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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


195591
STA0872-0564
Somm. e Sten. d'Aula n. 872 del 7 marzo 2001 (STA13-872)
(suddiviso in 800 Unità Documento)
Unità Documento n.564 (che inizia a pag.102 dello stampato)
(il TITOLO si trova nell'Unità Documento n.531)
SEGUITO DISCUSSIONE: C7351. ...(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 7351) LAVASS
...SEGUITO DISCUSSIONE: C7351. ...(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 7351)
ANTONIO PEPE.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE (ORE 15,34)
ZZSTA ZZRES ZZSTA070301 ZZSTA010307 ZZSTA000301 ZZSTA000001 ZZSTA872 ZZ13 ZZDI ZZLL
    ANTONIO PEPE.  Signor Presidente, il gruppo di Alleanza
  nazionale si asterrà nella votazione finale sul provvedimento,
  che affronta una materia sulla quale il Governo ha più volte
  impegnato, dal 1996 ad oggi, il Parlamento con una serie di
  proposte, tutte definite dal Governo e dalla maggioranza
  risolutive ma nessuna dimostratasi, all'atto pratico,
  efficace, con evidente danno per il patrimonio pubblico dello
  Stato.  Sono infatti note - lo ricordavamo anche ieri,
  esaminando un provvedimento analogo - le difficoltà della
  pubblica amministrazione nel gestire dal centro il patrimonio
  immobiliare in maniera soddisfacente e razionale.  I beni
  demaniali sono spesso abbandonati, si trovano in stato di
  degrado, sono oggetto di speculazione.
 
                              Pag. 103
 
     Lo Stato, evidentemente, non può gestire dal centro il suo
  patrimonio su tutto il territorio nazionale e deve favorire il
  decentramento, dando fiducia agli enti locali.  Avremmo voluto,
  però, un provvedimento più preciso, più completo, anche perché
  va ricordato che tutti i provvedimenti in materia succedutisi
  in questi anni non hanno prodotto gli effetti sperati: per
  tutti, ricordo l'articolo 19 della legge n. 448 del 1998, che
  il provvedimento in esame modifica.  Ritengo che profili di
  incertezza giuridica siano presenti nell'articolo 1 del testo,
  specie per quanto attiene al processo costitutivo della
  società che diverrà titolare dei beni interessati al progetto
  di valorizzazione ed utilizzo.  Questi dubbi li abbiamo
  espressi in Commissione, per cui non voglio ripetermi:
  certamente non è chiaro come avvenga il processo costitutivo
  della società, con il quale si attribuisce ai comuni il 51 per
  cento del capitale sociale, considerando che esso è costituito
  dal solo valore venale dei beni conferiti dallo Stato (il
  comune non versa niente).
     Non è chiaro cosa avverrà di questa società quando, se il
  processo non verrà realizzato nei tempi previsti, lo Stato
  ritornerà proprietario degli stessi beni e si dovrà addivenire
  alla liquidazione, nell'ambito della quale non saranno
  tutelati i terzi che nel frattempo abbiano investito nella
  società.  Ecco perché il nostro gruppo si asterrà nella
  votazione finale: per questi profili di incertezza, rispetto
  ai quali ci riserviamo di verificare nel tempo lo stato di
  attuazione del processo di dismissione che seguirà se il
  disegno di legge in esame diventerà operativo.  Voglio
  ricordare, però, anche alcuni aspetti positivi che sono
  contenuti nell'articolo 2 del provvedimento, in particolare
  nella parte che prevede un trasferimento gratuito alle
  università statali dei beni utilizzati dalle stesse università
  per necessità istituzionali: si darà così alle università la
  possibilità di gestire direttamente i beni e quindi di
  intervenire celermente per un più razionale utilizzo degli
  stessi.
     Analogamente, è positivo il comma 4 dell'articolo 2, che
  risolve un problema in materia di riscatto degli alloggi di
  edilizia residenziale pubblica: si discuteva da tempo se il
  diritto al riscatto fosse trasmissibile o meno agli eredi; il
  provvedimento in esame, con una norma interpretativa, risolve
  il problema dando agli eredi la possibilità di riscattare gli
  alloggi.  Si va quindi nel senso di riconoscere la
  trasmissibilità agli eredi del diritto al riscatto.  E' inoltre
  da giudicare positivamente il comma 5, che finalmente
  stabilisce che i beni immobili appartenenti allo Stato adibiti
  a luoghi di culto, in uso agli enti ecclesiastici, siano agli
  stessi enti concessi gratuitamente: è una previsione giusta;
  si tratta di beni che spesso sono solo sulla carta dello Stato
  e di fatto sono stati spesso costruiti dagli stessi enti
  religiosi o che in passato erano di loro proprietà, per cui è
  un atto di giustizia.  Ci asterremo pertanto nella votazione
  finale, in particolare a causa delle nostre perplessità
  sull'articolo 1.
 
DATA=010307 FASCID=STA13-872 TIPOSTA=STA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0872 TOTPAG=0307 TOTDOC=0800 NDOC=0564 TIPDOC=O DOCTIT=0531 COMM= DI PAGINIZ=0126 RIGINIZ=054 PAGFIN=0127 RIGFIN=055 UPAG=NO PAGEIN=102 PAGEFIN=103 SORTRES=0103073 SORTDDL= FASCIDC=13STA 00872 SORTNAV=5³103072 00872 200000 ZZSTA872 NDOC0564 TIPDOCO DOCTIT0531 NDOC0531



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