| ANTONINO LO PRESTI. Signor Presidente, nel corso di uno
dei miei interventi ho definito l'articolo 3 una norma
ingannatrice: ebbene, essa non è soltanto ingannatrice, ma
anche molto pericolosa. Prevedere, infatti, un trattamento
economico complessivo - poi tornerò su quest'ultimo termine -
non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi non
significa in concreto offrire un trattamento uguale a quello
previsto dai contratti collettivi. Qui sta l'inganno, che può
portare, e sicuramente porterà, a situazioni di gravissima
disparità di trattamento, all'interno delle cooperative, tra i
soci lavoratori. Nell'espressione "trattamento economico
complessivo", infatti, si nasconde una serie di insidie e di
emolumenti che possono sfuggire, e sicuramente sfuggiranno,
alla contrattazione collettiva e che andranno anche a falsare
il rapporto di concorrenza tra le diverse cooperative. Ci
saranno, infatti, cooperative che applicheranno i contratti
collettivi ed altre che applicheranno i minimi previsti dai
contratti collettivi, ma con un trattamento complessivo
diverso, trovandosi evidentemente al riparo dalla legislazione
previdenziale ed in una posizione di vantaggio nel rapporto di
concorrenza con le altre cooperative.
Ecco perché l'emendamento 3.18, nella sua semplicità, che
dovrebbe caratterizzare tutte le norme di legge che questo
Parlamento vara, dispone con chiarezza che sono applicabili i
contratti collettivi, punto e basta. Non c'è bisogno di
ricorrere a questo artificio che crea ulteriori confusioni,
apre spazi enormi e rende
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possibili vere e proprie truffe ai danni degli stessi
lavoratori, ma soprattutto ai danni di un sistema che vedrebbe
alterate le regole fondamentali della concorrenza.
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