| EMILIO DELBONO, Relatore. Si tratta ovviamente di un
punto che potrebbe creare qualche apprensione. In realtà,
questa legge disciplina in generale il rapporto tra il socio e
la cooperativa quando il socio presta un'attività lavorativa.
Nelle cooperative sociali, sia di tipo A che di tipo B, cioè
quelle di inserimento lavorativo, ovviamente il rapporto è una
prestazione di lavoro e la legge non interviene né abrogando
né comprimendo la legislazione ad hoc esistente in
materia di cooperazione sociale, cioè la legge n. 381 del
1991, né tantomeno interviene nel merito, perché, nonostante
quanto si è detto in precedenza, la legge fa riferimento alla
contrattazione collettiva. La contrattazione collettiva esiste
nella cooperazione sociale e prevede, appunto, per la
cooperazione sociale una disciplina assolutamente particolare:
pensate al salario di ingresso, ai trattamenti minimi, che
tengono conto dei soci lavoratori cosiddetti normodotati e dei
soci lavoratori svantaggiati, come prevede la legge n. 381 del
1991. Questa legge non incide in alcun modo su quanto già
accade in termini di contrattazione collettiva e per quanto
riguarda la materia disciplinata dalla legge n. 381. Non
esiste alcun rischio in tale direzione, per cui l'emendamento
è da definirsi assolutamente specioso.
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