| Onorevoli Deputati! - Il presente decreto-legge
ripropone, con le modificazioni apportate dall'Assemblea del
Senato della Repubblica, il contenuto del decreto-legge 8
gennaio 1996, n. 12, vertente sulla stessa materia, non
convertito per scadenza dei termini costituzionali.
Il provvedimento si compone di quattro articoli.
Con l'articolo 1 si intende sopperire ad una esigenza
urgente ed indifferibile per quanto concerne il termine per
l'attivazione della procedura prevista dall'articolo 57, comma
6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai fini
dell'attribuzione temporanea ai dipendenti pubblici di
mansioni superiori a quelle proprie della qualifica di
appartenenza.
Tale termine, originariamente stabilito al 30 giugno 1994,
è stato successivamente prorogato al 30 ottobre 1995 e poi al
31 marzo 1996 per consentire a ciascuna Amministrazione di
ridefinire, come stabilito dallo stesso articolo 57, gli
uffici e le piante organiche, anche allo scopo di eliminare o
ridurre a proporzioni strettamente necessarie il ricorso al
conferimento temporaneo di mansioni superiori.
Pag. 2
Tenuto conto che i complessi adempimenti amministrativi
non risultano tuttora completati e che è allo studio una
revisione della normativa prevista dal citato articolo 57, si
rende necessario un ulteriore breve differimento al 30 giugno
1996 dell'operatività della normativa medesima, anche allo
scopo di evitare le ripercussioni di carattere economico che
deriverebbero dalla applicazione del nuovo regime.
L'articolo 2 intende rimuovere alcune difficoltà
riscontrate nella gestione dell'accordo, previsto
dall'articolo 54 del decreto-legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, stipulato tra il Presidente del Consiglio dei ministri e
le confederazioni maggiormente rappresentative ai fini della
determinazione dei limiti massimi delle aspettative e dei
permessi sindacali nel settore pubblico.
In concreto, attraverso alcune modifiche ai commi 2, 3 e 5
dell'articolo 54 del decreto-legislativo n. 29 del 1993, viene
demandata alla stessa contrattazione la gestione dell'accordo
predetto, garantendo, in ogni caso, l'applicazione della legge
20 maggio 1970, n. 300, nota come "statuto dei lavoratori".
Le modifiche predette affidano quindi alle parti negoziali
e non più al Governo la ripartizione tra le confederazioni e
le organizzazioni sindacali delle quote temporali riguardanti
le aspettative e i permessi sindacali, nel vincolo globale
stabilito dalla legge e dal citato accordo.
L'articolo 3, al pari delle disposizioni previste nei
precedenti articoli, riveste un medesimo carattere di
necessità e d'urgenza per separare i compiti di gestione e di
indirizzo dalle attività di vigilanza e di amministrazione
delle spese di bilancio riguardanti il Centro di formazione e
studi - FORMEZ che si compendiano nel Dipartimento della
funzione pubblica, socio di maggioranza del Centro
predetto.
Ad evitare tale commistione, attraverso una modifica
normativa del comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo
3 aprile 1993, n. 96, viene previsto che il FORMEZ risponde
della propria attività al Ministro del bilancio e della
programmazione economica che provvede al suo assetto
attraverso l'utilizzazione delle disponibilità iscritte nei
pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa
della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'uopo versate
all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al medesimo
Ministero.
| |