| La XII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante il
riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza
e di beneficenza;
considerato che l'articolo 10 della legge n. 328 del
2000 intende garantire l'inserimento di tutte le IPAB che
svolgono, anche indirettamente, attività nel campo socio
assistenziale nel sistema integrato di interventi e servizi
sociali di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 328;
sottolineata l'esigenza di sostenere il ruolo di
promozione sociale delle istituzioni, anche attraverso idonee
disposizioni di tipo fiscale;
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 2, al comma 1, dopo le parole: "nel
campo socio assistenziale" siano inserite le seguenti: ",
anche mediante il finanziamento di attività e interventi
sociali realizzati da altri enti con le rendite derivanti
dalla gestione del loro patrimonio";
conseguentemente:
sia soppresso il comma 4 e all'articolo 15, comma 2, le
parole: "qualora non intendano assumere la" siano sostituite
dalle seguenti: "qualora in sede di programmazione, ai sensi
dell'articolo 2 del presente decreto, nell'ambito della rete
di interventi e servizi sociali, non sussistano le condizioni
per l'assunzione della";
2) all'articolo 3, il comma 1 sia sostituito dal seguente:
"1. Alle istituzioni che operano prevalentemente nel
settore scolastico si applicano, in presenza dei requisiti
previsti, le disposizioni del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 dell'11 febbraio 1990. Le
regioni definiscono le residue ipotesi e regolano i rapporti
con i nuovi soggetti nell'ambito delle deleghe di cui
all'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112";
3) all'articolo 3, comma 2, le parole: "possono
deliberare" siano sostituite dalla seguente:
deliberano";
4) all'articolo 4,comma 2, le parole da: "Alle
istituzioni" fino a: "seguitano ad applicarsi" siano
sostituite dalle seguenti: "Alle persone giuridiche di diritto
privato di cui al Capo III del presente decreto si applicano"
e conseguentemente, all'articolo 5, il comma 7 sia sostituito
dal seguente: "7. Alle istituzioni riordinate in aziende si
applicano le disposizioni fiscali di cui all'articolo 88,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e delle disposizioni, anche
amministrative, di attuazione.";
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5) all'articolo 4 siano aggiunti, infine, i seguenti
commi: "4. Il riordino delle istituzioni in aziende di servizi
o in persone giuridiche di diritto privato è esente dalle
imposte di registro, ipotecarie o catastali sull'incremento
del valore degli immobili e relativa imposta sostituiva e non
dà luogo, ai fini delle imposte dei redditi, a realizzo di
plusvalenze né costituisce presupposto per la tassazione delle
sopravvenienze attive anche accantonate in appositi fondi di
riserva.
5. I comuni, le province e le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono adottare nei confronti
delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi
alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, la
riduzione e l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro
pertinenza.
6. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo l'ottavo capoverso è
aggiunto il seguente: Se il trasferimento avviene a favore
delle istituzioni riordinate in aziende di servizi o in
persone giuridiche private ove ricorrano le condizioni di cui
alla nota II- quinquies ... 1. 250.000 (7) Il
quinquies (7) A condizione che la istituzione riordinata
in azienda di servizio o in persona giuridica privata dichiari
nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo
svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo
utilizzo diretto entro due anni dall'acquisto. In caso di
dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per
lo svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta nella
misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30
per cento dell'imposta stessa;
b) dopo l'articolo 11- bis è aggiunto il
seguente: Art. 11- ter Atti costitutivi e modifiche
statutarie concernenti le Istituzioni riordinate in aziende di
servizi o in persone giuridiche private ...1 250.000".
7. La disciplina delle erogazioni liberali prevista
dall'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, è estesa alle istituzioni riordinate in aziende di
servizi o in persone giuridiche private;
6) all'articolo 5, comma 3, la parola: "uniformi" sia
sostituita dalla seguente: "generali" e le parole da: "tra le
regioni" fino a: "Conferenza unificata" siano sostituite dalle
seguenti: "in sede di Conferenza unificata";
7) ai fini dell'applicazione dell'articolo 11 si
stabilisca un contratto autonomo per il settore delle
istituzioni riordinate in aziende di servizi;
8) all'articolo 16, il comma 4 sia sostituito dal
seguente: "4. Le disposizioni di cui agli articoli 25 e 27 si
applicano alle associazioni e alle fondazioni di cui al
presente capo. Le regioni sono l'autorità governativa
competente per le finalità del presente comma.";
9) all'articolo 17, al comma 1 siano soppresse le lettere
a), b) e g);
10) l'articolo 19 sia soppresso.
Relatore
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