| PIETRO ARMANI. Signor Presidente, il collega Lo Presti mi
ha evitato di fare un'analisi puntuale del provvedimento in
esame, il cui iter parlamentare è stato
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molto lungo. Vorrei ricordare, infatti, che l'XI Commissione
del Senato lo ha approvato nell'autunno del 1999; adesso si ha
una gran fretta di approvarlo in limine mortis di questa
legislatura, ma non si capisce la ragione di questa fretta,
visto che il Senato lo ha tenuto in caldo per tanto tempo!
L'onorevole Lo Presti ha analizzato analiticamente le
distorsioni di questo provvedimento; io mi limiterò
semplicemente ad analizzare gli elementi di originalità della
figura del socio lavoratore da un punto di vista generale.
La società cooperativa si distingue dalle altre società
per lo scopo mutualistico. Nelle cooperative di lavoro lo
scopo mutualistico è quello di ricercare vantaggi a favore dei
soci attraverso lo svolgimento di un'attività economica. Nelle
cooperative sociali - che sono quelle nelle quali il principio
mutualistico è particolarmente presente - lo scopo è indicato
nell'articolo 1 della legge n. 381 del 1991. Ecco perché la
motivazione è fondamentale per un socio di cooperativa
sociale: non ci sono solo lavoro e soldi, ma realizzazione di
scopo mutualistico attraverso il lavoro; ecco perché gli
amministratori, nella relazione al bilancio, devono indicare i
criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento
dello scopo mutualistico statutario.
Il lavoro del socio di una cooperativa, svolto in
conformità alle previsioni del patto sociale e alle finalità
istituzionali della società, non si può ridurre allo schema
del rapporto di lavoro subordinato, sia perché costituisce
l'adempimento del contratto di società, oggetto del quale è
proprio l'esercizio in comune dell'impresa societaria per
scopo mutualistico, sia perché non è riconducibile a due
distinti centri d'interesse.
Esiste una serie di elementi che determinano l'originalità
del socio lavoratore e lo contraddistingue sia dal lavoro
subordinato che dal lavoro autonomo. In primo luogo, vi è
l'ammissione alla cooperativa con delibera del consiglio di
amministrazione e non l'assunzione; in secondo luogo, vi è
l'esclusione e non il licenziamento; in terzo luogo, manca un
diritto alla retribuzione: il socio dà un apporto lavorativo
come forma di apporto sociale e riceve una partecipazione agli
utili in proporzione all'attività prestata. Nei regolamenti vi
sono diverse forme di regolazione della remunerazione:
riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro e
disciplina completamente originale; inoltre, i soci non
vengono computati per istituti giuridici (tutela reale
obbligatoria; disabili e così via); vi sono poi vincoli o
prescrizioni di comportamento, ma la fonte non è la
subordinazione bensì l'autoregolamentazione. E ancora, vi è
partecipazione al capitale sociale con conseguente
acquisizione di partecipazione alla vita sociale con voto
nelle assemblee. Infine, vi è il potere di ispezione al libro
soci; libro assemblee e libro consiglio di amministrazione.
Tuttavia, una recente tendenza porta a parificare la
figura del socio a quella del lavoratore dipendente,
estendendo alla prima istituti giuridici tipici della seconda:
mobilità, fondo di garanzia, indennità di disoccupazione,
contratto di formazione lavoro, contratto part-time,
competenza processuale. Ma se è necessaria un'estensione,
allora significa che le due figure non sono identiche!
Sulla base di queste premesse, è difficile da comprendere
la scelta dell'attuale legislatore attraverso l'atto Camera n.
7570, che vuole necessariamente creare un rapporto di lavoro
autonomo o subordinato accanto a quello associativo. Com'è
possibile che la stessa persona nello stesso tempo decida e
subisca una determinazione? Quale dipendente può visionare la
contabilità dell'azienda? Quale dipendente può scegliere il
suo capo? Come può partecipare alla realizzazione dello scopo
mutualistico se deve subire le decisioni altrui? Il disegno di
legge n. 7570 parla di due rapporti paralleli: quello
associativo e quello lavorativo, che può essere subordinato,
parasubordinato, o autonomo o in qualsiasi altra forma idonea
a raggiungere lo scopo sociale. C'è quindi un'evidente
contraddizione: la figura del socio lavoratore è una figura
unica e originale, che
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non può essere costretta in altre tipologie giuridiche. In
base al disegno di legge n. 7570, un socio che sceglie
l'opzione di lavoro subordinato può avvalersi delle norme
dello statuto dei lavoratori con l'esclusione dell'articolo 18
in un solo caso. Se facciamo allora l'esempio del socio che fa
parte del consiglio di amministrazione, potrebbe verificarsi
una situazione paradossale quando lo stesso partecipi al
mattino al consiglio di amministrazione e al pomeriggio alle
rappresentanze sindacali unitarie, facendosi portatore in
ciascuno di questi incontri di interessi contrapposti: cambia
cappello e sostiene interessi contrapposti!
Il disegno di legge n. 7570 toglie poi alle cooperative la
capacità di autogestirsi. In base all'articolo 1 è concesso
stabilire l'organizzazione del lavoro dei soci in base ad un
regolamento interno; tuttavia, gli articoli successivi
impongono buona parte del contenuto organizzativo. L'articolo
2 determina i diritti individuali e collettivi identificabili
in quelli dello statuto dei lavoratori. L'articolo 3
stabilisce il trattamento economico, che non può essere
inferiore al minimo delle contrattazioni collettive nazionali
del settore e, comunque, ogni ulteriore maggiorazione deve
essere conferita con le modalità indicate nel secondo comma.
In base all'articolo 6, ogni regolamento deve contenere ben
sei obblighi, specificati nelle lettere sottoindicate, dalla
a) alla f). Resta da chiedersi che forma di
autonomia rimanga ad ogni cooperativa, posto che i cardini del
regolamento sono già contenuti nella legge.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PIERLUIGI PETRINI
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