| (Compiti degli osservatori regionali).
1. Gli osservatori regionali di cui all'articolo 3
svolgono i seguenti compiti:
a) forniscono alle associazioni per la tutela dei
diritti degli utenti e dei consumatori, in particolare a
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quelle che si occupano della tutela degli utenti dei servizi e
delle prestazioni turistiche, alle associazioni degli
imprenditori del settore turistico ed ai singoli operatori,
consigli e chiarimenti sull'applicazione delle leggi nazionali
e regionali del settore;
b) pubblicano annualmente un rapporto sul turismo
nella regione, con particolare riferimento all'attuazione
delle leggi regionali, soprattutto per quanto riguarda la
tutela dei diritti del consumatore e dell'utente dei servizi e
delle attività turistiche;
c) garantiscono l'accesso generalizzato ai dati
raccolti ed alle relative informazioni;
d) forniscono pareri sui prezzi dei servizi
turistici agli operatori del settore;
e) predispongono ed aggiornano la Carta dei
diritti del turista di cui all'articolo 6.
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