| ANTONIO PEPE. Signor Presidente, il gruppo di Alleanza
nazionale si asterrà nella votazione finale sul provvedimento,
che affronta una materia sulla quale il Governo ha più volte
impegnato, dal 1996 ad oggi, il Parlamento con una serie di
proposte, tutte definite dal Governo e dalla maggioranza
risolutive ma nessuna dimostratasi, all'atto pratico,
efficace, con evidente danno per il patrimonio pubblico dello
Stato. Sono infatti note - lo ricordavamo anche ieri,
esaminando un provvedimento analogo - le difficoltà della
pubblica amministrazione nel gestire dal centro il patrimonio
immobiliare in maniera soddisfacente e razionale. I beni
demaniali sono spesso abbandonati, si trovano in stato di
degrado, sono oggetto di speculazione.
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Lo Stato, evidentemente, non può gestire dal centro il suo
patrimonio su tutto il territorio nazionale e deve favorire il
decentramento, dando fiducia agli enti locali. Avremmo voluto,
però, un provvedimento più preciso, più completo, anche perché
va ricordato che tutti i provvedimenti in materia succedutisi
in questi anni non hanno prodotto gli effetti sperati: per
tutti, ricordo l'articolo 19 della legge n. 448 del 1998, che
il provvedimento in esame modifica. Ritengo che profili di
incertezza giuridica siano presenti nell'articolo 1 del testo,
specie per quanto attiene al processo costitutivo della
società che diverrà titolare dei beni interessati al progetto
di valorizzazione ed utilizzo. Questi dubbi li abbiamo
espressi in Commissione, per cui non voglio ripetermi:
certamente non è chiaro come avvenga il processo costitutivo
della società, con il quale si attribuisce ai comuni il 51 per
cento del capitale sociale, considerando che esso è costituito
dal solo valore venale dei beni conferiti dallo Stato (il
comune non versa niente).
Non è chiaro cosa avverrà di questa società quando, se il
processo non verrà realizzato nei tempi previsti, lo Stato
ritornerà proprietario degli stessi beni e si dovrà addivenire
alla liquidazione, nell'ambito della quale non saranno
tutelati i terzi che nel frattempo abbiano investito nella
società. Ecco perché il nostro gruppo si asterrà nella
votazione finale: per questi profili di incertezza, rispetto
ai quali ci riserviamo di verificare nel tempo lo stato di
attuazione del processo di dismissione che seguirà se il
disegno di legge in esame diventerà operativo. Voglio
ricordare, però, anche alcuni aspetti positivi che sono
contenuti nell'articolo 2 del provvedimento, in particolare
nella parte che prevede un trasferimento gratuito alle
università statali dei beni utilizzati dalle stesse università
per necessità istituzionali: si darà così alle università la
possibilità di gestire direttamente i beni e quindi di
intervenire celermente per un più razionale utilizzo degli
stessi.
Analogamente, è positivo il comma 4 dell'articolo 2, che
risolve un problema in materia di riscatto degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica: si discuteva da tempo se il
diritto al riscatto fosse trasmissibile o meno agli eredi; il
provvedimento in esame, con una norma interpretativa, risolve
il problema dando agli eredi la possibilità di riscattare gli
alloggi. Si va quindi nel senso di riconoscere la
trasmissibilità agli eredi del diritto al riscatto. E' inoltre
da giudicare positivamente il comma 5, che finalmente
stabilisce che i beni immobili appartenenti allo Stato adibiti
a luoghi di culto, in uso agli enti ecclesiastici, siano agli
stessi enti concessi gratuitamente: è una previsione giusta;
si tratta di beni che spesso sono solo sulla carta dello Stato
e di fatto sono stati spesso costruiti dagli stessi enti
religiosi o che in passato erano di loro proprietà, per cui è
un atto di giustizia. Ci asterremo pertanto nella votazione
finale, in particolare a causa delle nostre perplessità
sull'articolo 1.
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