| 1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie
spettanti alla provincia Sibaritide-Pollino per il
finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il
primo anno solare successivo alla data di insediamento degli
organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai
contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione
provinciale di Cosenza, in via provvisoria, la quota parte da
attribuirsi al nuovo ente per il 90 per cento, in proporzione
alle popolazioni residenti nelle province interessate, come
risultanti dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'I
STAT, e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle
dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi
sarà provveduto alla verifica di validità del riparto
provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti
sarà ripartito in conseguenza dell'attribuzione della
titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo
stesso si riferiscono.
2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime
elezioni del consiglio del nuovo ente ed il 1 o gennaio
dell'anno successivo, gli organi delle due province
concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 2, lo
scorporo, dal bilancio della provincia di Cosenza, dei fondi
di spettanza della provincia Sibaritide-Pollino.
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