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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


195352
STA0872-0325
Somm. e Sten. d'Aula n. 872 del 7 marzo 2001 (STA13-872)
(suddiviso in 800 Unità Documento)
Unità Documento n.325 (che inizia a pag.63 dello stampato)
(il TITOLO si trova nell'Unità Documento n.18)
SEGUITO DISCUSSIONE: C7570; C5240. ...(Esame dell'articolo 6 - A.C. 7570) LAVASS
...SEGUITO DISCUSSIONE: C7570; C5240. ...(Esame dell'articolo 6 - A.C. 7570)
EMILIO DELBONO, Relatore.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE (ORE 15,34)
ZZSTA ZZRES ZZSTA070301 ZZSTA010307 ZZSTA000301 ZZSTA000001 ZZSTA872 ZZ13 ZZDI ZZLL
    EMILIO DELBONO,  Relatore.  Signor Presidente,
  colleghi, colgo l'occasione per puntualizzare che, nel corso
  della parte antimeridiana e della ripresa pomeridiana della
  seduta di oggi, l'opposizione ha presentato emendamenti del
  tutto contraddittori; questa è anche l'occasione per dire come
  molti interventi siano stati assolutamente strumentali.
     Nell'opposizione convivono due anime diametralmente
  opposte, una delle quali spinge non solo per schiacciare la
  figura del socio lavoratore su quella del lavoratore
  dipendente, ma anche per annullare la presenza delle
  cooperative come realtà assolutamente autonoma nel panorama
  economico italiano.  Infatti, anche questa mattina, in diversi
  interventi si è registrata la volontà continua e pervicace di
  individuare nelle cooperative soggetti che fanno, tra
  virgolette, concorrenza sleale.  Al contrario, proprio questo
  provvedimento tende a mettere alcuni paletti chiari che vorrei
  richiamare rapidamente.
     Il primo: non è in alcun modo oggetto di violenza né di
  compressione l'autonomia dei soci nella cooperativa come
  imprenditori di se stessi; anzi, il testo predisposto dalla
  commissione Zamagni (soprattutto su questa parte il
  provvedimento non è stato in alcun modo modificato dal Senato)
  prevede la distinzione tra rapporto associativo e rapporto di
  lavoro proprio per sottolineare che, in qualche modo, si
  tratta di due rapporti, di due vincoli, di due contratti del
  tutto distinti, che caratterizzano ulteriormente l'anomalia,
  l'atipicità positiva delle cooperative.
     Il secondo elemento: rispetto ad una giurisprudenza che
  sta andando in tutt'altra direzione (che è penalizzante per il
  movimento cooperativo), i rapporti di lavoro che si possono
  stipulare tra cooperative e socio non sono solo quelli di
  lavoro subordinato, ma anche quelli autonomi e quelli di
  collaborazione coordinata e continuativa, nonché altre forme.
  Chi decide al riguardo?  Addirittura il regolamento dei soci!
  Nella sostanza, quindi, è l'assemblea dei soci che insieme
 
                              Pag. 64
 
  disciplina in un apposito regolamento le modalità attraverso
  le quali si stipulano i rapporti di lavoro.
     Il terzo elemento importantissimo: il disegno di legge fa
  riferimento all'autonomia delle parti sociali e alla
  contrattazione collettiva; e l'unico riferimento stabile è il
  trattamento minimo previsto dalla contrattazione collettiva
  perché tutti i trattamenti integrativi - anche di natura
  economica - sono stabiliti dai soci nell'apposito regolamento
  e previsti in un'assemblea dei soci.
 
DATA=010307 FASCID=STA13-872 TIPOSTA=STA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0872 TOTPAG=0307 TOTDOC=0800 NDOC=0325 TIPDOC=O DOCTIT=0018 COMM= DI PAGINIZ=0087 RIGINIZ=038 PAGFIN=0088 RIGFIN=010 UPAG=NO PAGEIN=63 PAGEFIN=64 SORTRES=0103073 SORTDDL= FASCIDC=13STA 00872 SORTNAV=5³103072 00872 200000 ZZSTA872 NDOC0325 TIPDOCO DOCTIT0018 NDOC0018



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