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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


195055
STA0872-0028
Somm. e Sten. d'Aula n. 872 del 7 marzo 2001 (STA13-872)
(suddiviso in 800 Unità Documento)
Unità Documento n.28 (che inizia a pag.8 dello stampato)
(il TITOLO si trova nell'Unità Documento n.18)
SEGUITO DISCUSSIONE: C7570; C5240. ...(Esame dell'articolo 1 - A.C. 7570) LAVASS
...SEGUITO DISCUSSIONE: C7570; C5240. ...(Esame dell'articolo 1 - A.C. 7570)
PIETRO ARMANI.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PIERLUIGI PETRINI
ZZSTA ZZRES ZZSTA070301 ZZSTA010307 ZZSTA000301 ZZSTA000001 ZZSTA872 ZZCAPRE ZZ13 ZZDI ZZLL
    PIETRO ARMANI.  Signor Presidente, il collega Lo Presti mi
  ha evitato di fare un'analisi puntuale del provvedimento in
  esame, il cui iter parlamentare è stato
 
                               Pag. 9
 
  molto lungo.  Vorrei ricordare, infatti, che l'XI Commissione
  del Senato lo ha approvato nell'autunno del 1999; adesso si ha
  una gran fretta di approvarlo  in limine mortis  di questa
  legislatura, ma non si capisce la ragione di questa fretta,
  visto che il Senato lo ha tenuto in caldo per tanto tempo!
     L'onorevole Lo Presti ha analizzato analiticamente le
  distorsioni di questo provvedimento; io mi limiterò
  semplicemente ad analizzare gli elementi di originalità della
  figura del socio lavoratore da un punto di vista generale.
     La società cooperativa si distingue dalle altre società
  per lo scopo mutualistico.  Nelle cooperative di lavoro lo
  scopo mutualistico è quello di ricercare vantaggi a favore dei
  soci attraverso lo svolgimento di un'attività economica.  Nelle
  cooperative sociali - che sono quelle nelle quali il principio
  mutualistico è particolarmente presente - lo scopo è indicato
  nell'articolo 1 della legge n. 381 del 1991.  Ecco perché la
  motivazione è fondamentale per un socio di cooperativa
  sociale: non ci sono solo lavoro e soldi, ma realizzazione di
  scopo mutualistico attraverso il lavoro; ecco perché gli
  amministratori, nella relazione al bilancio, devono indicare i
  criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento
  dello scopo mutualistico statutario.
     Il lavoro del socio di una cooperativa, svolto in
  conformità alle previsioni del patto sociale e alle finalità
  istituzionali della società, non si può ridurre allo schema
  del rapporto di lavoro subordinato, sia perché costituisce
  l'adempimento del contratto di società, oggetto del quale è
  proprio l'esercizio in comune dell'impresa societaria per
  scopo mutualistico, sia perché non è riconducibile a due
  distinti centri d'interesse.
     Esiste una serie di elementi che determinano l'originalità
  del socio lavoratore e lo contraddistingue sia dal lavoro
  subordinato che dal lavoro autonomo.  In primo luogo, vi è
  l'ammissione alla cooperativa con delibera del consiglio di
  amministrazione e non l'assunzione; in secondo luogo, vi è
  l'esclusione e non il licenziamento; in terzo luogo, manca un
  diritto alla retribuzione: il socio dà un apporto lavorativo
  come forma di apporto sociale e riceve una partecipazione agli
  utili in proporzione all'attività prestata.  Nei regolamenti vi
  sono diverse forme di regolazione della remunerazione:
  riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro e
  disciplina completamente originale; inoltre, i soci non
  vengono computati per istituti giuridici (tutela reale
  obbligatoria; disabili e così via); vi sono poi vincoli o
  prescrizioni di comportamento, ma la fonte non è la
  subordinazione bensì l'autoregolamentazione.  E ancora, vi è
  partecipazione al capitale sociale con conseguente
  acquisizione di partecipazione alla vita sociale con voto
  nelle assemblee.  Infine, vi è il potere di ispezione al libro
  soci; libro assemblee e libro consiglio di amministrazione.
     Tuttavia, una recente tendenza porta a parificare la
  figura del socio a quella del lavoratore dipendente,
  estendendo alla prima istituti giuridici tipici della seconda:
  mobilità, fondo di garanzia, indennità di disoccupazione,
  contratto di formazione lavoro, contratto  part-time,
  competenza processuale.  Ma se è necessaria un'estensione,
  allora significa che le due figure non sono identiche!
     Sulla base di queste premesse, è difficile da comprendere
  la scelta dell'attuale legislatore attraverso l'atto Camera n.
  7570, che vuole necessariamente creare un rapporto di lavoro
  autonomo o subordinato accanto a quello associativo.  Com'è
  possibile che la stessa persona nello stesso tempo decida e
  subisca una determinazione?  Quale dipendente può visionare la
  contabilità dell'azienda?  Quale dipendente può scegliere il
  suo capo?  Come può partecipare alla realizzazione dello scopo
  mutualistico se deve subire le decisioni altrui?  Il disegno di
  legge n. 7570 parla di due rapporti paralleli: quello
  associativo e quello lavorativo, che può essere subordinato,
  parasubordinato, o autonomo o in qualsiasi altra forma idonea
  a raggiungere lo scopo sociale.  C'è quindi un'evidente
  contraddizione: la figura del socio lavoratore è una figura
  unica e originale, che
 
                              Pag. 10
 
  non può essere costretta in altre tipologie giuridiche.  In
  base al disegno di legge n. 7570, un socio che sceglie
  l'opzione di lavoro subordinato può avvalersi delle norme
  dello statuto dei lavoratori con l'esclusione dell'articolo 18
  in un solo caso.  Se facciamo allora l'esempio del socio che fa
  parte del consiglio di amministrazione, potrebbe verificarsi
  una situazione paradossale quando lo stesso partecipi al
  mattino al consiglio di amministrazione e al pomeriggio alle
  rappresentanze sindacali unitarie, facendosi portatore in
  ciascuno di questi incontri di interessi contrapposti: cambia
  cappello e sostiene interessi contrapposti!
     Il disegno di legge n. 7570 toglie poi alle cooperative la
  capacità di autogestirsi.  In base all'articolo 1 è concesso
  stabilire l'organizzazione del lavoro dei soci in base ad un
  regolamento interno; tuttavia, gli articoli successivi
  impongono buona parte del contenuto organizzativo.  L'articolo
  2 determina i diritti individuali e collettivi identificabili
  in quelli dello statuto dei lavoratori.  L'articolo 3
  stabilisce il trattamento economico, che non può essere
  inferiore al minimo delle contrattazioni collettive nazionali
  del settore e, comunque, ogni ulteriore maggiorazione deve
  essere conferita con le modalità indicate nel secondo comma.
  In base all'articolo 6, ogni regolamento deve contenere ben
  sei obblighi, specificati nelle lettere sottoindicate, dalla
  a)  alla  f).  Resta da chiedersi che forma di
  autonomia rimanga ad ogni cooperativa, posto che i cardini del
  regolamento sono già contenuti nella legge.
 
                PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
                      PIERLUIGI PETRINI
 
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