| (Rilievi alla IV Commissione).
(Esame e conclusione).
La Commissione inizia l'esame dello schema di
decreto legislativo in titolo.
Lucio TESTA (D-U), relatore, nell'illustrare i
contenuti dello schema di decreto legislativo, osserva - con
riferimento agli articoli da 1 a 6 - che il grado di
affidabilità della stima degli oneri della relazione tecnica
dipende strettamente dalla concreta realizzabilità della
progressiva riduzione dei ruoli da attuare, ai sensi
dell'articolo 6, mediante il transito in altre
amministrazioni, il collocamento in ausiliaria o la mobilità
del personale in esubero.
In proposito, segnala che il Consiglio superiore delle
forze armate, nel parere reso al Ministro della difesa, in
data 21 febbraio 2001, ha espresso notevoli perplessità in
merito all'attuabilità della gestione degli esuberi prevista
all'articolo 6.
Riguardo a tale aspetto, la relazione tecnica non
chiarisce le ipotesi poste alla base della prevista riduzione
dei ruoli. Le ipotesi di transito in altre amministrazioni e
di mobilità degli esuberi invece andrebbero analiticamente
specificate in quanto tali strumenti, come dimostra
l'esperienza applicativa, appaiono di ridotta efficacia.
Pertanto, per ragioni prudenziali, sarebbe opportuno di
stimare soltanto un numero limitato di esuberi da gestire con
tali strumenti.
Di più agevole attuazione appare, invece, l'istituto del
collocamento in ausiliaria di cui per altro la relazione
tecnica si limita a fornire la stima degli oneri complessivi
derivanti dal suo utilizzo. La stima, infatti, è stata
effettuata come semplice saldo a pareggio tra le risorse
stanziate dalla legge di delega e gli altri oneri derivanti
dal provvedimento, per cui da essa non risulta né il numero
delle unità che saranno poste in ausiliaria né il relativo
costo unitario.
In relazione all'articolo 8, osserva che l'onere per
l'anno 2006 risulta sottostimato
Pag. 42
di 6.426 milioni a causa di un mero errore di calcolo. Ciò
comporta, la sovrastima di pari importo delle risorse
disponibili nello stesso anno per il finanziamento
dell'ausiliaria.
Con riferimento all'articolo 28, segnala, infine, che
osserva che l'attribuzione di trattamenti retributivi
migliorativi agli ufficiali dei carabinieri potrebbe
determinare l'estensione dei medesimi trattamenti al personale
della polizia di Stato ad essi equiparato in virtù della legge
n. 121 del 1981, con conseguenti oneri non quantificati né
coperti.
Il sottosegretario Bruno SOLAROLI conferma l'esistenza
dell'errore di calcolo segnalato dal relatore ed assicura che
ad esso si porrà rimedio in sede di redazione definitiva del
provvedimento in esame.
Per quanto attiene alla norma relativa ai trattamenti
retributivi degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, osserva
che essa pone non tanto un problema di estensione automatica,
quanto piuttosto di omogeneità di trattamento. In proposito,
segnala che la norma in esame è stata inserita nello schema di
decreto nel presupposto che norme di analogo tenore possano
essere introdotte nello schema di decreto legislativo relativo
al personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato.
Qualora ciò non fosse possibile, la norma in esame sarebbe
comunque eliminata dal provvedimento.
Quanto alle osservazioni formulate dal relatore in ordine
alla gestione degli esuberi di cui all'articolo 6, precisa che
nel caso in cui non dovesse essere possibile rispettare la
previsioni formulate in proposito, ne conseguirebbe un
rallentamento della dinamica di reclutamento di volontari di
truppa al fine di assicurare il rispetto del vincolo
finanziario posto dalla legge delega e garantito dal
meccanismo del decreto annuale di cui all'articolo 2, comma
3.
Lucio TESTA (D-U), relatore, formula la seguente
proposta:
"La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato per quanto di competenza, ai sensi
dell'articolo 96- ter, comma 2, del regolamento, lo
schema di regolamento in oggetto;
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di regolamento e formula i seguenti rilievi sulle
sue conseguenze di ordine finanziario:
all'articolo 6, al fine di garantire il rispetto dei
vincoli finanziari posti dalla legge di delega, sia introdotta
un'apposita disposizione che sancisca espressamente che, nel
caso in cui, a seguito della fissazione delle dotazioni
organiche mediante il decreto del Ministro della difesa di cui
al comma 1, le conseguenti eccedenze di personale in servizio
permanente non possano essere assorbite attraverso il transito
nelle altre amministrazioni ovvero mediante il collocamento in
ausiliaria, debba procedersi alla corrispondente riduzione del
numero dei volontari di truppa da reclutare;
all'articolo 28, sia soppresso il comma 3, il quale,
disponendo l'estensione agli ufficiali dei carabinieri che
abbiano prestato servizio in ruolo senza demerito per almeno
15 anni o 25 anni dell'istituto retributivo già previsto per
gli ufficiali delle altre forze armate dall'articolo 156 del
regio decreto n. 2395/1923 e successive modificazioni,
potrebbe determinare l'estensione dei medesimi trattamenti al
personale della polizia di Stato ad essi equiparato in virtù
della legge n. 121 del 1981, per tale via determinandosi oneri
non quantificati né coperti".
La Commissione approva la proposta formulata dal
relatore.
La seduta termina alle 14.20.
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