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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


194939
SMC0769-0137
Bollettino Giunte e Commissioni n. 769 del 7 marzo 2001 - edizione definitiva - (SMC13-769)
(suddiviso in 225 Unità Documento)
Unità Documento n.137 (che inizia a pag.158 dello stampato)
              ...XII COMMISSIONE PERMANENTE
                       (Affari sociali)
 
 
...ATTI DEL GOVERNO
...SCHEMA DI DECRETO. LAVCOMM
...SCHEMA DI DECRETO.
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
Mercoledì 7 marzo 2001 - Presidenza del Presidente Marida BOLOGNESI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Grazia Labate.
ZZSMC ZZRES ZZSMC070301 ZZSMC010307 ZZSMC000301 ZZSMC000001 ZZSMC769 ZZ13 ZZD ZZTX ZZC12 ZZNO ZZXX
     La XII Commissione,
       esaminato lo schema di decreto legislativo recante il
  riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza
  e di beneficenza;
       considerato che l'articolo 10 della legge n. 328 del
  2000 intende garantire l'inserimento di tutte le IPAB che
  svolgono, anche indirettamente, attività nel campo socio
  assistenziale nel sistema integrato di interventi e servizi
  sociali di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 328;
       sottolineata l'esigenza di sostenere il ruolo di
  promozione sociale delle istituzioni, anche attraverso idonee
  disposizioni di tipo fiscale;
  esprime:
                      PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti condizioni:
       1) all'articolo 2, al comma 1, dopo le parole: "nel
  campo socio assistenziale" siano inserite le seguenti: ",
  anche mediante il finanziamento di attività e interventi
  sociali realizzati da altri enti con le rendite derivanti
  dalla gestione del loro patrimonio";
  conseguentemente:
     sia soppresso il comma 4 e all'articolo 15, comma 2, le
  parole: "qualora non intendano assumere la" siano sostituite
  dalle seguenti: "qualora in sede di programmazione, ai sensi
  dell'articolo 2 del presente decreto, nell'ambito della rete
  di interventi e servizi sociali, non sussistano le condizioni
  per l'assunzione della";
     2) all'articolo 3, il comma 1 sia sostituito dal seguente:
  "1.  Alle istituzioni che operano prevalentemente nel
  settore scolastico si applicano, in presenza dei requisiti
  previsti, le disposizioni del decreto del Presidente del
  Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella
  Gazzetta Ufficiale  n. 45 dell'11 febbraio 1990.  Le
  regioni definiscono le residue ipotesi e regolano i rapporti
  con i nuovi soggetti nell'ambito delle deleghe di cui
  all'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
  112";
     3) all'articolo 3, comma 2, le parole: "possono
  deliberare" siano sostituite dalla seguente:
  deliberano";
     4) all'articolo 4,comma 2, le parole da: "Alle
  istituzioni" fino a: "seguitano ad applicarsi" siano
  sostituite dalle seguenti: "Alle persone giuridiche di diritto
  privato di cui al Capo III del presente decreto si applicano"
  e conseguentemente, all'articolo 5, il comma 7 sia sostituito
  dal seguente: "7.  Alle istituzioni riordinate in aziende si
  applicano le disposizioni fiscali di cui all'articolo 88,
  comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22
  dicembre 1986, n. 917, e delle disposizioni, anche
  amministrative, di attuazione.";
 
                              Pag. 159
 
     5) all'articolo 4 siano aggiunti, infine, i seguenti
  commi: "4.  Il riordino delle istituzioni in aziende di servizi
  o in persone giuridiche di diritto privato è esente dalle
  imposte di registro, ipotecarie o catastali sull'incremento
  del valore degli immobili e relativa imposta sostituiva e non
  dà luogo, ai fini delle imposte dei redditi, a realizzo di
  plusvalenze né costituisce presupposto per la tassazione delle
  sopravvenienze attive anche accantonate in appositi fondi di
  riserva.
       5.  I comuni, le province e le regioni e le province
  autonome di Trento e di Bolzano possono adottare nei confronti
  delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi
  alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, la
  riduzione e l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro
  pertinenza.
       6.  Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico
  delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato
  con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
  131, sono apportate le seguenti modificazioni:
           a)  all'articolo 1, dopo l'ottavo capoverso è
  aggiunto il seguente:  Se il trasferimento avviene a favore
  delle istituzioni riordinate in aziende di servizi o in
  persone giuridiche private ove ricorrano le condizioni di cui
  alla nota II- quinquies  ... 1. 250.000 (7) Il
  quinquies  (7) A condizione che la istituzione riordinata
  in azienda di servizio o in persona giuridica privata dichiari
  nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo
  svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo
  utilizzo diretto entro due anni dall'acquisto.  In caso di
  dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per
  lo svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta nella
  misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30
  per cento dell'imposta stessa;
           b)  dopo l'articolo 11- bis  è aggiunto il
  seguente:  Art. 11- ter  Atti costitutivi e modifiche
  statutarie concernenti le Istituzioni riordinate in aziende di
  servizi o in persone giuridiche private ...1 250.000".
         7.  La disciplina delle erogazioni liberali prevista
  dall'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
  460, è estesa alle istituzioni riordinate in aziende di
  servizi o in persone giuridiche private;
         6) all'articolo 5, comma 3, la parola: "uniformi" sia
  sostituita dalla seguente: "generali" e le parole da: "tra le
  regioni" fino a: "Conferenza unificata" siano sostituite dalle
  seguenti: "in sede di Conferenza unificata";
     7) ai fini dell'applicazione dell'articolo 11 si
  stabilisca un contratto autonomo per il settore delle
  istituzioni riordinate in aziende di servizi;
     8) all'articolo 16, il comma 4 sia sostituito dal
  seguente: "4.  Le disposizioni di cui agli articoli 25 e 27 si
  applicano alle associazioni e alle fondazioni di cui al
  presente capo.  Le regioni sono l'autorità governativa
  competente per le finalità del presente comma.";
     9) all'articolo 17, al comma 1 siano soppresse le lettere
  a), b)  e  g);
     10) l'articolo 19 sia soppresso.
                                                     Relatore
 
DATA=010307 FASCID=SMC13-769 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=12 SEDE=XX NSTA=0769 TOTPAG=0334 TOTDOC=0225 NDOC=0137 TIPDOC=P DOCTIT=0136 COMM=C12D TX PAGINIZ=0158 RIGINIZ=005 PAGFIN=0159 RIGFIN=058 UPAG=NO PAGEIN=158 PAGEFIN=159 SORTRES=0103073 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00769 SORTNAV=5³103070 00769 b00000 ZZSMC769 NDOC0137 TIPDOCP DOCTIT0136 NDOC0136



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