| 1. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge 4 luglio 1967,
n. 580, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'articolo
44 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, le parole: "previo
confezionamento" si interpretano nel senso che il pane
ottenuto mediante completamento di cottura di pane
parzialmente cotto, surgelato o non, è un prodotto alimentare
preconfezionato ed è unità di vendita destinata ad essere
presentata come tale al consumatore ed alla collettività,
costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui
è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta
interamente o in parte da tale imballaggio ma comunque in modo
che il contenuto non possa essere modificato senza che la
confezione sia aperta o alterata, ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109.
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