| Al comma 1, dopo le parole: periferici dello Stato,
aggiungere le seguenti parole: entro i limiti delle
risorse rese disponibili dalla presente legge e.
5. 1. Il Relatore.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:
1- bis. Con il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le
procedure per la gestione da parte del commissario di cui
all'articolo 2 delle risorse rese disponibili dal
provvedimento ai fini dell'istituzione degli uffici periferici
delle amministrazioni statali.
5. 2. Il Relatore.
Sopprimere il comma 3.
5. 3. Il Relatore.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4- bis. Per l'attuazione del presente articolo è
autorizzata la spesa massima di lire 4.600 milioni a decorrere
dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2002 e
2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza
del Ministero dell'interno.
5. 4. Il Relatore.
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