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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


194846
SMC0769-0044
Bollettino Giunte e Commissioni n. 769 del 7 marzo 2001 - edizione definitiva - (SMC13-769)
(suddiviso in 225 Unità Documento)
Unità Documento n.44 (che inizia a pag.48 dello stampato)
              ...VI COMMISSIONE PERMANENTE
                          (Finanze)
 
 
RISOLUZIONI
7 - 01053. LAVCOMM
7 - 01053.
7-01053 Benvenuto e Calimani: Regime agevolato trasferimenti beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati.
Giorgio BEVENUTO, presidente. Il sottosegretario Alfiero GRANDI Ri. Gianfranco CONTE. Antonio PEPE. Giorgio BENVENUTO, presidente.
Mercoledì 7 marzo 2001. - Presidenza del Presidente Giorgio BENVENUTO. - Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Natale D'Amico e Alfiero Grandi.
ZZSMC ZZRES ZZSMC070301 ZZSMC010307 ZZSMC000301 ZZSMC000001 ZZSMC769 ZZ13 ZZD ZZC6 ZZNO ZZXX
  (Seguito discussione e approvazione).
     La Commissione prosegue la discussione della
  risoluzione in titolo rinviata nella seduta del 6 marzo.
 
     Giorgio BEVENUTO,  presidente,  comunica che i
  deputati Pistone, Rabbito, Pace, Conte e Antonio Pepe hanno
  sottoscritto la risoluzione in titolo.
 
     Il sottosegretario Alfiero GRANDI Ricorda come
  l'articolo 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000 (legge
  finanziaria 2001) introduca un regime agevolato per i
  trasferimenti di beni immobili situati in aree soggette a
  piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati,
  regolarmente approvati, ai sensi della normativa statale o
  regionale.
     Ai suddetti trasferimenti, infatti, si rende applicabile
  l'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e le
  imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.
     Il regime agevolato trova applicazione a condizione che
  entro cinque anni dalla data dell'atto del trasferimento
  avvenga l'utilizzazione edificatoria dell'area.
     Fa presente quindi come la risoluzione in titolo intenda
  impegnare il Governo a chiarire espressamente l'ambito
  applicativo di tale agevolazione tributaria.
     Al riguardo, ai fini della corretta interpretazione delle
  disposizioni recate dall'articolo 33, comma 3, della legge 23
  dicembre 2000, n. 388, l'Agenzia delle entrate,
  successivamente alla circolare n. 1/E del 26 gennaio 2001,
  richiamata nella risoluzione, ha emanato la Circolare n. 6/E
  del 26 gennaio 2001, nella quale, tra l'altro, sono stati
  forniti ulteriori chiarimenti in ordine al beneficio in
  questione, specificando i requisiti necessari per
  accedervi.
     In particolare, è stato precisato che oggetto del
  trasferimento agevolato può essere sia un fabbricato che un
  terreno purché funzionale all'utilizzazione edificatoria
  dell'area nella quale sono ricompresi, entro il termine di
  cinque anni dal trasferimento stesso.
     Ad avviso della predetta Agenzia tale conclusione è
  accreditata dal tenore testuale della norma che,
  nell'individuare l'oggetto del trasferimento agevolato, fa
  riferimento a "beni immobili in aree soggette a piani
  urbanistici particolareggiati", subordinando comunque
  l'agevolazione alla "condizione che l'utilizzazione
  edificatoria dell'area (e non dell'immobile) avvenga entro
  cinque anni dal trasferimento".
     La medesima Agenzia ritiene che la tesi sostenuta nella
  risoluzione in esame, al contrario, considera i termini "beni
  immobili" e "aree" come sinonimi fino a ritenere realizzata la
  condizione dell'agevolazione in presenza di una utilizzazione
  edificatoria dell'immobile oggetto di trasferimento, anziché,
  come ha inteso specificare il legislatore, dell'"area" nella
  quale l'immobile è ricompresso.
     Infine, l'estensione dell'agevolazione in argomento alla
  generalità dei trasferimenti
 
                              Pag. 49
 
  avente ad oggetto terreni edificabili risulta incompatibile
  con la copertura finanziaria della norma.
     E' stato precisato poi che, per l'agevolazione in
  questione, il piano particolareggiato acquista rilievo dalla
  data della sua approvazione dal competente organo
  amministrativo e che, quando costituisce oggetto di apposita
  convenzione tra il comune e il costruttore, è sufficiente la
  sottoscrizione della convenzione stessa, lasciando chiaramente
  intendere che, oltre ai piani particolareggiati ad iniziativa
  pubblica, sono interessati anche i piani urbanistici attuativi
  di iniziativa privata; in entrambi i casi, infatti, l'attività
  edificatoria viene conformata ad opera del comune.
     Con riferimento al punto 3) della risoluzione in esame,
  l'Agenzia ritiene che la condizione di utilizzazione dell'area
  può intendersi realizzata qualora, nei cinque anni dalla data
  del trasferimento agevolato, l'edificio venga ad esistenza,
  non potendo attribuirsi rilevanza oggettiva né significato
  economico ad una "utilizzazione edificatoria" anteriore o
  diversa da quella che si concretizza con la realizzazione
  dell'edificio.
 
     Gianfranco CONTE (FI), nell'esprimere un orientamento
  favorevole all'atto di indirizzo in titolo, sottolinea come la
  circolare del Ministero delle finanze susciti forti
  perplessità e non risulti pertanto condivisibile, posto che
  l'interpretazione ivi contenuta potrebbe determinare una
  sensibile riduzione dell'ambito soggettivo di applicazione
  della norma di cui al comma 3 dell'articolo 33 della legge n.
  388 del 2000 precludendo l'accesso a regime agevolato ai
  soggetti non proprietari che intendano subentrare
  nell'attuazione dei piani particolareggiati.
 
     Antonio PEPE (AN) nell'esprimere la propria piena
  adesione all'atto di indirizzo in titolo rileva come la
  circolare interpretativa del Ministero delle finanze non abbia
  alcun fondamento nel quadro normativo dal momento che l'unica
  condizione prevista dalla legge per la fruizione
  dell'agevolazione in oggetto consiste nell'utilizzazione
  edificatoria dell'area entro il termine di cinque anni
  successivi al trasferimento.  Sottolinea inoltre come
  nell'interpretazione prospettata nella circolare non risulti
  assolutamente condivisibile l'affermazione per cui, ai fini
  della fruizione dell'agevolazione l'area interessata debba
  essere già in possesso del soggetto acquirente rilevando al
  riguardo come la nozione giuridica di possesso sia usata del
  tutto impropriamente.
 
     Giorgio BENVENUTO,  presidente,  fa presente come
  le obiezioni manifestate dal rappresentante del Governo in
  ordine alla risoluzione non sembrino pienamente condivisibili.
  Rileva infatti come la formulazione della risoluzione fosse
  diretta a chiarire alcuni aspetti che nelle precedenti
  pronunce del Ministero delle finanze apparivano suscettibili
  di determinare incertezze interpretative in merito all'ambito
  di applicazione della agevolazione.
     In particolare, ritiene obiettivamente inaccettabile la
  tesi per cui il regime agevolato varrebbe esclusivamente per i
  soggetti che già posseggano le aree comprese nei piani
  particolareggiati.  Sotto questo profilo l'intervento del
  rappresentante del Governo non ha apportato elementi di
  chiarimento che giustifichino l'interpretazione restrittiva
  della norma agevolativa fornita dall'Agenzia delle entrate.  In
  secondo luogo, rileva come la risoluzione mirasse a chiarire
  che, ai fini delle fruizione del beneficio, non dovesse
  ritenersi indispensabile il completamento della attività di
  edificazione.  Sotto questo profilo, la formulazione della
  risoluzione intendeva, per un verso, evitare una
  ingiustificata penalizzazione e per l'altro, rispondere ai
  dubbi emersi circa il possibile utilizzo a fini elusivi della
  disposizione agevolativa.  Per questo motivo, piuttosto che
  fare riferimento all'avvio dei lavori, si era ritenuto di
  prospettare una soluzione equilibrata.  La risposta fornita dal
  Governo sembra, invece, affermare, in contrasto con la
  formulazione dell'articolo
 
                              Pag. 50
 
  33, comma 3, della legge n. 388 del 2000, l'esigenza della
  realizzazione integrale dell'edificio.
     Il sottosegretario Alfiero GRANDI alla luce delle
  considerazioni emerse nel corso del dibattito, le quali hanno
  posto rilevanti perplessità circa la correttezza
  dell'interpretazione adottata dall'amministrazione, dichiara
  di non opporsi all'ulteriore prosieguo della discussione in
  Commissione, non avvalendosi della facoltà di cui all'articolo
  117, comma 3 del regolamento.
     La Commissione approva la risoluzione in titolo come
  riformulata.
 
DATA=010307 FASCID=SMC13-769 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=06 SEDE=XX NSTA=0769 TOTPAG=0334 TOTDOC=0225 NDOC=0044 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C6 D PAGINIZ=0048 RIGINIZ=008 PAGFIN=0050 RIGFIN=012 UPAG=NO PAGEIN=48 PAGEFIN=50 SORTRES=0103073 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00769 SORTNAV=5³103070 00769 b00000 ZZSMC769 NDOC0044 TIPDOCB DOCTIT0044 NDOC0044



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