| (Osservatori regionali sul turismo
e per la tutela dei diritti del turista).
1. Per assicurare il raggiungimento della finalità di cui
all'articolo 2, le regioni istituiscono con legge, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli
osservatori regionali sul turismo e per la tutela dei diritti
del turista.
2. Gli osservatori regionali di cui al comma 1 del
presente articolo operano sulla base di apposite convenzioni
con le aziende di promozione turistica di cui al primo comma
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dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, con gli
uffici ed i servizi regionali di statistica e con gli enti
regionali di studio e ricerca in campo economico e sociale.
Essi operano in collaborazione con gli enti pubblici di studio
e ricerca in campo economico e sociale, sulla base di una
convenzione tipo adottata dall'Ufficio di coordinamento di cui
al comma 3 del presente articolo, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è
istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, l'Ufficio di coordinamento nazionale
degli osservatori regionali di cui al comma 1, composto da un
rappresentante per ogni osservatorio regionale, scelto fra
quelli espressi dalle associazioni per la tutela dei diritti
dei consumatori e degli utenti, designato dal presidente della
giunta regionale. Tale organo coordina a livello nazionale gli
osservatori regionali.
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