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GIANPAOLO DOZZO. Per quanto riguarda l'emendamento 1.18,
ricordo che il comma 8 prevede che le regioni e le province
autonome possono disporre eventuali, ulteriori misure. Cosa
intendiamo per "misure"? Intendiamo, forse ulteriori indennità
o, invece, ulteriori restrizioni? Il termine "misure",
infatti, vuol dire tutto e niente: non è specificato quale
tipo di misure ed a favore di chi si vogliano assumere,
adottando una espressione generica che lascia spazio a
tantissime interpretazioni. Se, ad esempio, una regione
volesse adottare misure ulteriormente restrittive, in base a
questa norma potrebbe farlo.
Pertanto, signor Presidente, noi abbiamo presentato
l'emendamento 1.18, per prevedere innanzitutto che le misure
debbano essere "a favore sia degli allevatori sia dei soggetti
che materialmente operano la distruzione" e non genericamente
a favore di quelli che sono autorizzati: la distruzione va
materialmente effettuata. Ho la netta impressione che da
questo punto di vista non si faranno passi in avanti, ma
lasciando il comma 8 così com'è si avranno ampie
interpretazioni e non vorrei che, un domani, qualcuno ponesse
ulteriori restrizioni.
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