| (Compiti della commissione).
1. Fra le competenze della commissione di cui all'articolo
7, ogni regione deve ricomprendere l'accertamento dei
requisiti di professionalità organizzativa e funzionale
dell'impresa agromeccanica e la verifica preventiva
dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla legislazione
fiscale, di quella del lavoro, nonché delle prescrizioni
ambientali.
2. Le commissioni regionali devono altresì fornire alle
Amministrazioni pubbliche a vario titolo interessate
all'attività agromeccanica gli elenchi delle imprese iscritte
nel registro regionale delle imprese agromeccaniche e ogni
altra informazione ad esse inerente.
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