| EMILIO DELBONO, Relatore. Signor Presidente,
colleghi, colgo l'occasione per puntualizzare che, nel corso
della parte antimeridiana e della ripresa pomeridiana della
seduta di oggi, l'opposizione ha presentato emendamenti del
tutto contraddittori; questa è anche l'occasione per dire come
molti interventi siano stati assolutamente strumentali.
Nell'opposizione convivono due anime diametralmente
opposte, una delle quali spinge non solo per schiacciare la
figura del socio lavoratore su quella del lavoratore
dipendente, ma anche per annullare la presenza delle
cooperative come realtà assolutamente autonoma nel panorama
economico italiano. Infatti, anche questa mattina, in diversi
interventi si è registrata la volontà continua e pervicace di
individuare nelle cooperative soggetti che fanno, tra
virgolette, concorrenza sleale. Al contrario, proprio questo
provvedimento tende a mettere alcuni paletti chiari che vorrei
richiamare rapidamente.
Il primo: non è in alcun modo oggetto di violenza né di
compressione l'autonomia dei soci nella cooperativa come
imprenditori di se stessi; anzi, il testo predisposto dalla
commissione Zamagni (soprattutto su questa parte il
provvedimento non è stato in alcun modo modificato dal Senato)
prevede la distinzione tra rapporto associativo e rapporto di
lavoro proprio per sottolineare che, in qualche modo, si
tratta di due rapporti, di due vincoli, di due contratti del
tutto distinti, che caratterizzano ulteriormente l'anomalia,
l'atipicità positiva delle cooperative.
Il secondo elemento: rispetto ad una giurisprudenza che
sta andando in tutt'altra direzione (che è penalizzante per il
movimento cooperativo), i rapporti di lavoro che si possono
stipulare tra cooperative e socio non sono solo quelli di
lavoro subordinato, ma anche quelli autonomi e quelli di
collaborazione coordinata e continuativa, nonché altre forme.
Chi decide al riguardo? Addirittura il regolamento dei soci!
Nella sostanza, quindi, è l'assemblea dei soci che insieme
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disciplina in un apposito regolamento le modalità attraverso
le quali si stipulano i rapporti di lavoro.
Il terzo elemento importantissimo: il disegno di legge fa
riferimento all'autonomia delle parti sociali e alla
contrattazione collettiva; e l'unico riferimento stabile è il
trattamento minimo previsto dalla contrattazione collettiva
perché tutti i trattamenti integrativi - anche di natura
economica - sono stabiliti dai soci nell'apposito regolamento
e previsti in un'assemblea dei soci.
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