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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


194855
SMC0769-0053
Bollettino Giunte e Commissioni n. 769 del 7 marzo 2001 - edizione definitiva - (SMC13-769)
(suddiviso in 225 Unità Documento)
Unità Documento n.53 (che inizia a pag.55 dello stampato)
              ...VI COMMISSIONE PERMANENTE
                          (Finanze)
 
 
...INTERROGAZIONI
...5 - 08199; 5 - 08845. LAVCOMM
...5 - 08199; 5 - 08845.
5-08199 Alberto Giorgetti e Pace: Abolizione bolle di accompagnamento per prodotti vinosi
Mercoledì 7 marzo 2001. - Presidenza del Presidente Giorgio BENVENUTO. - Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze Alfiero Grandi.
ZZSMC ZZRES ZZSMC070301 ZZSMC010307 ZZSMC000301 ZZSMC000001 ZZSMC769 ZZ13 ZZD ZZTX ZZC6 ZZNO ZZXX
                TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA
     Con l'interrogazione in titolo si lamenta la mancata
  attuazione della tanto auspicata e promessa semplificazione
  degli adempimenti per il trasporto del vino.  In particolare,
  premesso che il decreto del Presidente della Repubblica 14
  agosto 1996, n.  472 non ha soppresso l'obbligo di emissione
  della bolla di accompagnamento per i trasporti di prodotti
  vinosi e che la successiva circolare del Ministero delle
  Finanze n. 153/E del 3 agosto 2000, ha chiarito che per i
  trasporti di vino confezionati in recipienti di capacità non
  superiori a 60 litri, è sufficiente l'emissione di un solo
  documento che deve necessariamente contenere "sia gli elementi
  prescritti dalla normativa fiscale che extra-fiscale", si
  chiede l'adozione di provvedimenti diretti ad abolire
  l'obbligo della bolla di accompagnamento anche per il
  trasporto di vino e prodotti vinosi superiori ai 60 litri.
     Come è noto con il decreto del Presidente della Repubblica
  7 febbraio 2000, n. 48 (in attuazione di quanto disposto dalla
  legge 15 marzo 1997, n. 59) sono state, tra l'altro, abrogate
  numerose disposizioni (articolo 3 della legge 2 maggio 1976,
  n. 160; decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1981)
  dalle quali scaturivano vari obblighi strumentali (quali, a
  mero titolo esemplificativo, l'uso di uno speciale
  contrassegno - denominato contrassegno IVA -, le richieste di
  autorizzazioni, le comunicazioni, la tenuta di particolari
  registri) a carico dei soggetti che esercitano l'attività di
  produzione, importazione ed immissione al consumo di prodotti
  vinosi contenuti in recipienti di capacità non superiore a 60
  litri.
     Tra questi figuravano, in particolare, quelli concernenti
  l'emissione e l'utilizzo della nota di consegna per il
  trasporto dei citati prodotti vinosi.
     Per effetto del decreto n. 48 del 2000 si è, pertanto,
  pienamente verificata, con indubbi ed innegabili riflessi
  applicativi per le imprese interessate, la semplificazione
  degli adempimenti per il trasporto del vino e dei prodotti
  vinosi contenuti in recipienti la cui capacità non superi i 60
  litri.
     Per quanto concerne la richiesta di abolizione
  dell'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento per
  il trasporto di vino e prodotti vinosi contenuti in recipienti
  di capacità superiore a 60 litri, come è noto, con decreto del
  Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472 (attuativo
  delle disposizioni contenute 3, comma 147, lettera  d),
  della legge 28 dicembre 1995, n. 549) è stato soppresso
  l'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento dei beni
  viaggianti (prevista dal decreto del Presidente della
  Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627), fatta eccezione per la
  circolazione dei tabacchi e dei fiammiferi, nonché dei
  prodotti sottoposti al regime delle accise disciplinato dal
  decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
     Comunque, è opportuno far presente che il trasporto di
  prodotti vinosi deve, in ogni caso, essere scortato da un
  apposito documento in base a normativa diversa da quella
  fiscale.
 
                              Pag. 56
 
     Infatti, il Ministero delle Politiche Agricole, con
  decreto dirigenziale del 14 aprile 1999 (pubblicato nella
  Gazzetta Ufficiale,  serie generale, n. 155 del 5 luglio
  1999) ha introdotto, in esecuzione di quanto disposto al
  riguardo dagli organi comunitari dell'Unione europea,
  l'obbligo di emissione di un documento di accompagnamento per
  il trasporto di prodotti vinosi.
     Ciò posto, relativamente alle richieste formulate dalle
  imprese interessate circa la possibilità di riconoscere quale
  documento per il trasporto di vino confezionato anche il
  documento di trasporto - ddt - integrato da quanto previsto
  dal Regolamento CEE n. 2238 del 1993, l'Agenzia delle entrate,
  con circolare n. 153/E del 3 agosto 2000, ha chiarito che
  possono essere indistintamente utilizzati e sempre che
  accompagnino i relativi prodotti:
       il documento di trasporto - ddt - opportumamente
  integrato dagli elementi obbligatoriamente prescritti per il
  documento richiesto dal Ministero delle politiche agricole;
       il documento reso obbligatorio Ministero per le
  politiche agricole, necessariamente integrato dagli elementi
  previsti come necessari per il documento di trasporto ddt
  dall'articolo 1, comma 3, del citato decreto del Presidente
  della Repubblica n. 472 del 1996, ossia dall'indicazione della
  data, delle generalità del cedente, del cessionario e
  dell'eventuale incarico del trasporto, nonché dalla
  descrizione della natura, della qualità e della quantità dei
  beni ceduti.
     Infine, l'Agenzia delle dogane ha precisato che le
  modalità relative all'emissione del documento di
  accompagnamento dei prodotti vitivinicoli m recipienti di
  capacità superiore a 60 litri, in particolare per quanto
  riguarda la vidimazione e la convalida dopo la compilazione,
  sono previste dalla normativa comunitaria (articolo 3,
  paragrafo 4, del Regolamento CEE n. 2238 del 1993, e conforme
  a ciò la previsione nazionale di cui al decreto del Presidente
  della Repubblica 19 dicembre 1994, n. 768).
     Il predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 768
  del 1994 prevede peraltro (articolo 2, comma 3) l'uso del
  documento di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al
  decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n.
  627, in modo da rispettare anche la normativa di tutela
  agricola di cui al predetto regolamento comunitario n. 2238
  del 1993.
 
DATA=010307 FASCID=SMC13-769 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=06 SEDE=XX NSTA=0769 TOTPAG=0334 TOTDOC=0225 NDOC=0053 TIPDOC=P DOCTIT=0052 COMM=C6 D TX PAGINIZ=0055 RIGINIZ=004 PAGFIN=0056 RIGFIN=044 UPAG=NO PAGEIN=55 PAGEFIN=56 SORTRES=0103073 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00769 SORTNAV=5³103070 00769 b00000 ZZSMC769 NDOC0053 TIPDOCP DOCTIT0052 NDOC0052



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