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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


194940
SMC0769-0138
Bollettino Giunte e Commissioni n. 769 del 7 marzo 2001 - edizione definitiva - (SMC13-769)
(suddiviso in 225 Unità Documento)
Unità Documento n.138 (che inizia a pag.159 dello stampato)
              ...XII COMMISSIONE PERMANENTE
                       (Affari sociali)
 
 
...ATTI DEL GOVERNO
...SCHEMA DI DECRETO. LAVCOMM
...SCHEMA DI DECRETO.
PROPOSTA DI PARERE ONOREVOLE BURANI PROCACCINI
Mercoledì 7 marzo 2001 - Presidenza del Presidente Marida BOLOGNESI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Grazia Labate.
ZZSMC ZZRES ZZSMC070301 ZZSMC010307 ZZSMC000301 ZZSMC000001 ZZSMC769 ZZ13 ZZD ZZTX ZZC12 ZZNO ZZXX
     La XII Commissione, esaminato lo schema di decreto
  legislativo recante il riordino delle IPAB
  esprime
                      PARERE FAVOREVOLE
  a condizione che:
     1) all'articolo 1, comma 2, le parole: "di attuazione"
  siano soppresse;
 
                              Pag. 160
 
     2) all'articolo 2 i commi 2, 3, 4 e 5 siano sostituiti dal
  seguente:
       "2.  In sede di programmazione dei servizi sociali e
  socio-sanitari, allo scopo di determinare la pianificazione
  territoriale e di definire anche gli interventi prioritari, le
  regioni definiscono:
           a)  le modalità di partecipazione delle
  istituzioni e delle loro associazioni o rappresentanze alle
  iniziative di programmazione e di gestione dei servizi;
           b)  l'apporto delle istituzioni e la loro
  classificazione secondo parametri dimensionali e tipologia
  delle attività, in relazione al sistema integrato di servizi
  sociali e socio-sanitari;
           c)  le risorse regionali eventualmente
  disponibili per potenziare gli interventi e le iniziative
  delle istituzioni nell'ambito della rete dei servizi";
     3) l'articolo 3 sia sostituito dal seguente:
                            Art. 3
           (Criteri generali per diverse tipologie
                       di istituzioni).
     1.  Alle istituzioni che operano prevalentemente nel
  settore scolastico si applicano, in presenza dei requisiti
  previsti, le disposizioni del DPCM 16 febbraio 1990.  Le
  regioni definiscono le residue ipotesi e regolano i rapporti
  con i nuovi soggetti nell'ambito delle deleghe in materia di
  programmazione della rete scolastica";
     4) l'articolo 4 sia sostituito dal seguente:
                           Art. 4.
                    (Disposizioni comuni).
     1.  Le regioni, entro 180 giorni dalla data di entrata in
  vigore del presente decreto, disciplinano le modalità per
  l'attribuzione alle Istituzioni pubbliche di assistenza e
  beneficenza (IPAB):
         a)  della personalità giuridica di diritto privato,
  ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10
  febbraio 2000, n. 361, se le istituzioni sono in possesso dei
  requisiti e delle condizioni ivi richiamate, e ne facciano
  domanda all'autorità competente;
         b)  della personalità giuridica di diritto pubblico
  qualora non presentino domanda per l'acquisto della
  personalità giuridica di diritto privato nei termini di cui
  alla lettera  a).  In questo caso assumono la
  denominazione di Aziende pubbliche di servizi alla persona e
  sono dotate di piena autonomia statutaria, sottoposta alla
  tutela e vigilanza della autorità regionale.  Alle predette
  aziende vengono estese le agevolazioni e le esenzioni fiscali
  previste per le ONLUS dal decreto legislativo 4 dicembre 1997,
  n. 460.
     2.  Le istituzioni che ricadano nella ipotesi di cui alla
  lettera b) del comma 1 sono tenute a trasformarsi in azienda
  di servizi alla persona e ad adeguare i propri statuti alle
  revisionali del presente capo entro il termine definito dalla
  normativa regionale di recepimento del presente decreto
  legislativo.
     3.  Il riordino delle istituzioni in aziende pubbliche di
  servizi alla persona o in persone giuridiche private, a nonna
  del presente decreto, è esente dalle imposte di registro,
  ipotecarie e catastali, sull'incremento del valore degli
  immobili e relativa imposta sostituiva e non dà luogo, ai fini
  delle imposte dei redditi, a realizzo di plusvalenze né
  costituisce presupposto per la tassazione delle sopravvenienze
  attive anche accantonate in appositi fondi di riserva.
     4. 1 comuni, le province e le regioni e le province
  autonome di Trento e di Bolzano possono adottare nei confronti
  delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi
  alla persona o in persone giuridiche private, la riduzione e
  l'esenzione del pagamento dei tributi di loro pertinenza.
 
                              Pag. 161
 
     5.  Gli enti di cui al comma 1 subentrano in tutti i
  rapporti attivi e passivi delle istituzioni pubbliche di
  assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n.
  6972, dalle quali derivano";
     5) l'articolo 5 sia sostituito dal seguente:
                           "Art. 5.
         (Aziende pubbliche di servizi alla persona).
     1.  Le regioni disciplinano, per le aziende pubbliche di
  servizi alla persona, forme e modalità:
         a)  per il controllo di gestione secondo criteri di
  buona amministrazione, efficacia, responsabilità, economicità
  e trasparenza e degli altri principi fondamentali di cui
  all'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
         b)  per la programmazione di bilancio per obiettivi
  e centri di costo;
         c)  di revisione contabile per mezzo di organismi
  autonomamente individuati e costituiti da dottori
  commercialisti o ragionieri iscritti negli appositi albi
  oppure per mezzo di apposite società di certificazione;
         d)  di partecipazione, con altri soggetti pubblici
  o privati, alla realizzazione dei servizi nel rispetto delle
  loro finalità statutarie;
         e)  per la distinzione dei poteri di indirizzo e
  programmazione dai poteri di gestione negli organi degli
  enti.
     2.  La disciplina di cui al comma 1 viene adottata dalle
  regioni entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del
  presente decreto.
     3.  Con atto aziendale di diritto privato, i cui criteri
  sono disciplinati dalle regioni, le istituzioni trasformate in
  aziende pubbliche di servizi alla persona regolamentano la
  propria organizzazione, il funzionamento, le modalità di
  affidamento di contratti di forniture di beni e servizi per
  valori inferiori a quelli stabiliti dalla normativa
  comunitaria in materia.
     4.  La trasformazione in azienda pubblica di servizi alla
  persona è esclusa qualora:
         a)  le dimensioni dell'istituzione non
  giustifichino il mantenimento della personalità giuridica di
  diritto pubblico;
         b)  l'entità del patrimonio e il volume del
  bilancio siano insufficienti per la realizzazione delle
  finalità e dei servizi previsti dallo statuto;
         c)  inattività verificata nel campo sociale da
  almeno due anni;
         d)  esaurimento o non consecuzione delle finalità
  previste nelle tavole di fondazione o negli statuti.
     5.  Le regioni definiscono le fattispecie di cui al comma 4
  e ulteriori ipotesi tenendo conto dei seguenti criteri:
         a)  tipologia dei servizi e complessità delle
  attività svolte;
         b)  tipologia degli utenti;
         c)  territorio servito dalla istituzione.
     6.  Nei casi di cui al comma 4, le istituzioni comunicano
  alla regione, nel termine da essa stabilito, un piano di
  risanamento e riorganizzazione delle attività, anche
  attraverso fusioni con altre istituzioni e procedendo a
  modifiche statutarie, in maniera tale da consentire la ripresa
  delle attività nell'ambito della rete dei servizi sociali ed
  il mantenimento della personalità giuridica di diritto
  pubblico.  I piani sono approvati dalla regione, acquisito il
  parere del Comune competente per territorio.
     7.  Qualora le istituzioni non comunichino alle regioni i
  piani di risanamento di cui al comma 6 o non provvedano alla
  loro attuazione nel termine stabilito dalla normativa
  regionale, le regioni procedono all'estinzione delle
  istituzioni provvedendo alla destinazione del patrimonio a
  favore di altre istituzioni o del comune territorialmente
 
                              Pag. 162
 
  competente, allo scopo di promuovere e potenziare il sistema
  integrato di servizi sociali";
     6) l'articolo 6 sia sostituito dal seguente:
                           "Art. 6.
            (Autonomia delle aziende pubbliche di
                    servizi alla persona).
     1.  L'azienda pubblica di servizi alla persona non ha fini
  di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico,
  autonomia statutaria, patrimoniale, contabile e gestionale.
  Essa informa la propria attività di gestione a criteri di
  efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del
  pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei
  costi e dei ricavi.
     2.  Gli statuti disciplinano le modalità con le quali
  l'azienda di servizi può estendere la sua attività anche in
  ambiti territoriali diversi da quello regionale o
  infraregionale di appartenenza";
     7) l'articolo 7 sia sostituito dal seguente:
                           "Art. 7.
  (Organi di governo delle Aziende pubbliche di servizi alla
                          persona).
     1.  Sono organi di governo delle Aziende pubbliche di
  servizi alla persona il consiglio di amministrazione ed il
  presidente, nominati secondo le modalità indicate dai
  rispettivi statuti, che disciplinano anche la durata del
  mandato e il funzionamento del consiglio di amministrazione.
  Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda.
     2.  Ai componenti gli organi di governo delle aziende
  pubbliche di servizi alla persona si applicano le disposizioni
  di cui all'articolo 78, commi 1 o 2, del decreto legislativo
  18 agosto 2000, n. 267.
     3.  Le regioni disciplinano le cause di incompatibilità e
  di decadenza degli organi di governo delle aziende pubbliche
  di servizi alla persona.
     4.  Gli organi di governo restano in carica per non più di
  due mandati consecutivi.
     5.  L'entità degli emolumenti spettanti ai componenti gli
  organi di governo è determinata sulla base dei criteri
  definiti dalla regione";
     8) l'articolo 9 sia sostituito dal seguente:
                           "Art. 9.
  (Direttore dell'azienda pubblica di servizi alla
                          persona).
     1.  La gestione dell'azienda pubblica di servizi alla
  persona e la sua attività amministrativa sono affidate ad un
  direttore, nominato, sulla base dei criteri definiti dallo
  Statuto, dal consiglio di amministrazione, anche al di fuori
  della dotazione organica, con atto motivato in relazione alle
  caratteristiche ed all'esperienza professionale e tecnica del
  prescelto.
     2.  Nelle aziende pubbliche di servizi alla persona di
  limitate dimensioni, previo parere della regione, può essere
  incaricato quale direttore anche un dipendente dell'azienda
  non appartenente alla qualifica dirigenziale, in analogia a
  quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 109 del decreto
  legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
     3.  Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un
  contratto di diritto privato di durata determinata
  eventualmente rinnovabile.  L'entità massima del trattamento
  economico del direttore è stabilita dalla regione.
     4.  La carica di direttore è incompatibile con qualsiasi
  altra attività lavorativa, dipendente o autonoma, e la
  relativa nomina determina per i dipendenti pubblici
  collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto alla
  conservazione del posto";
 
                              Pag. 163
 
     9) all'articolo 10, il comma 2 sia sostituito dal
  seguente:
     "2.  Lo statuto prevede un apposito organo di revisione,
  secondo le indicazioni regionali di cui alla lettera c) del
  comma 1 dell'articolo 5";
     10) dopo l'articolo 10 sia inserito il seguente:
                       "Art. 10- bis.
            (Controllo sugli organi e sugli atti).
     1.  Le regioni con specifica normativa disciplinano
  l'attività di controllo sugli organi di governo prevedendo
  anche l'intervento sostitutivo nei casi di gravi violazioni di
  legge, di statuto o di regolamento, gravi irregolarità nella
  gestione amministrativa e patrimoniale dell'ente, nonché
  l'irregolare costituzione dell'organo di governo.
     2.  Le regioni disciplinano altresì l'esercizio del
  controllo sui seguenti atti delle aziende pubbliche di servizi
  alla persona assicurato da un unico organo regionale, che ne
  verifichi oltre che la legittimità anche la corrispondenza
  alle finalità statutarie e agli atti di programmazione
  regionale e locale:
         a)  statuti e relative modifiche;
         b)  fusioni, accorpamenti, trasformazioni ed
  estinzioni;
         c)  regolamenti, esclusi quelli interni attinenti
  l'autonomia organizzativa e contabile;
         d)  bilanci pluriennali e relative variazioni;
         e)  conti consuntivi;
         f)  trasformazioni e variazioni patrimoniali che
  comportino consistenti diminuzioni";
     11) all'articolo 11, i commi 1 e 2 siano sostituiti dal
  seguente:
       "1.  Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende
  pubbliche di servizi alla persona, secondo i principi di cui
  al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
  modificazioni, ha natura privata ed è disciplinato sulla base
  di contrattazione collettiva nazionale sottoscritta tra le
  rappresentanze nazionali delle aziende di servizi alla persona
  (ex IPAB) e le rappresentanze sindacali.  Detto rapporto è
  disciplinato con modalità e tipologie, anche inerenti a forme
  di flessibilità, tali da assicurare il raggiungimento delle
  finalità proprie delle aziende medesime";
     12) l'articolo 12 sia soppresso;
     13) all'articolo 13:
         a)  il comma 2 sia sostituito dai seguenti: "2.
  Il patrimonio e le relative rendite delle aziende pubbliche di
  servizi alla persona sono destinati all'erogazione dei
  servizi, al loro potenziamento e miglioramento, e la loro
  gestione si conforma a criteri di economicità e di
  redditività.
         2- bis  Con l'entrata in vigore della nuova
  disciplina le istituzioni redigono un inventano secondo le
  modalità e i criteri indicati dalle regioni, evidenziando i
  beni e gli immobili aventi particolare valore storico,
  monumentale e di pregio artistico e, tra questi, quelli per i
  quali si rendono necessari interventi di risanamento
  strutturale";
         b)  al comma 3 le parole: "Gli atti di
  trasferimento a terzi" siano sostituite dalle seguenti: "Gli
  atti amministrativi che dispongono di trasferimento a terzi"
  e,
 
                              Pag. 164
 
  dopo il terzo periodo, siano aggiunte le parole: "o non
  risulti coerente con gli scopi dell'azienda";
          c)  il comma 5 sia sostituito dal seguente: "5.  I
  trasferimenti di beni a favore delle aziende da parte dello
  Stato e di altri enti pubblici e per effetto di atti di
  liberalità dei privati sono esenti da ogni onere relativo a
  imposte e tasse";
     14) all'articolo 14, comma 1, lettera e), dopo la parola:
  "patrimonio" sia inserita la seguente: "immobiliare" e il
  comma 4 sia soppresso;
     15) l'articolo 15 sia sostituito dal seguente:
                          "Art. 15.
  (Ipab che svolgono attività indiretta in campo socio
  assistenziale mediante destinazione delle rendite derivanti
                    dall'amministrazione).
     1.  Le istituzioni che alla data di entrata in vigore del
  presente decreto legislativo svolgono indirettamente attività
  socio assistenziale mediante l'erogazione, ad enti e organismi
  pubblici e privati operanti nel settore, delle rendite
  derivanti dall'attività di amministrazione del proprio
  patrimonio e delle liberalità ricevute a tal fine, comunicano
  alla regione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore
  della legge regionale di recepimento del presente decreto
  legislativo, un piano di trasformazione dell'attività, anche
  mediante fusione, o modifiche statutarie al fine della loro
  trasformazione in aziende di servizi.
     2.  Qualora le istituzioni di cui al comma 1 non intendano
  assumere la gestione diretta di interventi o servizi sociali
  limitando la propria azione al finanziamento di interventi o
  servizi sociali gestiti da altri enti, possono sempre
  trasformarsi in fondazioni di diritto privato, qualsiasi sia
  la loro originaria natura, secondo le disposizioni di cui
  all'articolo 15.
     3.  La regione, qualora le istituzioni di cui ai commi 1 e
  2 non si adeguino a quanto negli stessi disciplinato, procede
  alla estinzione delle istituzioni medesime, provvedendo alla
  destinazione del patrimonio a favore di altre istituzioni o
  del comune territorialmente competente, allo scopo di
  promuovere e potenziare il sistema integrato di servizi
  sociali";
     16) l'articolo 16 sia sostituito dal seguente:
                          "Art. 16.
            (Trasformazione in persone giuridiche
                     di diritto privato).
     1.  Alle istituzioni a cui è stata riconosciuta la
  personalità giuridica di diritto privato ai sensi
  dell'articolo 4, comma 1, lettera  a),  del presente
  decreto legislativo, sono applicate le disposizioni del libro
  primo del codice civile, come modificato dal decreto del
  Presidente della Repubblica 361/2000, anche per la revisione
  degli statuti";
     17) gli articoli 17, 18 e 19 siano soppressi;
     18) l'articolo 20 sia sostituito dal seguente:
                          "Art. 20.
                    (Poteri sostitutivi).
     1.  Qualora la regione rilevi inadempimento alle
  disposizioni del presente decreto da parte delle istituzioni,
  assegna al soggetto inadempiente un congruo termine per
  adempiere, decorso infruttuosamente il quale, nomina un
  commissario che provvede in via sostitutiva";
 
                              Pag. 165
 
     19) dopo l'articolo 22 sia inserito il seguente:
                       "Art. 22- bis.
                (Regioni a statuto speciale).
     1.  Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
  Trento e di Bolzano provvedono ai sensi degli statuti di
  autonomia e delle relative norme di attuazione".
 
DATA=010307 FASCID=SMC13-769 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=12 SEDE=XX NSTA=0769 TOTPAG=0334 TOTDOC=0225 NDOC=0138 TIPDOC=P DOCTIT=0136 COMM=C12D TX PAGINIZ=0159 RIGINIZ=059 PAGFIN=0165 RIGFIN=007 UPAG=NO PAGEIN=159 PAGEFIN=165 SORTRES=0103073 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00769 SORTNAV=5³103070 00769 b00000 ZZSMC769 NDOC0138 TIPDOCP DOCTIT0136 NDOC0136



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