Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1990
DDL0124-0002
Progetto di legge Camera n. 124 - testo presentato - (DDL13-124)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C124. TESTIPDL
...C124.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC124 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - "e... se mi paia ch'egli non
  possegga virtù ma solo dica di possederla, io lo svergognerò
  dimostrandogli che le cose di maggior pregio egli tiene a vile
  e tiene in pregio le cose vili".
                           (Platone,  Apologia di Socrate).
     Le divergenze registrate dalla Commissione delle Comunità
  europee tra le legislazioni nazionali dei Paesi dell'Unione
  europea, in materia di sicurezza dei consumatori, sono state
  alla base della comunicazione (Com (87) 209 def.), nei
  riguardi dei prodotti di consumo, nella quale la Commissione
  ha concluso che: "l'esistenza di regolamentazioni diverse e
  divergenti rischia di creare nuovi ostacoli alla libera
  circolazione di merci, poiché le esigenze di sicurezza
  cambiano da un paese all'altro e potrebbero quindi diventare
  un intralcio al completamento del mercato interno entro il
  1992".
     Il documento della Commissione è tutto incentrato su
  esigenze di tutela della concorrenza fra le imprese; quando si
  guarda ai consumatori sembra porsi solo un problema di
  fiducia: "un impegno deciso da parte dei produttori, dei
  commercianti, e degli importatori ad offrire prodotti sicuri
  creerà una maggiore fiducia presso i consumatori, in quanto
  questi avranno così la prova che esistono meccanismi per far
  fronte a situazioni pericolose e rischiose".
     Sembra censurabile che la tutela della salute del
  consumatore faccia la sua comparsa nel richiamato documento
  comunitario solo in quanto elemento funzionale ad una più
  persuasiva penetrazione dei beni di consumo sul mercato,
  logica questa che contraddice, peraltro, lo stesso programma
 
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  d'azione per la protezione del consumatore tracciato in sede
  comunitaria nel 1975  (Gazzetta Ufficiale delle Comunità
  europee"  del 25 aprile 1975), il quale, al punto 15 a),
  afferma il principio per il quale:  i)  i beni e i
  servizi posti a disposizione del consumatore devono essere
  tali che, utilizzati in condizioni normali o prevedibili, non
  presentino pericoli per la sua salute e la sua sicurezza:
  qualora presentino tali pericoli, in quelle occasioni, debbono
  poter essere ritirati dal mercato con procedure rapide e
  semplici".
     In relazione alla direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del
  29 giugno 1992, riguardante la sicurezza generale dei
  prodotti, attuata nel nostro Paese con il decreto legislativo
  17 marzo 1995, n. 115, è utile per ragioni di sintesi
  sottolineare alcune questioni.
     La prima riguarda il nodo centrale costituito dalla
  nozione di sicurezza.  Questa nozione è certamente una nozione
  relativa del mondo pregiuridico, tant'è che essa risulta pur
  sempre variabile in relazione ad un parametro di per sé mobile
  in quanto costituito dallo stato delle conoscenze
  tecnico-scientifiche che sappiamo in continua evoluzione, ma
  non è certamente questo il problema che si intende
  sollevare.
     La vera questione è che tale parametro sembra diventare
  troppo relativo e sfuggente anche sul piano giuridico e gli
  articoli 4 e seguenti del decreto legislativo n. 115 del 1995
  non fanno chiarezza.
     Occorre, inoltre, sollevare due questioni che toccano da
  vicino l'attività e l'interesse delle associazioni di
  consumatori.
     Viene in rilievo innanzitutto una carenza nella previsione
  di sedi funzionali in cui siano immagazzinati i dati relativi
  allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche per ciascun
  settore, in modo da favorire l'opera di controllo sociale
  delle associazioni e dei consumatori: il tema è collegato a
  quello della certificazione dei prodotti, terreno che oggi si
  caratterizza vieppiù quale pascolo esclusivo del mondo delle
  grandi imprese e dei pubblici poteri, con esclusione di
  possibilità effettive di controllo e di partecipazione da
  parte del mondo dei consumatori.
     L'altra preoccupazione concerne la diminuzione del rischio
  che corrono le associazioni che spesso si mobilitano in
  campagne di denunce sulla pericolosità di determinati
  prodotti.
     Infatti, l'articolo 14 della citata direttiva prevede che
  "Gli Stati membri dispongono nella loro legislazione che
  nessuna persona fisica o giuridica, che ponga pubblicamente in
  dubbio le caratteristiche di sicurezza possa essere
  considerata responsabile delle conseguenze economiche che
  potrebbero derivare dal dibattito pubblico così avviato,
  purché le affermazioni siano veritiere, precise e non
  fallaci".
     L'opera di denuncia risulta dunque esente da
  responsabilità, stando a tale previsione, solo se la
  diffusione di informazione circa la dannosità di un prodotto
  presenta finalità apprezzabili (crescita, consapevolezza
  pubblica dei problemi della sicurezza: che dire allora di chi
  si limita solo a protestare per il danno subìto o evitato?
  Sarà tale protesta riconducibile allo scopo didattico di cui
  alla direttiva?) o modalità determinate (affermazioni ispirate
  a "verità", "precise" e "non fallaci").
     Il criterio di verità ci sembra indispensabile, quello di
  precisione no, perché i dati a disposizione potrebbero essere
  sì sufficienti a motivare la denuncia, ma ancora insufficienti
  a garantire la precisione.  Quanto poi alla non fallacia, se
  noi traduciamo tale espressione nel senso di insuscettibilità
  ad indurre in inganno, potremmo convenire con tali requisiti
  facendo salva, però, la buona fede; se, viceversa, tale
  espressione dovesse alludere al risultato dell'opera di
  denuncia, essa risulterebbe fuori luogo in quanto sarebbe
  ingiusto richiedere a chi solleva un problema di rispondere
  dell'eventuale esito negativo dell'approfondimento.
     La sicurezza dei prodotti è diventata tema di fondamentale
  importanza sia per quanto riguarda il completamento del
  mercato comune europeo sia per quanto riguarda la tutela dei
  cittadini e dei consumatori.
     Infatti, due milioni e settecentomila infortuni tra il
  1987 e il 1988: ecco le cifre di una guerra domestica
 
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  combattuta con coltelli e pentole, forni e piccoli
  elettrodomestici.  Ancora molti incidenti hanno avuto serie
  conseguenze: fratture, avvelenamenti e soffocamenti, le
  costanti del pericolo tra le quattro mura.
     Cifre, paure e preoccupazioni sono contenute in un
  rapporto diffuso dall'Istituto nazionale di statistica
  (ISTAT), risultato di un'indagine sugli incidenti domestici
  condotta tra il 1987 e il 1988.
     Subito una premessa: dall'indagine sono stati esclusi gli
  incidenti mortali e quelli avvenuti a persone residenti nelle
  convivenze.  Dunque: due milioniottantatremila persone hanno
  subìto almeno un incidente in ambiente domestico, cioè il 3,7
  per cento della popolazione.  Gli incidenti sono stati 2
  milioni e settecentomila, poiché alcune persone sono state
  vittime di più di un infortunio.
     Anziani, donne e bambini sono le "categorie" più a
  rischio, le vittime principali di una casa che troppo spesso -
  secondo le statistiche - si trasforma in nemica.
     Il 4,7 per cento della popolazione femminile ha subìto
  incidenti, contro il 2,6 per cento degli uomini.  I bambini:
  fino ai quattro anni si fa male in casa il 3,6 per cento.  E
  fino a quattordici anni sono gli uomini più a rischio, poi
  arriva il "sorpasso" delle donne.
     E gli anziani?  Sopra i settantacinque anni le pareti
  domestiche sembrano essere una trappola sempre più pericolosa
  (il 5,4 per cento ha avuto incidenti).
     La "radiografia" dell'ISTAT si è mossa anche fra gli
  ambienti di casa, ha guardato ai rischi che si nascondono ora
  in cucina, ora sulle scale.  Riferisce l'indagine: l'ambiente
  più pericoloso è senza dubbio la cucina.  E tra le cause di
  incidente ecco gli utensili da cucina (19,3 per cento), il
  pavimento (15,5 per cento), le scale di vario tipo (13,3 per
  cento), i mobili e le altri parti dell'abitazione (10,8 per
  cento).
     L'ISTAT scandaglia ancora il "pianeta cucina": tra gli
  utensili più pericolosi al primo posto ci sono i coltelli
  (oltre 11 per cento degli incidenti) e le pentole, poi forni e
  fornelli, liquidi bollenti e piccoli elettrodomestici.  Per gli
  uomini gli incidenti dovuti agli utensili da cucina occupano
  solo il quarto posto, dopo le cadute sul pavimento (15,8 per
  cento), gli incidenti causati da attrezzi da lavoro (14,3 per
  cento) e le cadute dalle scale (13,8 per cento).  Infine le
  conseguenze degli incidenti; c'è di tutto: soffocamenti,
  ferite, fratture, ustioni.  Attenti alla casa, dunque.
     Si passa ora all'illustrazione della presente proposta di
  legge, che modifica il citato decreto legislativo n. 115 del
  1995.  L'articolo 1 istituisce l'Agenzia italiana per il
  controllo del sistema di certificazione - AICERT; l'articolo 2
  definisce i poteri dell'AICERT per il controllo della
  sicurezza dei prodotti; l'articolo 3 introduce sistemi di
  controllo particolare per i prodotti alimentari; l'articolo 4
  assicura una corretta informazione ed etichettatura dei
  prodotti; l'articolo 5 reca una modifica tecnica all'articolo
  7 del citato decreto; l'articolo 6 prevede la possibilità di
  accordi volontari per la sicurezza dei prodotti; l'articolo 7
  stabilisce le disposizioni in materia di denunce di singoli o
  di associazioni e di reclami all'AICERT.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-124 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0124 TOTPAG=0011 TOTDOC=0009 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0003 RIGFIN=058 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=012400 00 FASCIDC=13DDL0124 SORTNAV=0012400 000 00000 ZZDDLC124 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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