| 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma
3, lettera f) del Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'Interno,
adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di
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entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti
necessari per la istituzione nella provincia del Centro
Abruzzo-Sulmona degli uffici periferici dello Stato, tenendo
conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i
Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle
occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
3. Il Ministro dei Lavori Pubblici delega la regione
Abruzzo a provvedere al reperimento e all'adattamento degli
edifici necessari per il funzionamento degli uffici statali,
ferma restando la relativa spesa a carico del bilancio dello
Stato.
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