| La XII Commissione, esaminato lo schema di decreto
legislativo recante il riordino delle IPAB
esprime
PARERE FAVOREVOLE
a condizione che:
1) all'articolo 1, comma 2, le parole: "di attuazione"
siano soppresse;
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2) all'articolo 2 i commi 2, 3, 4 e 5 siano sostituiti dal
seguente:
"2. In sede di programmazione dei servizi sociali e
socio-sanitari, allo scopo di determinare la pianificazione
territoriale e di definire anche gli interventi prioritari, le
regioni definiscono:
a) le modalità di partecipazione delle
istituzioni e delle loro associazioni o rappresentanze alle
iniziative di programmazione e di gestione dei servizi;
b) l'apporto delle istituzioni e la loro
classificazione secondo parametri dimensionali e tipologia
delle attività, in relazione al sistema integrato di servizi
sociali e socio-sanitari;
c) le risorse regionali eventualmente
disponibili per potenziare gli interventi e le iniziative
delle istituzioni nell'ambito della rete dei servizi";
3) l'articolo 3 sia sostituito dal seguente:
Art. 3
(Criteri generali per diverse tipologie
di istituzioni).
1. Alle istituzioni che operano prevalentemente nel
settore scolastico si applicano, in presenza dei requisiti
previsti, le disposizioni del DPCM 16 febbraio 1990. Le
regioni definiscono le residue ipotesi e regolano i rapporti
con i nuovi soggetti nell'ambito delle deleghe in materia di
programmazione della rete scolastica";
4) l'articolo 4 sia sostituito dal seguente:
Art. 4.
(Disposizioni comuni).
1. Le regioni, entro 180 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, disciplinano le modalità per
l'attribuzione alle Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza (IPAB):
a) della personalità giuridica di diritto privato,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 2000, n. 361, se le istituzioni sono in possesso dei
requisiti e delle condizioni ivi richiamate, e ne facciano
domanda all'autorità competente;
b) della personalità giuridica di diritto pubblico
qualora non presentino domanda per l'acquisto della
personalità giuridica di diritto privato nei termini di cui
alla lettera a). In questo caso assumono la
denominazione di Aziende pubbliche di servizi alla persona e
sono dotate di piena autonomia statutaria, sottoposta alla
tutela e vigilanza della autorità regionale. Alle predette
aziende vengono estese le agevolazioni e le esenzioni fiscali
previste per le ONLUS dal decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460.
2. Le istituzioni che ricadano nella ipotesi di cui alla
lettera b) del comma 1 sono tenute a trasformarsi in azienda
di servizi alla persona e ad adeguare i propri statuti alle
revisionali del presente capo entro il termine definito dalla
normativa regionale di recepimento del presente decreto
legislativo.
3. Il riordino delle istituzioni in aziende pubbliche di
servizi alla persona o in persone giuridiche private, a nonna
del presente decreto, è esente dalle imposte di registro,
ipotecarie e catastali, sull'incremento del valore degli
immobili e relativa imposta sostituiva e non dà luogo, ai fini
delle imposte dei redditi, a realizzo di plusvalenze né
costituisce presupposto per la tassazione delle sopravvenienze
attive anche accantonate in appositi fondi di riserva.
4. 1 comuni, le province e le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono adottare nei confronti
delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi
alla persona o in persone giuridiche private, la riduzione e
l'esenzione del pagamento dei tributi di loro pertinenza.
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5. Gli enti di cui al comma 1 subentrano in tutti i
rapporti attivi e passivi delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n.
6972, dalle quali derivano";
5) l'articolo 5 sia sostituito dal seguente:
"Art. 5.
(Aziende pubbliche di servizi alla persona).
1. Le regioni disciplinano, per le aziende pubbliche di
servizi alla persona, forme e modalità:
a) per il controllo di gestione secondo criteri di
buona amministrazione, efficacia, responsabilità, economicità
e trasparenza e degli altri principi fondamentali di cui
all'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) per la programmazione di bilancio per obiettivi
e centri di costo;
c) di revisione contabile per mezzo di organismi
autonomamente individuati e costituiti da dottori
commercialisti o ragionieri iscritti negli appositi albi
oppure per mezzo di apposite società di certificazione;
d) di partecipazione, con altri soggetti pubblici
o privati, alla realizzazione dei servizi nel rispetto delle
loro finalità statutarie;
e) per la distinzione dei poteri di indirizzo e
programmazione dai poteri di gestione negli organi degli
enti.
2. La disciplina di cui al comma 1 viene adottata dalle
regioni entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. Con atto aziendale di diritto privato, i cui criteri
sono disciplinati dalle regioni, le istituzioni trasformate in
aziende pubbliche di servizi alla persona regolamentano la
propria organizzazione, il funzionamento, le modalità di
affidamento di contratti di forniture di beni e servizi per
valori inferiori a quelli stabiliti dalla normativa
comunitaria in materia.
4. La trasformazione in azienda pubblica di servizi alla
persona è esclusa qualora:
a) le dimensioni dell'istituzione non
giustifichino il mantenimento della personalità giuridica di
diritto pubblico;
b) l'entità del patrimonio e il volume del
bilancio siano insufficienti per la realizzazione delle
finalità e dei servizi previsti dallo statuto;
c) inattività verificata nel campo sociale da
almeno due anni;
d) esaurimento o non consecuzione delle finalità
previste nelle tavole di fondazione o negli statuti.
5. Le regioni definiscono le fattispecie di cui al comma 4
e ulteriori ipotesi tenendo conto dei seguenti criteri:
a) tipologia dei servizi e complessità delle
attività svolte;
b) tipologia degli utenti;
c) territorio servito dalla istituzione.
6. Nei casi di cui al comma 4, le istituzioni comunicano
alla regione, nel termine da essa stabilito, un piano di
risanamento e riorganizzazione delle attività, anche
attraverso fusioni con altre istituzioni e procedendo a
modifiche statutarie, in maniera tale da consentire la ripresa
delle attività nell'ambito della rete dei servizi sociali ed
il mantenimento della personalità giuridica di diritto
pubblico. I piani sono approvati dalla regione, acquisito il
parere del Comune competente per territorio.
7. Qualora le istituzioni non comunichino alle regioni i
piani di risanamento di cui al comma 6 o non provvedano alla
loro attuazione nel termine stabilito dalla normativa
regionale, le regioni procedono all'estinzione delle
istituzioni provvedendo alla destinazione del patrimonio a
favore di altre istituzioni o del comune territorialmente
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competente, allo scopo di promuovere e potenziare il sistema
integrato di servizi sociali";
6) l'articolo 6 sia sostituito dal seguente:
"Art. 6.
(Autonomia delle aziende pubbliche di
servizi alla persona).
1. L'azienda pubblica di servizi alla persona non ha fini
di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico,
autonomia statutaria, patrimoniale, contabile e gestionale.
Essa informa la propria attività di gestione a criteri di
efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del
pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei
costi e dei ricavi.
2. Gli statuti disciplinano le modalità con le quali
l'azienda di servizi può estendere la sua attività anche in
ambiti territoriali diversi da quello regionale o
infraregionale di appartenenza";
7) l'articolo 7 sia sostituito dal seguente:
"Art. 7.
(Organi di governo delle Aziende pubbliche di servizi alla
persona).
1. Sono organi di governo delle Aziende pubbliche di
servizi alla persona il consiglio di amministrazione ed il
presidente, nominati secondo le modalità indicate dai
rispettivi statuti, che disciplinano anche la durata del
mandato e il funzionamento del consiglio di amministrazione.
Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda.
2. Ai componenti gli organi di governo delle aziende
pubbliche di servizi alla persona si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 78, commi 1 o 2, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
3. Le regioni disciplinano le cause di incompatibilità e
di decadenza degli organi di governo delle aziende pubbliche
di servizi alla persona.
4. Gli organi di governo restano in carica per non più di
due mandati consecutivi.
5. L'entità degli emolumenti spettanti ai componenti gli
organi di governo è determinata sulla base dei criteri
definiti dalla regione";
8) l'articolo 9 sia sostituito dal seguente:
"Art. 9.
(Direttore dell'azienda pubblica di servizi alla
persona).
1. La gestione dell'azienda pubblica di servizi alla
persona e la sua attività amministrativa sono affidate ad un
direttore, nominato, sulla base dei criteri definiti dallo
Statuto, dal consiglio di amministrazione, anche al di fuori
della dotazione organica, con atto motivato in relazione alle
caratteristiche ed all'esperienza professionale e tecnica del
prescelto.
2. Nelle aziende pubbliche di servizi alla persona di
limitate dimensioni, previo parere della regione, può essere
incaricato quale direttore anche un dipendente dell'azienda
non appartenente alla qualifica dirigenziale, in analogia a
quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 109 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un
contratto di diritto privato di durata determinata
eventualmente rinnovabile. L'entità massima del trattamento
economico del direttore è stabilita dalla regione.
4. La carica di direttore è incompatibile con qualsiasi
altra attività lavorativa, dipendente o autonoma, e la
relativa nomina determina per i dipendenti pubblici
collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto alla
conservazione del posto";
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9) all'articolo 10, il comma 2 sia sostituito dal
seguente:
"2. Lo statuto prevede un apposito organo di revisione,
secondo le indicazioni regionali di cui alla lettera c) del
comma 1 dell'articolo 5";
10) dopo l'articolo 10 sia inserito il seguente:
"Art. 10- bis.
(Controllo sugli organi e sugli atti).
1. Le regioni con specifica normativa disciplinano
l'attività di controllo sugli organi di governo prevedendo
anche l'intervento sostitutivo nei casi di gravi violazioni di
legge, di statuto o di regolamento, gravi irregolarità nella
gestione amministrativa e patrimoniale dell'ente, nonché
l'irregolare costituzione dell'organo di governo.
2. Le regioni disciplinano altresì l'esercizio del
controllo sui seguenti atti delle aziende pubbliche di servizi
alla persona assicurato da un unico organo regionale, che ne
verifichi oltre che la legittimità anche la corrispondenza
alle finalità statutarie e agli atti di programmazione
regionale e locale:
a) statuti e relative modifiche;
b) fusioni, accorpamenti, trasformazioni ed
estinzioni;
c) regolamenti, esclusi quelli interni attinenti
l'autonomia organizzativa e contabile;
d) bilanci pluriennali e relative variazioni;
e) conti consuntivi;
f) trasformazioni e variazioni patrimoniali che
comportino consistenti diminuzioni";
11) all'articolo 11, i commi 1 e 2 siano sostituiti dal
seguente:
"1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende
pubbliche di servizi alla persona, secondo i principi di cui
al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, ha natura privata ed è disciplinato sulla base
di contrattazione collettiva nazionale sottoscritta tra le
rappresentanze nazionali delle aziende di servizi alla persona
(ex IPAB) e le rappresentanze sindacali. Detto rapporto è
disciplinato con modalità e tipologie, anche inerenti a forme
di flessibilità, tali da assicurare il raggiungimento delle
finalità proprie delle aziende medesime";
12) l'articolo 12 sia soppresso;
13) all'articolo 13:
a) il comma 2 sia sostituito dai seguenti: "2.
Il patrimonio e le relative rendite delle aziende pubbliche di
servizi alla persona sono destinati all'erogazione dei
servizi, al loro potenziamento e miglioramento, e la loro
gestione si conforma a criteri di economicità e di
redditività.
2- bis Con l'entrata in vigore della nuova
disciplina le istituzioni redigono un inventano secondo le
modalità e i criteri indicati dalle regioni, evidenziando i
beni e gli immobili aventi particolare valore storico,
monumentale e di pregio artistico e, tra questi, quelli per i
quali si rendono necessari interventi di risanamento
strutturale";
b) al comma 3 le parole: "Gli atti di
trasferimento a terzi" siano sostituite dalle seguenti: "Gli
atti amministrativi che dispongono di trasferimento a terzi"
e,
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dopo il terzo periodo, siano aggiunte le parole: "o non
risulti coerente con gli scopi dell'azienda";
c) il comma 5 sia sostituito dal seguente: "5. I
trasferimenti di beni a favore delle aziende da parte dello
Stato e di altri enti pubblici e per effetto di atti di
liberalità dei privati sono esenti da ogni onere relativo a
imposte e tasse";
14) all'articolo 14, comma 1, lettera e), dopo la parola:
"patrimonio" sia inserita la seguente: "immobiliare" e il
comma 4 sia soppresso;
15) l'articolo 15 sia sostituito dal seguente:
"Art. 15.
(Ipab che svolgono attività indiretta in campo socio
assistenziale mediante destinazione delle rendite derivanti
dall'amministrazione).
1. Le istituzioni che alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo svolgono indirettamente attività
socio assistenziale mediante l'erogazione, ad enti e organismi
pubblici e privati operanti nel settore, delle rendite
derivanti dall'attività di amministrazione del proprio
patrimonio e delle liberalità ricevute a tal fine, comunicano
alla regione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge regionale di recepimento del presente decreto
legislativo, un piano di trasformazione dell'attività, anche
mediante fusione, o modifiche statutarie al fine della loro
trasformazione in aziende di servizi.
2. Qualora le istituzioni di cui al comma 1 non intendano
assumere la gestione diretta di interventi o servizi sociali
limitando la propria azione al finanziamento di interventi o
servizi sociali gestiti da altri enti, possono sempre
trasformarsi in fondazioni di diritto privato, qualsiasi sia
la loro originaria natura, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 15.
3. La regione, qualora le istituzioni di cui ai commi 1 e
2 non si adeguino a quanto negli stessi disciplinato, procede
alla estinzione delle istituzioni medesime, provvedendo alla
destinazione del patrimonio a favore di altre istituzioni o
del comune territorialmente competente, allo scopo di
promuovere e potenziare il sistema integrato di servizi
sociali";
16) l'articolo 16 sia sostituito dal seguente:
"Art. 16.
(Trasformazione in persone giuridiche
di diritto privato).
1. Alle istituzioni a cui è stata riconosciuta la
personalità giuridica di diritto privato ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del presente
decreto legislativo, sono applicate le disposizioni del libro
primo del codice civile, come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 361/2000, anche per la revisione
degli statuti";
17) gli articoli 17, 18 e 19 siano soppressi;
18) l'articolo 20 sia sostituito dal seguente:
"Art. 20.
(Poteri sostitutivi).
1. Qualora la regione rilevi inadempimento alle
disposizioni del presente decreto da parte delle istituzioni,
assegna al soggetto inadempiente un congruo termine per
adempiere, decorso infruttuosamente il quale, nomina un
commissario che provvede in via sostitutiva";
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19) dopo l'articolo 22 sia inserito il seguente:
"Art. 22- bis.
(Regioni a statuto speciale).
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono ai sensi degli statuti di
autonomia e delle relative norme di attuazione".
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