| La VIII Commissione,
in applicazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, con il
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, capo IV, è stata
istituita l'Agenzia di protezione civile e ne sono stati
stabiliti, in modo preciso, funzioni, compiti e struttura e
che pertanto lo statuto assume carattere di semplice
completamento dell'ordinamento; in particolare l'articolo 87,
comma 1, ha fissato precise scadenze temporali: 60 giorni per
la nomina degli organi e successivi 6 mesi per l'adozione dei
relativi statuto e regolamenti;
tali scadenze, a causa di difficoltà interpretative
della norma, non sono state rispettate, tanto che il Comitato
direttivo dell'Agenzia è stato nominato solo il 21 dicembre
2000, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
che a tutt'oggi non risulta ancora registrato dalla Corte dei
conti;
la mancata completa attivazione dell'Agenzia determina
una situazione di incertezza che deve essere rapidamente
superata per assicurare la piena operatività e funzionalità
dello Stato in un settore di rilevante importanza quale quello
della protezione civile;
impegna il Governo
ad adottare immediatamente tutte le misure necessarie per
favorire l'immediata e completa attivazione dell'Agenzia di
protezione civile, valutando altresì la possibilità che lo
statuto dell'Agenzia, deliberato dal Comitato direttivo, in
analogia con quanto già attuato per le Agenzie fiscali, di cui
al capo II del decreto legislativo n. 300/1999 sia approvato
con provvedimento del Ministro dell'interno, evitando la lunga
procedura, di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, peraltro non prevista dalla normativa
specifica di istituzione dell'Agenzia.
(7-01045)
(Nuovo testo) "Casinelli, Zagatti, Galdelli,
Apolloni".
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