| 1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie
spettanti alla provincia del Centro Abruzzo-Sulmona per il
finanziamento del bilanci o, il Ministero dell'interno, per il
primo anno solare successivo alla data di insediamento degli
organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai
contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione
provinciale de L' Aquila e di Chieti, in via provvisoria, la
quota parte da attribuirsi al nuovo ente per il 90 per cento,
in proporzione alle popolazioni residenti nelle province
interessate, come risultanti dall'ultima rilevazione annuale
disponibile dell'ISTAT, e, per il restante 10 per cento, in
proporzione alle dimensioni territoriali degli enti. Per gli
anni successivi sarà provveduto alla verifica di validità del
riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli
investimenti sarà ripartito in conseguenza dell'attribuzione
della titolarità dei beni ai quali le singole quote del
contributo stesso si riferiscono.
2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime
elezioni del consiglio del nuovo ente ed il 1^ gennaio
dell'anno successivo, gli organi delle tre province
concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 2, lo
scorporo, dal bilancio della provincia de L'Aquila e di
Chieti, dei fondi di spettanza della provincia del Centro
Abruzzo-Sulmona.
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