| La I Commissione Affari costituzionali,
esaminato lo schema di regolamento di organizzazione del
ministero delle attività produttive; visti i rilievi della
Commissione Bilancio, tesoro e programmazione;
visti i rilievi della Commissione Attività
produttive;
considerata l'esigenza che la definizione delle
competenze del nuovo Ministero delle attività produttive, così
come delineate dallo schema di regolamento in esame, tenga
conto sia delle competenze già attribuite all'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e all'ISVAP, sia delle competenze
regionali;
rilevata l'esigenza di contenere, nei ministeri a
struttura dipartimentale, il numero complessivo degli uffici
dirigenziali generali;
delibera di esprimere:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) in considerazione del fatto che alcune
attribuzioni di competenza previste dallo schema di
regolamento possono sovrapporsi con le competenze
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, appare
opportuno modificare i seguenti articoli come segue:
all'articolo 5, comma 1, lettera f), dopo la parola
"telecomunicazioni" siano aggiunte le seguenti "ad uso
privato"; all'articolo 5, comma 1, lettera g), dopo le
parole "ad uso privato", siano soppresse le seguenti:
"verifica degli obblighi di servizio universale nel settore
delle telecomunicazioni"; all'articolo 6, comma 1, lettera
e), dopo le parole: "vigilanza nel settore delle
telecomunicazioni" siano aggiunte le seguenti: "ad uso
privato"; all'articolo 6, comma 1, lettera f), dopo le
parole "regolamentazione dei settori postali delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo", siano aggiunte le
seguenti: "salve le competenze attribuite all'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni";
b) anche alla luce delle disposizioni di cui
all'articolo 30 del decreto legislativo n. 300 del 1999, che
trasferiscono al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica le funzioni inerenti ai rapporti con
l'ISVAP già esercitate dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, appare opportuno riformulare
l'articolo 7, comma 6, lettera k) dello schema di
regolamento in modo tale che risultino meglio definiti gli
adempimenti nei confronti delle società di assicurazione ai
sensi del decreto legislativo n. 373 del 1998, che il
provvedimento in esame attribuisce alla competenza del
Ministero delle attività produttive;
c) si segnala l'opportunità di riconsiderare la
collocazione all'interno del dipartimento del mercato della
direzione generale per i servizi interni, alla quale sono
attribuite funzioni strumentali e trasversali rispetto a tutti
i dipartimenti, tra le quali quelle afferenti il personale; in
particolare andrebbe valutata la coerenza di tale collocazione
rispetto al criterio organizzativo della
"dipartimentalizzazione", valorizzando altresì la
responsabilità
Pag. 322
del capo del dipartimento, di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo n. 300 del 1999, in ordine ai risultati
complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
nonché in relazione all'allocazione delle risorse umane e
all'utilizzazione ottimale del personale (secondo principi di
economicità, efficacia ed efficienza);
d) si segnala l'opportunità di ridurre il numero
degli uffici dirigenziali generali, numero che appare
esorbitante anche in ragione del fatto che tali uffici
svolgono funzioni riguardanti materie già in larga parte
attribuite alle regioni (a titolo esemplificativo basti
citare, all'interno del Dipartimento per le imprese, la
direzione generale per gli incentivi alle imprese e la
direzione generale per il turismo, i cui ambiti funzionali
vanno ad incidere su competenze regionali).
PARERE APPROVATO
La I Commissione Affari costituzionali,
esaminato lo schema di regolamento di organizzazione del
ministero delle attività produttive;
visti i rilievi della Commissione Bilancio, tesoro e
programmazione;
visti i rilievi della Commissione Attività
produttive;
considerata l'esigenza che la definizione delle
competenze del nuovo Ministero delle attività produttive, così
come delineate dallo schema di regolamento in esame, tenga
conto sia delle competenze già attribuite all'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e all'ISVAP, sia delle competenze
regionali;
rilevata l'esigenza di contenere, nei ministeri a
struttura dipartimentale, il numero complessivo degli uffici
dirigenziali generali;
ritenuto necessario ribadire che, successivamente ai
pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, non devono
intervenire pareri di altri soggetti, potendo il Governo
apportare agli schemi di atti normativi, come trasmessi alle
Camere, unicamente le modifiche dirette a recepire le
indicazioni contenute in tali pareri;
delibera di esprimere:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) in considerazione del fatto che alcune
attribuzioni di competenza previste dallo schema di
regolamento possono sovrapporsi con le competenze
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, appare
opportuno modificare i seguenti articoli come segue:
all'articolo 5, comma 1, lettera i), dopo la parola
"telecomunicazioni siano aggiunte le seguenti "ad uso
privato"; all'articolo 5, comma 1, lettera g), dopo le
parole "ad uso privato", siano soppresse le seguenti:
"verifica degli obblighi di servizio universale nel settore
delle telecomunicazioni"; all'articolo 6, comma 1, lettera
e), dopo le parole: "vigilanza nel settore delle
telecomunicazioni" siano aggiunte le seguenti: "ad uso
privato"; all'articolo 6, comma 1, lettera f), dopo le
parole "regolamentazione dei settori postali delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo", siano aggiunte le
seguenti: "salve le competenze attribuite all'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni";
b) anche alla luce delle disposizioni di cui
all'articolo 30 del decreto legislativo n. 300 del 1999, che
trasferiscono al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica le funzioni inerenti ai rapporti con
l'ISVAP già esercitate dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, appare opportuno riformulare
l'articolo 7, comma 6, lettera k) dello schema di
regolamento in modo tale che risultino meglio definiti gli
adempimenti nei confronti delle società di assicurazione ai
sensi del decreto legislativo n. 373 del 1998, che il
provvedimento in esame attribuisce alla competenza del
Ministero delle attività produttive;
c) si segnala l'opportunità di riconsiderare la
collocazione all'interno del
Pag. 323
dipartimento del mercato della direzione generale per i
servizi interni, alla quale sono attribuite funzioni
strumentali e trasversali rispetto a tutti i dipartimenti, tra
le quali quelle afferenti il personale; in particolare
andrebbe valutata la coerenza di tale collocazione rispetto al
criterio organizzativo della "dipartimentalizzazione",
valorizzando altresì la responsabilità del capo del
dipartimento, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n.
300 del 1999, in ordine ai risultati complessivamente
raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, nonché in relazione
all'allocazione delle risorse umane e all'utilizzazione
ottimale del personale (secondo principi di economicità,
efficacia ed efficienza);
d) si segnala l'opportunità di ridurre il numero
degli uffici dirigenziali generali, numero che appare
esorbitante anche in ragione del fatto che tali uffici
svolgono funzioni riguardanti materie già in larga parte
attribuite alle regioni (a titolo di esempio basti citare,
all'interno del Dipartimento per le imprese, la direzione
generale per gli incentivi alle imprese e la direzione
generale per il turismo, i cui ambiti funzionali vanno ad
incidere su competenze regionali);
e) si segnala l'opportunità di definire con
maggiore chiarezza la natura delle funzioni attribuite al
Ministero delle attività produttive ad opera dell'articolo 3,
comma 1, lettera h), in materia di brevetti, modelli e
marchi, tenendo conto delle competenze che sulla medesima
materia il decreto legislativo n. 300 del 1999 (articolo 32,
comma 2), affida all'Agenzia per la proprietà industriale;
f) all'articolo 7, si segnala l'opportunità di
denominare diversamente la Direzione generale per la
cooperazione, istituita nell'ambito del Dipartimento per le
imprese, al fine di evitare possibili equivoci circa le
competenze in materia di cooperazione allo sviluppo spettanti
al Ministero degli affari esteri.
| |