| In riferimento all'interrogazione in oggetto, si fa
presente che sulla problematica sollevata (correlazione tra
assegno mensile e iscrizione negli elenchi del collocamento)
il Ministero del lavoro, d'intesa con il Ministero
dell'interno, è intervenuto con la circolare n. 72 del 13
ottobre 1999, per risolvere la situazione d'emergenza che, a
suo tempo, era scaturita da specifica richiesta dell'INPS, di
richiedere ai singoli interessati di comprovare l'iscrizione
e/o reiscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio ai
fini del mantenimento dell'assegno mensile di invalidità
civile erogato dall'INPS.
Con la predetta circolare n. 72 del 1999 è stata prevista
l'iscrizione d'ufficio per gli invalidi civili inseriti negli
elenchi trasmessi dall'INPS, dei minorati civili
ultracinquantacinquenni, al fine di ovviare alle difficoltà
operative emerse in sede di prima applicazione del parere reso
dal Consiglio di Stato in data 15 marzo 1999, che ha esteso
l'applicabilità dell'abolizione dei limiti di età nell'ambito
del pubblico impiego anche al collocamento obbligatorio.
Si precisa, inoltre, che lo stesso Ministero del lavoro ha
previsto che i medesimi soggetti iscritti o reiscritti
d'ufficio non devono porre in essere alcun adempimento
successivo.
Relativamente alle iniziative da intraprendere, si fa
presente che il Ministero del lavoro ha più volte evidenziato
la necessità di separare concettualmente, e soprattutto, sotto
il profilo pratico, l'aspetto dell'avviamento al lavoro, che
costituisce l'effettiva e sostanziale ragione dell'iscrizione
negli elenchi del collocamento obbligatorio, da quello -
puramente assistenziale - dell'attribuzione dell'assegno
d'invalidità, la cui disciplina richiede la predetta
iscrizione unicamente come presupposto formale ai fini
dell'attestazione del mancato collocamento al lavoro del
disabile.
Per quanto riguarda l'operato delle prefetture di Como e
Lecco, le stesse hanno reso noto che sino all'anno 1995 non
richiedevano agli interessati l'iscrizione al collocamento
obbligatorio in quanto l'Ufficio provinciale del lavoro
comunicava tempestivamente anche delle predette prefetture
l'avviamento del lavoratore iscritto nell'elenco provinciale
degli invalidi civili e prescriveva al datore di lavoro di
comunicare entro dieci giorni sia la data di effettiva
assunzione del lavoratore avviato obbligatoriamente, nonché
quella di cessazione del rapporto di lavoro.
Successivamente, le disposizioni contenute nella legge n.
662 del 1996, che non hanno previsto una sanatoria bensì un
piano straordinario di verifiche al fine di contenere ed
eliminare il fenomeno dei falsi invalidi civili, hanno
introdotto misure di controllo, tra cui l'obbligo di
presentare entro il 31 marzo di ciascun anno anche alla
prefettura competente una dichiarazione di responsabilità
attestante la permanenza dell'iscrizione nelle liste speciali
di collocamento obbligatorio.
In caso di accertata insussistenza del diritto,
l'interessato è tenuto a restituire i ratei indebitamente
percepiti.
Attualmente si sta valutando, alla luce del testo unico
sulla documentazione amministrativa, la possibilità di operare
in via amministrativa consentendo di procedere alla
autocertificazione.
Naturalmente l'esigenza di semplificazione va contemperata
con l'esigenza di evitare irregolarità nella concessione di
provvidenze economiche.
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