| (Seguito discussione e approvazione).
La Commissione prosegue la discussione della
risoluzione in titolo rinviata nella seduta del 6 marzo.
Giorgio BEVENUTO, presidente, comunica che i
deputati Pistone, Rabbito, Pace, Conte e Antonio Pepe hanno
sottoscritto la risoluzione in titolo.
Il sottosegretario Alfiero GRANDI Ricorda come
l'articolo 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000 (legge
finanziaria 2001) introduca un regime agevolato per i
trasferimenti di beni immobili situati in aree soggette a
piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati,
regolarmente approvati, ai sensi della normativa statale o
regionale.
Ai suddetti trasferimenti, infatti, si rende applicabile
l'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e le
imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.
Il regime agevolato trova applicazione a condizione che
entro cinque anni dalla data dell'atto del trasferimento
avvenga l'utilizzazione edificatoria dell'area.
Fa presente quindi come la risoluzione in titolo intenda
impegnare il Governo a chiarire espressamente l'ambito
applicativo di tale agevolazione tributaria.
Al riguardo, ai fini della corretta interpretazione delle
disposizioni recate dall'articolo 33, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, l'Agenzia delle entrate,
successivamente alla circolare n. 1/E del 26 gennaio 2001,
richiamata nella risoluzione, ha emanato la Circolare n. 6/E
del 26 gennaio 2001, nella quale, tra l'altro, sono stati
forniti ulteriori chiarimenti in ordine al beneficio in
questione, specificando i requisiti necessari per
accedervi.
In particolare, è stato precisato che oggetto del
trasferimento agevolato può essere sia un fabbricato che un
terreno purché funzionale all'utilizzazione edificatoria
dell'area nella quale sono ricompresi, entro il termine di
cinque anni dal trasferimento stesso.
Ad avviso della predetta Agenzia tale conclusione è
accreditata dal tenore testuale della norma che,
nell'individuare l'oggetto del trasferimento agevolato, fa
riferimento a "beni immobili in aree soggette a piani
urbanistici particolareggiati", subordinando comunque
l'agevolazione alla "condizione che l'utilizzazione
edificatoria dell'area (e non dell'immobile) avvenga entro
cinque anni dal trasferimento".
La medesima Agenzia ritiene che la tesi sostenuta nella
risoluzione in esame, al contrario, considera i termini "beni
immobili" e "aree" come sinonimi fino a ritenere realizzata la
condizione dell'agevolazione in presenza di una utilizzazione
edificatoria dell'immobile oggetto di trasferimento, anziché,
come ha inteso specificare il legislatore, dell'"area" nella
quale l'immobile è ricompresso.
Infine, l'estensione dell'agevolazione in argomento alla
generalità dei trasferimenti
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avente ad oggetto terreni edificabili risulta incompatibile
con la copertura finanziaria della norma.
E' stato precisato poi che, per l'agevolazione in
questione, il piano particolareggiato acquista rilievo dalla
data della sua approvazione dal competente organo
amministrativo e che, quando costituisce oggetto di apposita
convenzione tra il comune e il costruttore, è sufficiente la
sottoscrizione della convenzione stessa, lasciando chiaramente
intendere che, oltre ai piani particolareggiati ad iniziativa
pubblica, sono interessati anche i piani urbanistici attuativi
di iniziativa privata; in entrambi i casi, infatti, l'attività
edificatoria viene conformata ad opera del comune.
Con riferimento al punto 3) della risoluzione in esame,
l'Agenzia ritiene che la condizione di utilizzazione dell'area
può intendersi realizzata qualora, nei cinque anni dalla data
del trasferimento agevolato, l'edificio venga ad esistenza,
non potendo attribuirsi rilevanza oggettiva né significato
economico ad una "utilizzazione edificatoria" anteriore o
diversa da quella che si concretizza con la realizzazione
dell'edificio.
Gianfranco CONTE (FI), nell'esprimere un orientamento
favorevole all'atto di indirizzo in titolo, sottolinea come la
circolare del Ministero delle finanze susciti forti
perplessità e non risulti pertanto condivisibile, posto che
l'interpretazione ivi contenuta potrebbe determinare una
sensibile riduzione dell'ambito soggettivo di applicazione
della norma di cui al comma 3 dell'articolo 33 della legge n.
388 del 2000 precludendo l'accesso a regime agevolato ai
soggetti non proprietari che intendano subentrare
nell'attuazione dei piani particolareggiati.
Antonio PEPE (AN) nell'esprimere la propria piena
adesione all'atto di indirizzo in titolo rileva come la
circolare interpretativa del Ministero delle finanze non abbia
alcun fondamento nel quadro normativo dal momento che l'unica
condizione prevista dalla legge per la fruizione
dell'agevolazione in oggetto consiste nell'utilizzazione
edificatoria dell'area entro il termine di cinque anni
successivi al trasferimento. Sottolinea inoltre come
nell'interpretazione prospettata nella circolare non risulti
assolutamente condivisibile l'affermazione per cui, ai fini
della fruizione dell'agevolazione l'area interessata debba
essere già in possesso del soggetto acquirente rilevando al
riguardo come la nozione giuridica di possesso sia usata del
tutto impropriamente.
Giorgio BENVENUTO, presidente, fa presente come
le obiezioni manifestate dal rappresentante del Governo in
ordine alla risoluzione non sembrino pienamente condivisibili.
Rileva infatti come la formulazione della risoluzione fosse
diretta a chiarire alcuni aspetti che nelle precedenti
pronunce del Ministero delle finanze apparivano suscettibili
di determinare incertezze interpretative in merito all'ambito
di applicazione della agevolazione.
In particolare, ritiene obiettivamente inaccettabile la
tesi per cui il regime agevolato varrebbe esclusivamente per i
soggetti che già posseggano le aree comprese nei piani
particolareggiati. Sotto questo profilo l'intervento del
rappresentante del Governo non ha apportato elementi di
chiarimento che giustifichino l'interpretazione restrittiva
della norma agevolativa fornita dall'Agenzia delle entrate. In
secondo luogo, rileva come la risoluzione mirasse a chiarire
che, ai fini delle fruizione del beneficio, non dovesse
ritenersi indispensabile il completamento della attività di
edificazione. Sotto questo profilo, la formulazione della
risoluzione intendeva, per un verso, evitare una
ingiustificata penalizzazione e per l'altro, rispondere ai
dubbi emersi circa il possibile utilizzo a fini elusivi della
disposizione agevolativa. Per questo motivo, piuttosto che
fare riferimento all'avvio dei lavori, si era ritenuto di
prospettare una soluzione equilibrata. La risposta fornita dal
Governo sembra, invece, affermare, in contrasto con la
formulazione dell'articolo
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33, comma 3, della legge n. 388 del 2000, l'esigenza della
realizzazione integrale dell'edificio.
Il sottosegretario Alfiero GRANDI alla luce delle
considerazioni emerse nel corso del dibattito, le quali hanno
posto rilevanti perplessità circa la correttezza
dell'interpretazione adottata dall'amministrazione, dichiara
di non opporsi all'ulteriore prosieguo della discussione in
Commissione, non avvalendosi della facoltà di cui all'articolo
117, comma 3 del regolamento.
La Commissione approva la risoluzione in titolo come
riformulata.
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