| Sostituire l'articolo 10- bis con il
seguente:
Art. 10- bis.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, valutati in lire 683 milioni per l'anno 2001, e in lire
120 milioni annui a decorrere dal 2002, si provvede, per
l'anno 2001, mediante corrispondente riduzione, dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, e, per
ciascuno degli anni 2002 e 2003,. mediante corrispondente
riduzione, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.
10-bis.1. Il Relatore.
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