| TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA
Con l'interrogazione in titolo si lamenta la mancata
attuazione della tanto auspicata e promessa semplificazione
degli adempimenti per il trasporto del vino. In particolare,
premesso che il decreto del Presidente della Repubblica 14
agosto 1996, n. 472 non ha soppresso l'obbligo di emissione
della bolla di accompagnamento per i trasporti di prodotti
vinosi e che la successiva circolare del Ministero delle
Finanze n. 153/E del 3 agosto 2000, ha chiarito che per i
trasporti di vino confezionati in recipienti di capacità non
superiori a 60 litri, è sufficiente l'emissione di un solo
documento che deve necessariamente contenere "sia gli elementi
prescritti dalla normativa fiscale che extra-fiscale", si
chiede l'adozione di provvedimenti diretti ad abolire
l'obbligo della bolla di accompagnamento anche per il
trasporto di vino e prodotti vinosi superiori ai 60 litri.
Come è noto con il decreto del Presidente della Repubblica
7 febbraio 2000, n. 48 (in attuazione di quanto disposto dalla
legge 15 marzo 1997, n. 59) sono state, tra l'altro, abrogate
numerose disposizioni (articolo 3 della legge 2 maggio 1976,
n. 160; decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1981)
dalle quali scaturivano vari obblighi strumentali (quali, a
mero titolo esemplificativo, l'uso di uno speciale
contrassegno - denominato contrassegno IVA -, le richieste di
autorizzazioni, le comunicazioni, la tenuta di particolari
registri) a carico dei soggetti che esercitano l'attività di
produzione, importazione ed immissione al consumo di prodotti
vinosi contenuti in recipienti di capacità non superiore a 60
litri.
Tra questi figuravano, in particolare, quelli concernenti
l'emissione e l'utilizzo della nota di consegna per il
trasporto dei citati prodotti vinosi.
Per effetto del decreto n. 48 del 2000 si è, pertanto,
pienamente verificata, con indubbi ed innegabili riflessi
applicativi per le imprese interessate, la semplificazione
degli adempimenti per il trasporto del vino e dei prodotti
vinosi contenuti in recipienti la cui capacità non superi i 60
litri.
Per quanto concerne la richiesta di abolizione
dell'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento per
il trasporto di vino e prodotti vinosi contenuti in recipienti
di capacità superiore a 60 litri, come è noto, con decreto del
Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472 (attuativo
delle disposizioni contenute 3, comma 147, lettera d),
della legge 28 dicembre 1995, n. 549) è stato soppresso
l'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento dei beni
viaggianti (prevista dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627), fatta eccezione per la
circolazione dei tabacchi e dei fiammiferi, nonché dei
prodotti sottoposti al regime delle accise disciplinato dal
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Comunque, è opportuno far presente che il trasporto di
prodotti vinosi deve, in ogni caso, essere scortato da un
apposito documento in base a normativa diversa da quella
fiscale.
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Infatti, il Ministero delle Politiche Agricole, con
decreto dirigenziale del 14 aprile 1999 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 155 del 5 luglio
1999) ha introdotto, in esecuzione di quanto disposto al
riguardo dagli organi comunitari dell'Unione europea,
l'obbligo di emissione di un documento di accompagnamento per
il trasporto di prodotti vinosi.
Ciò posto, relativamente alle richieste formulate dalle
imprese interessate circa la possibilità di riconoscere quale
documento per il trasporto di vino confezionato anche il
documento di trasporto - ddt - integrato da quanto previsto
dal Regolamento CEE n. 2238 del 1993, l'Agenzia delle entrate,
con circolare n. 153/E del 3 agosto 2000, ha chiarito che
possono essere indistintamente utilizzati e sempre che
accompagnino i relativi prodotti:
il documento di trasporto - ddt - opportumamente
integrato dagli elementi obbligatoriamente prescritti per il
documento richiesto dal Ministero delle politiche agricole;
il documento reso obbligatorio Ministero per le
politiche agricole, necessariamente integrato dagli elementi
previsti come necessari per il documento di trasporto ddt
dall'articolo 1, comma 3, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 472 del 1996, ossia dall'indicazione della
data, delle generalità del cedente, del cessionario e
dell'eventuale incarico del trasporto, nonché dalla
descrizione della natura, della qualità e della quantità dei
beni ceduti.
Infine, l'Agenzia delle dogane ha precisato che le
modalità relative all'emissione del documento di
accompagnamento dei prodotti vitivinicoli m recipienti di
capacità superiore a 60 litri, in particolare per quanto
riguarda la vidimazione e la convalida dopo la compilazione,
sono previste dalla normativa comunitaria (articolo 3,
paragrafo 4, del Regolamento CEE n. 2238 del 1993, e conforme
a ciò la previsione nazionale di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 19 dicembre 1994, n. 768).
Il predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 768
del 1994 prevede peraltro (articolo 2, comma 3) l'uso del
documento di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n.
627, in modo da rispettare anche la normativa di tutela
agricola di cui al predetto regolamento comunitario n. 2238
del 1993.
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