| (Esame e conclusione - Parere favorevole con
osservazioni).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
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Vassili CAMPATELLI (DS-U), relatore, illustra lo
schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in
esame. In particolare, ricorda che l'articolo 103, comma 1,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede l'istituzione,
nello stato di previsione del Ministero del tesoro di un
fondo, avente una dotazione pari al 10 per cento dei proventi
derivanti dalla vendita delle licenze UMTS.
Le disponibilità del fondo sono destinate a varie finalità
previste dalla legge, tra cui un programma straordinario di
alfabetizzazione informatica e nelle nuove tecnologie.
La ripartizione del fondo tra le finalità previste viene
effettuata dal Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza unificata
Stato-regioni-città e autonomie locali, ad esclusione di una
quota pari a 50 miliardi.
Il riparto è stato quindi operato dalla determinazione del
Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 gennaio 2001.
Tale determinazione destina tra l'altro 50 miliardi, su un
totale di 2.675, agli interventi, da cofinanziare con regioni
e università, previsti dal "Programma straordinario contro la
disoccupazione intellettuale". Si tratta di iniziative di
formazione relative all'acquisizione di profili professionali
nel campo delle tecnologie informatiche e della
comunicazione.
Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio in esame
disciplina le procedure, le modalità e gli strumenti per
l'utilizzo di tale stanziamento.
Ai sensi dell'articolo 1 dello schema, il 50 per cento
delle risorse è impiegato per l'attuazione di progetti
cofinanziati dalle regioni, che devono aderire alle iniziative
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto.
L'articolo 2 individua i destinatari degli interventi
formativi, che sono i laureati o i possessori di diploma
universitario, con anzianità di disoccupazione - successiva al
conseguimento dei suddetti titoli - superiore ad un anno,
residenti nelle regioni appartenenti all'obiettivo 1 dei fondi
strutturali comunitari; viene posta una particolare priorità
per i laureati ed i possessori di diploma universitario nelle
discipline umanistiche.
Ai sensi dell'articolo 3, i soggetti promotori delle
iniziative possono essere le Università o gli enti formativi
accreditati aventi esperienza consolidata nello specifico
settore di intervento. I progetti devono altresì far capo ad
imprese pubbliche o private, singole o associate, direttamente
interessate a soddisfare il proprio fabbisogno professionale
nel campo in esame.
Il programma straordinario è gestito dall'Ufficio centrale
orientamento e formazione dei lavoratori del Ministero del
lavoro.
L'articolo 5 demanda a successivi provvedimenti del
Ministero del lavoro la definizione dei criteri e dei
requisiti per l'accesso ai finanziamenti, delle modalità di
erogazione dei finanziamenti, del sistema di controllo delle
iniziative, delle coperture dei costi per la gestione
amministrativa del programma e delle modalità attuative dei
progetti cofinanziati dalle Regioni.
Considerate le finalità del provvedimento, propone di
esprimere sul medesimo parere favorevole, con alcune
osservazioni che riprendono i rilievi avanzati dalla
Conferenza unificata Stato-regioni-città (vedi allegato
2).
La Commissione approva la proposta di parere favorevole
con osservazioni del relatore.
La seduta termina alle 14.10.
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