pubblici.
La restante parte del comma rimette ad un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro sei
mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, l'adozione dei
provvedimenti necessari per la istituzione degli uffici
periferici dello Stato nella nuova provincia. Non risultano
inoltre inserite nel testo disposizioni di carattere
transitorio.
Ricorda in proposito che la relazione tecnica quantifica
gli oneri connessi all'istituzione di uffici periferici dello
Stato nella misura di lire 25.500 milioni per il 2001 e di
lire 18.000 miliardi a decorrere dall'anno 2002, sulla base di
parametri che il Servizio Bilancio ha tuttavia ritenuto
suscettibili di determinare, da un lato, una sovrastima degli
oneri medesimi (con riferimento in particolare al personale
della prefettura di Fermo ed ai canoni di locazione degli
immobili delle sedi della prefettura, della questura e del
comando provinciale dei vigili del fuoco), nonché, dall'altro
lato, anche una loro possibile sottostima (in connessione -
tra l'altro - con la mancata previsione degli oneri connessi
all'istituzione del comando provinciale dei Carabinieri e
della Guardia di finanza).
La quantificazione degli oneri in questione effettuata
dalla relazione tecnica sembrerebbe pertanto presupporre che,
in ogni caso, all'istituzione di una nuova provincia debba
necessariamente conseguire l'istituzione di un nucleo
essenziale di uffici periferici dell'amministrazione statale,
che ne assicuri il funzionamento quanto meno nella prima fase
di avvio della relativa attività.
Con riferimento al testo della disposizione in questione,
come riformulato dalla Commissione Affari costituzionali,
sembra doversi pertanto ritenere comunque necessaria
l'individuazione di risorse connesse all'istituzione di tale
nucleo minino di strutture statali, a valere sulle quali il
Presidente del Consiglio dei ministri possa
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esercitare, d'intesa con il Ministro dell'interno, la potestà
ad esso attribuita dal comma 1.
Conclusivamente, la citata lettera del Presidente della
Commissione Bilancio ha espressamente rilevato come, "una
volta definita l'esatta quantificazione degli oneri
conseguenti all'applicazione del provvedimento, occorrerà
naturalmente reperire le risorse finanziarie sufficienti per
provvedere alla relativa copertura".
Segnala al riguardo che il provvedimento reca all'articolo
8 una disposizione di copertura degli oneri derivanti
dall'attuazione del provvedimento, quantificati in lire 400
milioni per l'anno 2001 ed in lire 4.000 milioni per l'anno
2002, a valere sul Fondo speciale di parte corrente per il
triennio 2001-2003, nell'ambito dell'accantonamento di
competenza della Presidenza del Consiglio.
Osserva al riguardo che la copertura così individuata
appare inidonea in quanto si riferisce ad un accantonamento
soppresso a partire dall'esercizio finanziario 2000. Gli oneri
ivi quantificati risultano insufficienti alla copertura di
quelli determinati dalla relazione tecnica predisposta dal
Governo, che ha quantificato i medesimi in lire 29.700 milioni
per l'anno 2001 ed in lire 22.4000 milioni a decorrere
dall'anno 2002 gli oneri complessivamente derivanti
dall'istituzione della provincia in argomento.
Ricorda infine che il testo trasmesso non consente di
definire la questione connessa agli oneri relativi allo
svolgimento della prima elezione del consiglio provinciale
(articolo 4, comma 3).
Per altro - conformemente a quanto da lui osservato, nel
corso della seduta odierna, in relazione alle proposte di
legge A.C. 246 ed A.C. 4959 e tenuto conto delle risorse
finanziarie individuate dal Governo per finalità di copertura
- ritiene che i suddetti profili problematici possano trovare
adeguata soluzione attraverso l'adozione di correttivi
analoghi a quelli suggeriti con riferimento all'istituzione
della provincia di Monza e della Brianza e di
Barletta-Andria-Trani.
Il sottosegretario Bruno SOLAROLI concorda con quanto
osservato dal relatore.
Antonio BOCCIA, presidente e relatore, formula la
seguente proposta di parere:
"Sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla
Commissione:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto
dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 4, il comma 3 sia sostituito dal
seguente:
"3. Le prime elezioni per il consiglio provinciale di
Fermo hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile
delle consultazioni elettorali per il rinnovo dei consigli
provinciali del restante territorio dello Stato, fatto salvo
il caso del rinnovo anticipato del consiglio provinciale di
Ascoli Piceno";
all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: "periferici
dello Stato" siano aggiunte le seguenti: "entro i limiti delle
risorse rese disponibili dalla presente legge e";
all'articolo 5, sia soppresso il comma 3, risultando le
attività ivi previste già ricomprese nell'ambito delle
competenze istituzionali delle pubbliche amministrazioni
statali;
all'articolo 5, sia aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"4- bis. Per l'attuazione del presente articolo
è autorizzata la spesa massima di lire 4.600 milioni a
decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli
anni 2002 e 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
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della programmazione economica per l'anno finanziario 2001,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di
competenza del Ministero dell'interno";
all'articolo 5, sia previsto che con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1
vengano altresì individuate le procedure per la gestione da
parte del commissario di cui all'articolo 2 delle risorse rese
disponibili dal provvedimento ai fini dell'istituzione degli
uffici periferici delle amministrazioni statali;
all'articolo 6, ai fini della certezza della gestione
degli atti e degli affari amministrativi pendenti alla data di
entrata in vigore del provvedimento, si provveda ad imputare
espressamente le relative responsabilità agli organi ed agli
uffici della provincia di Fermo a decorrere dal loro
insediamento;
sia soppresso l'articolo 8;
e con la seguente osservazione:
all'articolo 4, comma 2, valuti la Commissione
l'opportunità di chiarire quali siano gli adempimenti del
commissario nominato dal Ministro dell'interno con riferimento
agli adempimenti di cui al precedente comma 1, posto che
questi ultimi vengono attribuiti alla competenza della giunta
provinciale".
Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal
relatore.
La seduta termina alle 14.15.
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