| Onorevoli Colleghi! - L'articolo 44 della legge 22
febbraio 1994, n. 146 (legge comunitaria per il 1993), che ha
modificato l'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580,
specifica che il pane ottenuto mediante completamento di
cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, "deve
essere distribuito e messo in vendita, previo confezionamento
ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla
normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in
comparti separati dal pane fresco e con le necessarie
indicazioni per informare il consumatore sulla natura del
prodotto".
L'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, in attuazione delle
direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE, concernenti
l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti
alimentari, definisce il prodotto alimentare preconfezionato
"l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale
al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto
alimentare e dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di
essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da
tale imballaggio, ma comunque in modo che il contenuto non
possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o
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alterata". E' evidente che il prodotto preconfezionato è ben
distinto dal prodotto alimentare preincartato, definito alla
lettera d) del medesimo comma 2 dell'articolo 1 "unità
di vendita costituita da un prodotto alimentare e
dall'involucro nel quale è stato posto o avvolto negli
esercizi di vendita".
Una circolare inviata in data 30 maggio 1995 a tutti gli
uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato dal
direttore generale della produzione industriale del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato in merito
alla commercializzazione del pane precotto surgelato,
stabilisce che con l'espressione "previo confezionamento" di
cui all'articolo 14 della legge 580 del 1967, e successive
modificazioni, deve intendersi "l'uso di sacchetti preparati
con materiale che consente al pane di respirare" e dopo avere
specificato che "i predetti sacchetti dovranno riportare le
seguenti diciture: ingredienti, ditta produttrice e/o
confezionatrice, sede dello stabilimento di produzione e
provenienza da pane precotto e surgelato, data di scadenza"
paradossalmente afferma che "il prodotto può essere inserito
nel sacchetto anche al momento della vendita".
La circolare in questione, che consente che il pane
precotto surgelato può essere preincartato, si configura come
un'aperta violazione del citato articolo 14 della legge n.
580 del 1967, che prevede per il pane precotto surgelato il
preconfezionamento, del quale dà una precisa definizione
l'articolo 1, comma 2, lettera b) del citato decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109. La distinzione tra
prodotto alimentare preconfezionato e preincartato è di
fondamentale rilievo per la tutela del consumatore: non si può
consentire che un prodotto come il pane precotto surgelato
distribuito e messo in vendita a norma di legge "previo
confezionamento ed etichettatura" (per specificare, tra
l'altro, la natura di prodotto surgelato e la data di
scadenza) sia "inserito nel sacchetto anche al momento della
vendita".
Per evitare ambiguità che possono mettere in pericolo la
salute dei consumatori e creare distorsioni nella produzione e
nella commercializzazione di un prodotto di primaria
importanza come il pane, la presente proposta di legge
interviene per chiarire con un'interpretazione autentica il
significato da attribuire al testo legislativo.
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