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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1967
DDL0120-0002
Progetto di legge Camera n. 120 - testo presentato - (DDL13-120)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C120. TESTIPDL
...C120.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC120 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - L'articolo 44 della legge 22
  febbraio 1994, n.  146 (legge comunitaria per il 1993), che ha
  modificato l'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n.  580,
  specifica che il pane ottenuto mediante completamento di
  cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, "deve
  essere distribuito e messo in vendita, previo confezionamento
  ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla
  normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in
  comparti separati dal pane fresco e con le necessarie
  indicazioni per informare il consumatore sulla natura del
  prodotto".
     L'articolo 1, comma 2, lettera  b)  del decreto
  legislativo 27 gennaio 1992, n.  109, in attuazione delle
  direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE, concernenti
  l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti
  alimentari, definisce il prodotto alimentare preconfezionato
  "l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale
  al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto
  alimentare e dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di
  essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da
  tale imballaggio, ma comunque in modo che il contenuto non
  possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o
 
                               Pag. 2
 
  alterata".  E' evidente che il prodotto preconfezionato è ben
  distinto dal prodotto alimentare preincartato, definito alla
  lettera  d)  del medesimo comma 2 dell'articolo 1 "unità
  di vendita costituita da un prodotto alimentare e
  dall'involucro nel quale è stato posto o avvolto negli
  esercizi di vendita".
     Una circolare inviata in data 30 maggio 1995 a tutti gli
  uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato dal
  direttore generale della produzione industriale del Ministero
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato in merito
  alla commercializzazione del pane precotto surgelato,
  stabilisce che con l'espressione "previo confezionamento" di
  cui all'articolo 14 della legge 580 del 1967, e successive
  modificazioni, deve intendersi "l'uso di sacchetti preparati
  con materiale che consente al pane di respirare" e dopo avere
  specificato che "i predetti sacchetti dovranno riportare le
  seguenti diciture: ingredienti, ditta produttrice e/o
  confezionatrice, sede dello stabilimento di produzione e
  provenienza da pane precotto e surgelato, data di scadenza"
  paradossalmente afferma che "il prodotto può essere inserito
  nel sacchetto anche al momento della vendita".
     La circolare in questione, che consente che il pane
  precotto surgelato può essere preincartato, si configura come
  un'aperta violazione del citato articolo 14 della legge n.
  580 del 1967, che prevede per il pane precotto surgelato il
  preconfezionamento, del quale dà una precisa definizione
  l'articolo 1, comma 2, lettera  b)  del citato decreto
  legislativo 27 gennaio 1992, n.  109.  La distinzione tra
  prodotto alimentare preconfezionato e preincartato è di
  fondamentale rilievo per la tutela del consumatore: non si può
  consentire che un prodotto come il pane precotto surgelato
  distribuito e messo in vendita a norma di legge "previo
  confezionamento ed etichettatura" (per specificare, tra
  l'altro, la natura di prodotto surgelato e la data di
  scadenza) sia "inserito nel sacchetto anche al momento della
  vendita".
     Per evitare ambiguità che possono mettere in pericolo la
  salute dei consumatori e creare distorsioni nella produzione e
  nella commercializzazione di un prodotto di primaria
  importanza come il pane, la presente proposta di legge
  interviene per chiarire con un'interpretazione autentica il
  significato da attribuire al testo legislativo.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-120 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0120 TOTPAG=0003 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=016 PAGFIN=0002 RIGFIN=043 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=012000 00 FASCIDC=13DDL0120 SORTNAV=0012000 000 00000 ZZDDLC120 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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