| MARIO ALBERTO TABORELLI. Signor Presidente, il secondo
comma dell'articolo 4 è un esempio di scuola di come questa
legge definisca in modo ambiguo e confuso il ruolo del socio
lavoratore. Se nella situazione italiana le cooperative
fossero realmente basate sul principio della mutualità - come
avviene in realtà soltanto in una parte di esse, probabilmente
minoritaria -, il socio lavoratore avrebbe un ruolo assai più
simile a quello dell'imprenditore che a quello del dipendente;
sarebbe, anzi, un imprenditore a tutti gli effetti, anche se
con un ruolo e caratteristiche per molti aspetti particolari.
Questa condizione implicherebbe una partecipazione attiva al
rischio di impresa e, quindi, attraverso meccanismi assai
agili, agli utili ma, ovviamente, anche alle eventuali
perdite. La previsione contenuta nel comma di cui chiediamo
l'abrogazione fissa in modo estremamente burocratico i margini
di fluttuazione rispetto alla contrattazione collettiva
nazionale del settore con criteri che fanno pensare piuttosto
ad un sistema di incentivi aziendali, di partecipazione dei
dipendenti agli utili dell'impresa, che non al ruolo specifico
di imprenditore-lavoratore caratteristico, invece, del socio
della cooperativa. Per tali motivi, signor Presidente, abbiamo
presentato questo emendamento soppressivo del comma 2
dell'articolo 3.
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