| La VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri relativo all'utilizzo di parte delle
risorse derivante dai proventi delle licenze UMTS, di cui agli
articoli 103 e 112 della legge n. 388 del 2000 (legge
finanziaria 2001), per finalità di prevenzione e riduzione
dell'inquinamento elettromagnetico;
considerato che, successivamente alla legge finanziaria
2001, è stata definitivamente approvata dal Parlamento la
legge quadro sull'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, che definisce un'organica disciplina della
materia;
considerato che già in un ordine del giorno presentato
in Assemblea nell'ambito della discussione sulla legge quadro,
accolto dal Governo, si sottolineava la necessità che
l'utilizzo delle risorse derivante dalle licenze UMTS fosse
coerente con la legge quadro e ad essa funzionale;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
l'utilizzo di tutte le risorse (267,5 miliardi) derivanti
dalle licenze UMTS e destinate alle finalità di cui in
premessa sia pienamente coerente con la legge quadro e
funzionale alla sua attuazione, sulla base di un progetto
organico; appare indispensabile, in tal senso, modificare lo
schema di decreto per evitare una situazione di frammentazione
degli interventi tra vari ministeri e garantire un effettivo
coordinamento, attraverso il Comitato interministeriale
previsto dalla legge quadro e, fino al momento della sua
istituzione, attraverso il gruppo di lavoro interministeriale
già costituito; in particolar modo si evidenziano i seguenti
punti:
1. per quanto riguarda le finalità relative alla ricerca
scientifica (articolo 1, lettera a), dello schema di
decreto in esame) suscita perplessità la divisione delle
risorse tra due diversi Ministeri ed appare in tal senso
necessario quantomeno garantire, per l'insieme delle attività,
il coinvolgimento del Ministero dell'Ambiente e del gruppo di
lavoro interministeriale già costituito, in modo da assicurare
il coordinamento delle attività:
2. anche per quanto concerne la definizione degli
interventi connessi alla promozione di nuove tecnologie (di
cui all'articolo 1, lettera b) è necessario prevedere il
coinvolgimento del Ministero dell'ambiente e del suddetto
gruppo di lavoro interministeriale;
3. relativamente agli interventi di cui all'articolo 1,
lettera c), si ribadisce la necessità di una piena coerenza
con quanto previsto dalla legge quadro in materia di controlli
ambientali, con particolare riferimento ai compiti affidati
all'ANPA ed alle ARPA, la cui attività deve essere
adeguatamente sostenuta e rafforzata; deve essere al tempo
stesso valutata,
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relativamente al monitoraggio degli impianti radiotelevisivi
e per la telefonia mobile, l'opportunità di un coinvolgimento
del Ministero delle cominicazioni nella fase della
individuazione degli interventi;
4. per quanto riguarda, infine, le azioni di
risanamento, si sottolinea la necessità che le risorse vengano
finalizzate alla risoluzione delle situazioni a più alto
rischio e più urgenti, e che gli interventi siano definiti
anche sulla base di un parere della Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del
1997.
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