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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


194847
SMC0769-0045
Bollettino Giunte e Commissioni n. 769 del 7 marzo 2001 - edizione definitiva - (SMC13-769)
(suddiviso in 225 Unità Documento)
Unità Documento n.45 (che inizia a pag.50 dello stampato)
              ...VI COMMISSIONE PERMANENTE
                          (Finanze)
 
 
...RISOLUZIONI
7 - 01052. LAVCOMM
7 - 01052.
7-01052 Conte ed altri: Rideterminazione imposta comunale pubblicità.
Gianfranco CONTE. Giorgio BENVENUTO, presidente.
Mercoledì 7 marzo 2001. - Presidenza del Presidente Giorgio BENVENUTO. - Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Natale D'Amico e Alfiero Grandi.
ZZSMC ZZRES ZZSMC070301 ZZSMC010307 ZZSMC000301 ZZSMC000001 ZZSMC769 ZZ13 ZZD ZZC6 ZZNO ZZXX ZZFF
  (Seguito discussione e rinvio)
     La Commissione prosegue la discussione della
  risoluzione in titolo rinviata nella seduta di ieri.
     Il sottosegretario Alfiero GRANDI fa presente come la
  risoluzione in esame intenda impegnare il Governo ad assumere
  iniziative volte a prevedere che la rideterminazione della
  tariffa dell'imposta per la pubblicità ordinaria operi
  esclusivamente per i comuni di classe V.
     Al riguardo rileva come con il decreto del Presidente del
  Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2001 sia stata
  rideterminata la tariffa dell'imposta per la pubblicità
  ordinaria (di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 15
  novembre 1993, n. 507), stabilendo che, a decorrere dal 1^
  marzo 2001, le tariffe sono aumentate di lire 6000 per i
  comuni di ciascuna delle cinque classi.
     Tale rideterminazione si è ritenuta necessaria per
  adeguare l'importo minimo della tariffa dei comuni di classe
  V, al fine di assicurarne l'accertamento e la riscossione
  anche in caso di omesso adempimento da parte dei contribuenti.
  Ciò in quanto detto importo, precedentemente fissato in lire
  sedicimila, risultava inferiore a quello per il quale è
  possibile procedere all'iscrizione a ruolo (lire 20.000, ai
  sensi dell'articolo 12- bis  del decreto concernente
  disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi -
  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
  602).
     Conseguentemente, sono stati rideternimati gli altri
  importi dei comuni di classe I, II, III e IV, lasciando
  invariata la differenza esistente tra le classi.
     A tal proposito, precisa che la richiesta di limitare
  l'aumento soltanto alla tariffa dei Comuni di quinta classe
  non può ritenersi condivisibile, considerato che l'importo
  della tariffa della classe superiore, e cioè la quarta, era
  per l'appunto di 20.000 lire, per cui si sarebbero venute ad
  equiparare le due tariffe applicabili a classi di comuni di
  differenti dimensioni.
     Sotto il profilo della legittimità del provvedimento in
  oggetto rileva, in primo luogo, come l'articolo 37 del decreto
  legislativo concernente la revisione ed armonizzazione
  dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle
  pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi
  ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della
  tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Decreto
  legislativo n. 507 del 1993), preveda che le tariffe in
  materia di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle
  pubbliche affissioni possano essere adeguate con decreto del
  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
  Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei
  Ministri.
     Non risolutiva della questione risulta la facoltà
  riconosciuta ai Comuni di aumentare la tariffa di cui
  trattasi, ai sensi dell'articolo 11, comma 10, della legge n.
  449 del 1997 (nel testo modificato dall'articolo 30, comma 17,
  della legge n. 488 del 1999), fino ad un massimo del 20 per
  cento a decorrere dal 1^ gennaio 1998 e fino ad un massimo del
  50 per cento del suo importo a decorrere dal 1^ gennaio
  2000.
     Infatti, se da una parte l'esercizio della predetta
  facoltà avrebbe consentito ai
 
                              Pag. 51
 
  Comuni di quinta classe di superare la soglia di lire 20.000
  (prevista dall'articolo 12- bis,  del decreto del
  Presidente della Repubblica n. 602 del 1973), dall'altra
  avrebbe reso vana la  ratio  ispiratrice della predetta
  disposizione normativa (articolo 11, comma 10, della legge n.
  449 del 1997, nel testo attualmente vigente), che è quella di
  consentire al Comune di deliberare - fermo restando il livello
  minimo individuato dalla legge ordinaria - la misura della
  pressione fiscale da attribuire all'imposta in oggetto,
  potendo anche consistere nell'intenzione di lasciarla a
  livello stabilito dalla legge ordinaria medesima.
     In tal senso l'intervento normativo di cui al decreto del
  Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2001,
  consente di assicurare la riscossione dell'imposta di
  pubblicità senza costringere i Comuni ad avvalersi delle
  facoltà di cui al citato articolo 11, comma 10 della legge n.
  449 del 1997.
     Fa presente, inoltre che sullo schema del provvedimento di
  cui si tratta, è stato acquisito, nella seduta del 12 ottobre
  2000, il parere favorevole dalla Conferenza Stato-città ed
  autonomie locali, e anche l'ANCI (Associazione Nazionale
  Comuni Italiani), da parte sua, ne ha sollecitato
  l'emanazione.
 
     Gianfranco CONTE (FI), sottolinea come l'equiparazione
  delle tariffe per i comuni di IV e V classe non comporti di
  fatto alcun equilibrio, ma anzi consenta una semplificazione
  delle tariffe stesse, non intensificando peraltro la pressione
  fiscale.
     La questione di legittimità non riguarda poi soltanto il
  provvedimento in se stesso, ma la sostanziale mancanza di
  motivazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
  ministri ed il fatto che si proceda ad aumenti senza che
  esista una vera e propria delega.
     Osserva poi come il parere favorevole della Conferenza
  Stato-città derivi sostanzialmente da una mancanza di
  approfondimento della situazione e delle ragioni che l'hanno
  causata, rilevando inoltre come le insegne di norma abbiano
  una dimensione superiore al metro quadrato, apparendo pertanto
  la motivazione del provvedimento carente, se non
  pretenziosa.
     Ritiene quindi che il provvedimento sia sicuramente
  confliggente con le scelte operate in direzione federalista e
  come tale contraddittorio, rilevando inoltre come non esista
  di fatto alcuna ragione per aggravare ulteriormente con questo
  tributo il settore del commercio, ad esclusivo vantaggio di
  alcuni soggetti i concessionari e non delle stesse
  amministrazioni locali che, come ha rilevato lo stesso
  Ministro delle finanza, non intendono aumentare la pressione
  fiscale.
     Sottolinea poi come non sia in alcun modo chiara la
  ragione per cui si aumentano le sole tariffe della pubblicità
  ordinaria e non diritti sulle pubbliche affissioni, rilevando
  altresì come l'aumento delle tariffe non determina alcun
  beneficio per i comuni di quinta classe, posto che la
  maggioranza degli stessi sono gestiti mediante canone fisso, e
  non mediante un aggio da parte dei concessionari.
     Da ultimo rileva come la scelta delle amministrazioni
  locali di non aumentare le tariffe avvalendosi delle facoltà
  concesse dalla legge implichi anche la facoltà da parte delle
  stesse di non procedere alla riscossione coattiva di
  determinati importi, sottolineando pertanto come il costo di
  tale riscossione, comunque superiore al limite minimo previsto
  dal decreto del Presidente della Repubblica n.602 del 1973,
  permanga anche nel caso in cui venga disposto l'aumento delle
  tariffe.
 
     Giorgio BENVENUTO,  presidente,  nessun altro
  chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito
  della discussione.
 
     La seduta termina alle 14.20.
 
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