| LUIGI OLIVIERI. Signor Presidente, vorrei sottolineare a
titolo personale i motivi per i quali aderisco a questo
provvedimento legislativo e voterò con convinzione a
favore.
Come i colleghi sanno, giunge al termine un lungo lavoro,
che ha fatto proprie le conclusioni della commissione
incaricata di predisporre l'inquadramento legislativo della
figura del socio lavoratore di cooperative di lavoro, la
cosiddetta commissione Zamagni, che ha svolto un lavoro
pregevole, presentando al Senato un disegno di legge e in quel
contesto, con i problemi che tutti conosciamo, siamo riusciti
a giungere all'articolato sul quale oggi ci esprimiamo.
Certo si poteva fare qualcosa di più e forse anche di
meglio. Giustamente lei prima ha ricordato l'osservazione
fatta da alcuni colleghi in merito al fatto che il
provvedimento sia blindato. Il provvedimento è blindato perché
siamo alla fine della legislatura ed era importante che anche
per questo settore così rilevante del contesto economico e
sociale del nostro paese vi fosse una legislazione moderna,
all'altezza dei tempi e degli scopi e soprattutto conforme al
mandato che il
Pag. 88
mondo cooperativo dà al settore per lo svolgimento della
propria attività.
Voglio ricordare brevemente, come hanno già fatto altri
colleghi, il percorso di questo provvedimento legislativo ed i
suoi contenuti. Nell'articolo 1 si inquadra il socio
lavoratore. Il testo che fra poco voteremo si basa sulla
distinzione tra il rapporto associativo e il rapporto di
lavoro instaurato all'atto dell'adesione o successivamente tra
il socio e la cooperativa. Il rapporto di lavoro, d'altra
parte, può assumere la forma del lavoro subordinato, del
lavoro autonomo o qualsiasi altra forma, ivi compresi i
rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.
L'articolo 2 definisce le fondamentali normative
lavoristiche applicabili al socio lavoratore, distinguendo tra
socio con rapporto di lavoro subordinato e socio con altro
tipo di rapporto di lavoro. L'articolo 3 specifica che il
trattamento economico del socio deve essere proporzionato alla
quantità e alla qualità del lavoro svolto e non può essere
inferiore se titolare di un rapporto di lavoro subordinato.
L'articolo 4 richiama la differenza dal punto di vista dei
contributi previdenziali tra i soci lavoratori e specifica che
ai medesimi si applica la disciplina prevista per il tipo di
rapporto di lavoro instaurato con la cooperativa. L'articolo 5
estende ai crediti retributivi dei soci lavoratori il diritto
di privilegio generale sui beni immobili di cui all'articolo
2751- bis, n. 1, del codice civile. L'articolo 6 prevede
che le cooperative definiscano, entro nove mesi dall'entrata
in vigore della legge, un regolamento sulla tipologia di
rapporti da instaurare con i soci lavoratori, approvato
dall'Assemblea e depositato presso la direzione provinciale
del lavoro competente per territorio.
L'articolo 7 conferisce al Governo una delega molto
importante da esercitarsi entro sei mesi dall'entrata in
vigore della legge per il riordino della normativa relativa
alla vigilanza in materia di cooperazione, che è riservata
alla competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma
3, lettera r), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Abbiamo di fronte a noi una buona legge, anche se ancora
perfettibile. Le modifiche potranno essere apportate nella XIV
legislatura ma sono convinto che oggi il Parlamento stia
facendo una cosa giusta attesa da molti anni dal mondo della
cooperazione. Anche per questo motivo voterò convintamente a
favore del provvedimento (Applausi dei deputati del gruppo
dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).
| |