Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


195053
STA0872-0026
Somm. e Sten. d'Aula n. 872 del 7 marzo 2001 (STA13-872)
(suddiviso in 800 Unità Documento)
Unità Documento n.26 (che inizia a pag.6 dello stampato)
(il TITOLO si trova nell'Unità Documento n.18)
SEGUITO DISCUSSIONE: C7570; C5240. ...(Esame dell'articolo 1 - A.C. 7570) LAVASS
...SEGUITO DISCUSSIONE: C7570; C5240. ...(Esame dell'articolo 1 - A.C. 7570)
ANTONINO LO PRESTI.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE
ZZSTA ZZRES ZZSTA070301 ZZSTA010307 ZZSTA000301 ZZSTA000001 ZZSTA872 ZZ13 ZZDI ZZLL
    ANTONINO LO PRESTI.  Presidente, il provvedimento che oggi
  dovremmo approvare con una certa rapidità - perché
 
                               Pag. 7
 
  questa sembra essere la volontà della maggioranza - è
  l'ennesima dimostrazione della volontà di questa maggioranza
  di calpestare qualsiasi ipotesi di confronto democratico
  corretto con l'opposizione.  E' l'ennesima dimostrazione
  dell'arroganza che purtroppo ha contraddistinto i
  comportamenti di questa maggioranza e del Governo per tutta la
  legislatura, e che si acuiscono vieppiù in questa fase finale.
  La dimostrazione di quanto sto dicendo si rinviene nelle
  dichiarazioni dettate da alcuni esponenti del Governo e della
  maggioranza nei verbali della Commissione, a proposito
  dell'impossibilità di introdurre qualsiasi miglioramento al
  testo oggi in discussione, pur riconoscendo la necessità che
  qualche modifica andava apportata.
     Dunque, se qualche modifica deve essere apportata, come ha
  riconosciuto lo stesso relatore in Commissione quando ha
  sostenuto che molti emendamenti presentati sono condivisibili,
  non capisco per quale motivo oggi si tronchi ogni possibilità
  di confronto con l'opposizione.  Lo stesso sottosegretario
  Piloni ha dichiarato che "il provvedimento sarebbe da
  perfezionare, tuttavia, se decidessimo di intervenire
  ulteriormente sulle modifiche apportate dal Senato, ci
  infileremmo in quella zona grigia richiamata poc'anzi, che
  porterebbe alla chiusura della legislatura senza una legge che
  regoli la materia".  Domando: è giusto varare una legge che
  regoli la materia in modo così impreciso o non è piuttosto
  giusto varare una legge che contribuisca seriamente alla
  risoluzione dei problemi esistenti, cioè i rapporti tra i soci
  lavoratori e la cooperativa e la loro valenza nell'ambito
  dello sviluppo della cooperazione in generale?
     Il provvedimento, come hanno riconosciuto i colleghi che
  mi hanno preceduto, solo formalmente regola il rapporto di
  lavoro del socio lavoratore, perché in realtà è un'altra
  greppia che limita la libertà di impresa e mortifica
  l'autonomia imprenditoriale della società cooperativa.
     L'articolo 1, per esempio, rappresenta un vero e proprio
  attentato al principio associativo che caratterizza il
  rapporto cooperativistico.  Nella formulazione di questo
  articolo, infatti, non si è tenuto conto assolutamente del
  portato giurisprudenziale finora maturato.
     Il tempo a mia disposizione non è molto e quindi dovrò
  limitarmi a richiamare l'attenzione dei colleghi su alcuni
  punti cruciali del provvedimento in esame che a mio avviso
  devono essere modificati e sui quali, comunque, interverremo
  nella prossima legislatura, nel momento in cui avremo la
  possibilità di gestire, da maggioranza, il Governo del
  paese.
     Mi riferisco in particolare all'articolo 3, che è una
  norma ingannatrice.  Tale articolo regola il trattamento
  economico del socio lavoratore.  Il principio ispiratore
  dovrebbe essere il rispetto del contratto collettivo nazionale
  di lavoro da parte delle cooperative; in realtà, leggendo
  attentamente il testo, ci si rende conto che non è così.
  Quando si afferma infatti che le società cooperative sono
  tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento
  economico complessivo (dietro questa parola si nasconde il
  trucco!), non si risolve il problema del rispetto integrale
  del contratto collettivo di lavoro, come invece avviene da
  parte di quelle cooperative che partecipano con le carte in
  regola a tutte le gare di appalto che si svolgono nel nostro
  paese e che danno ai propri lavoratori il trattamento
  economico legittimo, giustificato e congruo previsto dalla
  normativa contrattuale.
     Nel trattamento economico complessivo a cui fa riferimento
  l'articolo 3 si nasconde la possibilità per certe cooperative
  di comprendere nell'emolumento pagato al socio lavoratore
  determinate voci, che non sono riconducibili allo stipendio
  previsto dal minimo contrattuale o dal livello contrattuale ma
  sono riferibili ad indennità diverse che, pur cumulandosi e
  diventando trattamento economico complessivo, sfuggono a due
  tipi di controlli.  In primo luogo, queste voci sfuggono alla
  contribuzione (vedremo che refluenze avrà questa norma sul
  successivo articolo 4, recante disposizioni in materia
  previdenziale).  Inoltre, si consente alle piccole cooperative
  di presentarsi formalmente in
 
                               Pag. 8
 
  regola nelle gare di appalto per l'acquisizione dei lavori ai
  quali esse sono deputate, ma in realtà risparmiando
  congruamente rispetto a quelle cooperative che già applicano
  il contratto collettivo di lavoro e che non danno soltanto ai
  loro soci un trattamento economico complessivo che può
  sfuggire al riferimento contrattuale.
     Ecco perché saranno svantaggiate le cooperative che
  pagheranno e pagano i loro lavoratori rispettando il contratto
  collettivo di lavoro nonché i lavoratori di quelle
  cooperative, che avranno un trattamento economico complessivo
  diverso, forse superiore ma nella sostanza assolutamente
  sganciato dal trattamento previsto dal contratto.  Ciò avrà
  gravi riflessi sull'applicabilità degli articoli 35 e 36 dello
  statuto dei lavoratori, che prevedono l'obbligo per tutti i
  soggetti che partecipano o acquisiscono lavori da parte delle
  pubbliche amministrazioni (le cooperative lavorano in massima
  parte con le pubbliche amministrazioni) di applicare
  integralmente i contratti collettivi di lavoro.  Questo è a mio
  avviso un aspetto gravissimo, che non rende giustizia agli
  interessi dei lavoratori e di quel sistema cooperativistico
  che è già in regola da molti anni sotto questo profilo.
     Ciò che ho detto a proposito del trattamento economico del
  lavoratore di cui all'articolo 3 ha un riflesso immediato
  sulla previsione dell'articolo 4 (abbiamo presentato numerosi
  emendamenti al fine di modificare anche questa norma), che
  reca disposizioni in materia previdenziale.  Anzitutto, è
  prevista una delega al Governo per l'emanazione di principi
  direttivi in materia di equiparazione della contribuzione
  previdenziale e assistenziale dei soci lavoratori a quella dei
  lavoratori dipendenti da impresa.  La necessità di questa
  delega, in realtà, marca la differenziazione dei trattamenti
  economici che in sede pensionistica verranno perequati,
  nonostante le differenti retribuzioni che esisteranno nei
  fatti e che si ripercuoteranno a danno del sistema
  previdenziale.  Alcune cooperative caricheranno sulle
  retribuzioni dei loro lavoratori una determinata quota di
  contributi ed altre caricheranno sulla fittizia retribuzione
  dei soci lavoratori una quota sicuramente inferiore.  Queste
  quote, poi, verranno perequate (perché così prevede la norma)
  e il danno sarà pagato dall'intero sistema previdenziale.  Per
  questo chiediamo che l'articolo in questione sia
  modificato.
     Voglio inoltre svolgere alcuni brevi considerazioni sulla
  confusione che crea l'articolo 5 a proposito delle competenze
  giurisdizionali assolutamente diverse e non coordinate in
  materia di conflitto o di patologia del rapporto di lavoro.
  Abbiamo tre competenze giurisdizionali diverse, con tre
  differenti ipotesi di conciliazione e arbitrato.  Non credo che
  in futuro questo gioverà al sistema nel suo complesso.
     Vi è, infine, l'articolo 7.  Si riscontra un eccesso di
  deleghe attribuite al Governo a proposito della vigilanza in
  materia di cooperazione.  Sono previste deleghe specifiche, che
  di fatto spoglieranno il Parlamento del potere, che gli
  spetta, di intervenire su questa materia.  Queste deleghe hanno
  il sapore di un "effetto annuncio" e in realtà stravolgeranno
  tutto il sistema: consentire infatti al Governo di dare agli
  amministratori e agli impiegati consigli per migliorare la
  gestione della democrazia cooperativa e di intervenire financo
  nel campo della verifica mutualistica delle società
  cooperative significa, di fatto, snaturare il provvedimento
  nel suo complesso.
     Sono questi i motivi, signor Presidente, per i quali
  abbiamo presentato emendamenti che a nostro avviso sono
  essenziali per modificare in modo corretto e più aderente alla
  realtà del sistema cooperativistico il provvedimento in esame.
  Nel corso della discussione cercheremo di illustrare i nostri
  emendamenti per spiegarne il contenuto e le finalità.
 
DATA=010307 FASCID=STA13-872 TIPOSTA=STA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0872 TOTPAG=0307 TOTDOC=0800 NDOC=0026 TIPDOC=O DOCTIT=0018 COMM= DI PAGINIZ=0030 RIGINIZ=072 PAGFIN=0032 RIGFIN=068 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=8 SORTRES=0103073 SORTDDL= FASCIDC=13STA 00872 SORTNAV=5³103072 00872 200000 ZZSTA872 NDOC0026 TIPDOCO DOCTIT0018 NDOC0018



Ritorna al menu della banca dati