| (Seguito discussione e rinvio)
La Commissione prosegue la discussione della
risoluzione in titolo rinviata nella seduta di ieri.
Il sottosegretario Alfiero GRANDI fa presente come la
risoluzione in esame intenda impegnare il Governo ad assumere
iniziative volte a prevedere che la rideterminazione della
tariffa dell'imposta per la pubblicità ordinaria operi
esclusivamente per i comuni di classe V.
Al riguardo rileva come con il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2001 sia stata
rideterminata la tariffa dell'imposta per la pubblicità
ordinaria (di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507), stabilendo che, a decorrere dal 1^
marzo 2001, le tariffe sono aumentate di lire 6000 per i
comuni di ciascuna delle cinque classi.
Tale rideterminazione si è ritenuta necessaria per
adeguare l'importo minimo della tariffa dei comuni di classe
V, al fine di assicurarne l'accertamento e la riscossione
anche in caso di omesso adempimento da parte dei contribuenti.
Ciò in quanto detto importo, precedentemente fissato in lire
sedicimila, risultava inferiore a quello per il quale è
possibile procedere all'iscrizione a ruolo (lire 20.000, ai
sensi dell'articolo 12- bis del decreto concernente
disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi -
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602).
Conseguentemente, sono stati rideternimati gli altri
importi dei comuni di classe I, II, III e IV, lasciando
invariata la differenza esistente tra le classi.
A tal proposito, precisa che la richiesta di limitare
l'aumento soltanto alla tariffa dei Comuni di quinta classe
non può ritenersi condivisibile, considerato che l'importo
della tariffa della classe superiore, e cioè la quarta, era
per l'appunto di 20.000 lire, per cui si sarebbero venute ad
equiparare le due tariffe applicabili a classi di comuni di
differenti dimensioni.
Sotto il profilo della legittimità del provvedimento in
oggetto rileva, in primo luogo, come l'articolo 37 del decreto
legislativo concernente la revisione ed armonizzazione
dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Decreto
legislativo n. 507 del 1993), preveda che le tariffe in
materia di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle
pubbliche affissioni possano essere adeguate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri.
Non risolutiva della questione risulta la facoltà
riconosciuta ai Comuni di aumentare la tariffa di cui
trattasi, ai sensi dell'articolo 11, comma 10, della legge n.
449 del 1997 (nel testo modificato dall'articolo 30, comma 17,
della legge n. 488 del 1999), fino ad un massimo del 20 per
cento a decorrere dal 1^ gennaio 1998 e fino ad un massimo del
50 per cento del suo importo a decorrere dal 1^ gennaio
2000.
Infatti, se da una parte l'esercizio della predetta
facoltà avrebbe consentito ai
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Comuni di quinta classe di superare la soglia di lire 20.000
(prevista dall'articolo 12- bis, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973), dall'altra
avrebbe reso vana la ratio ispiratrice della predetta
disposizione normativa (articolo 11, comma 10, della legge n.
449 del 1997, nel testo attualmente vigente), che è quella di
consentire al Comune di deliberare - fermo restando il livello
minimo individuato dalla legge ordinaria - la misura della
pressione fiscale da attribuire all'imposta in oggetto,
potendo anche consistere nell'intenzione di lasciarla a
livello stabilito dalla legge ordinaria medesima.
In tal senso l'intervento normativo di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2001,
consente di assicurare la riscossione dell'imposta di
pubblicità senza costringere i Comuni ad avvalersi delle
facoltà di cui al citato articolo 11, comma 10 della legge n.
449 del 1997.
Fa presente, inoltre che sullo schema del provvedimento di
cui si tratta, è stato acquisito, nella seduta del 12 ottobre
2000, il parere favorevole dalla Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, e anche l'ANCI (Associazione Nazionale
Comuni Italiani), da parte sua, ne ha sollecitato
l'emanazione.
Gianfranco CONTE (FI), sottolinea come l'equiparazione
delle tariffe per i comuni di IV e V classe non comporti di
fatto alcun equilibrio, ma anzi consenta una semplificazione
delle tariffe stesse, non intensificando peraltro la pressione
fiscale.
La questione di legittimità non riguarda poi soltanto il
provvedimento in se stesso, ma la sostanziale mancanza di
motivazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri ed il fatto che si proceda ad aumenti senza che
esista una vera e propria delega.
Osserva poi come il parere favorevole della Conferenza
Stato-città derivi sostanzialmente da una mancanza di
approfondimento della situazione e delle ragioni che l'hanno
causata, rilevando inoltre come le insegne di norma abbiano
una dimensione superiore al metro quadrato, apparendo pertanto
la motivazione del provvedimento carente, se non
pretenziosa.
Ritiene quindi che il provvedimento sia sicuramente
confliggente con le scelte operate in direzione federalista e
come tale contraddittorio, rilevando inoltre come non esista
di fatto alcuna ragione per aggravare ulteriormente con questo
tributo il settore del commercio, ad esclusivo vantaggio di
alcuni soggetti i concessionari e non delle stesse
amministrazioni locali che, come ha rilevato lo stesso
Ministro delle finanza, non intendono aumentare la pressione
fiscale.
Sottolinea poi come non sia in alcun modo chiara la
ragione per cui si aumentano le sole tariffe della pubblicità
ordinaria e non diritti sulle pubbliche affissioni, rilevando
altresì come l'aumento delle tariffe non determina alcun
beneficio per i comuni di quinta classe, posto che la
maggioranza degli stessi sono gestiti mediante canone fisso, e
non mediante un aggio da parte dei concessionari.
Da ultimo rileva come la scelta delle amministrazioni
locali di non aumentare le tariffe avvalendosi delle facoltà
concesse dalla legge implichi anche la facoltà da parte delle
stesse di non procedere alla riscossione coattiva di
determinati importi, sottolineando pertanto come il costo di
tale riscossione, comunque superiore al limite minimo previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica n.602 del 1973,
permanga anche nel caso in cui venga disposto l'aumento delle
tariffe.
Giorgio BENVENUTO, presidente, nessun altro
chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito
della discussione.
La seduta termina alle 14.20.
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