| (Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3
dell'articolo 3, pari a lire 600 milioni per l'anno 1996, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
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Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
2. All'onere relativo all'istituzione degli osservatori
regionali sul turismo e per la tutela dei diritti del turista
di cui all'articolo 3 provvedono le singole regioni a carico
dei rispettivi bilanci.
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