| Onorevoli Colleghi! - "e... se mi paia ch'egli non
possegga virtù ma solo dica di possederla, io lo svergognerò
dimostrandogli che le cose di maggior pregio egli tiene a vile
e tiene in pregio le cose vili".
(Platone, Apologia di Socrate).
Le divergenze registrate dalla Commissione delle Comunità
europee tra le legislazioni nazionali dei Paesi dell'Unione
europea, in materia di sicurezza dei consumatori, sono state
alla base della comunicazione (Com (87) 209 def.), nei
riguardi dei prodotti di consumo, nella quale la Commissione
ha concluso che: "l'esistenza di regolamentazioni diverse e
divergenti rischia di creare nuovi ostacoli alla libera
circolazione di merci, poiché le esigenze di sicurezza
cambiano da un paese all'altro e potrebbero quindi diventare
un intralcio al completamento del mercato interno entro il
1992".
Il documento della Commissione è tutto incentrato su
esigenze di tutela della concorrenza fra le imprese; quando si
guarda ai consumatori sembra porsi solo un problema di
fiducia: "un impegno deciso da parte dei produttori, dei
commercianti, e degli importatori ad offrire prodotti sicuri
creerà una maggiore fiducia presso i consumatori, in quanto
questi avranno così la prova che esistono meccanismi per far
fronte a situazioni pericolose e rischiose".
Sembra censurabile che la tutela della salute del
consumatore faccia la sua comparsa nel richiamato documento
comunitario solo in quanto elemento funzionale ad una più
persuasiva penetrazione dei beni di consumo sul mercato,
logica questa che contraddice, peraltro, lo stesso programma
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d'azione per la protezione del consumatore tracciato in sede
comunitaria nel 1975 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee" del 25 aprile 1975), il quale, al punto 15 a),
afferma il principio per il quale: i) i beni e i
servizi posti a disposizione del consumatore devono essere
tali che, utilizzati in condizioni normali o prevedibili, non
presentino pericoli per la sua salute e la sua sicurezza:
qualora presentino tali pericoli, in quelle occasioni, debbono
poter essere ritirati dal mercato con procedure rapide e
semplici".
In relazione alla direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del
29 giugno 1992, riguardante la sicurezza generale dei
prodotti, attuata nel nostro Paese con il decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 115, è utile per ragioni di sintesi
sottolineare alcune questioni.
La prima riguarda il nodo centrale costituito dalla
nozione di sicurezza. Questa nozione è certamente una nozione
relativa del mondo pregiuridico, tant'è che essa risulta pur
sempre variabile in relazione ad un parametro di per sé mobile
in quanto costituito dallo stato delle conoscenze
tecnico-scientifiche che sappiamo in continua evoluzione, ma
non è certamente questo il problema che si intende
sollevare.
La vera questione è che tale parametro sembra diventare
troppo relativo e sfuggente anche sul piano giuridico e gli
articoli 4 e seguenti del decreto legislativo n. 115 del 1995
non fanno chiarezza.
Occorre, inoltre, sollevare due questioni che toccano da
vicino l'attività e l'interesse delle associazioni di
consumatori.
Viene in rilievo innanzitutto una carenza nella previsione
di sedi funzionali in cui siano immagazzinati i dati relativi
allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche per ciascun
settore, in modo da favorire l'opera di controllo sociale
delle associazioni e dei consumatori: il tema è collegato a
quello della certificazione dei prodotti, terreno che oggi si
caratterizza vieppiù quale pascolo esclusivo del mondo delle
grandi imprese e dei pubblici poteri, con esclusione di
possibilità effettive di controllo e di partecipazione da
parte del mondo dei consumatori.
L'altra preoccupazione concerne la diminuzione del rischio
che corrono le associazioni che spesso si mobilitano in
campagne di denunce sulla pericolosità di determinati
prodotti.
Infatti, l'articolo 14 della citata direttiva prevede che
"Gli Stati membri dispongono nella loro legislazione che
nessuna persona fisica o giuridica, che ponga pubblicamente in
dubbio le caratteristiche di sicurezza possa essere
considerata responsabile delle conseguenze economiche che
potrebbero derivare dal dibattito pubblico così avviato,
purché le affermazioni siano veritiere, precise e non
fallaci".
L'opera di denuncia risulta dunque esente da
responsabilità, stando a tale previsione, solo se la
diffusione di informazione circa la dannosità di un prodotto
presenta finalità apprezzabili (crescita, consapevolezza
pubblica dei problemi della sicurezza: che dire allora di chi
si limita solo a protestare per il danno subìto o evitato?
Sarà tale protesta riconducibile allo scopo didattico di cui
alla direttiva?) o modalità determinate (affermazioni ispirate
a "verità", "precise" e "non fallaci").
Il criterio di verità ci sembra indispensabile, quello di
precisione no, perché i dati a disposizione potrebbero essere
sì sufficienti a motivare la denuncia, ma ancora insufficienti
a garantire la precisione. Quanto poi alla non fallacia, se
noi traduciamo tale espressione nel senso di insuscettibilità
ad indurre in inganno, potremmo convenire con tali requisiti
facendo salva, però, la buona fede; se, viceversa, tale
espressione dovesse alludere al risultato dell'opera di
denuncia, essa risulterebbe fuori luogo in quanto sarebbe
ingiusto richiedere a chi solleva un problema di rispondere
dell'eventuale esito negativo dell'approfondimento.
La sicurezza dei prodotti è diventata tema di fondamentale
importanza sia per quanto riguarda il completamento del
mercato comune europeo sia per quanto riguarda la tutela dei
cittadini e dei consumatori.
Infatti, due milioni e settecentomila infortuni tra il
1987 e il 1988: ecco le cifre di una guerra domestica
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combattuta con coltelli e pentole, forni e piccoli
elettrodomestici. Ancora molti incidenti hanno avuto serie
conseguenze: fratture, avvelenamenti e soffocamenti, le
costanti del pericolo tra le quattro mura.
Cifre, paure e preoccupazioni sono contenute in un
rapporto diffuso dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), risultato di un'indagine sugli incidenti domestici
condotta tra il 1987 e il 1988.
Subito una premessa: dall'indagine sono stati esclusi gli
incidenti mortali e quelli avvenuti a persone residenti nelle
convivenze. Dunque: due milioniottantatremila persone hanno
subìto almeno un incidente in ambiente domestico, cioè il 3,7
per cento della popolazione. Gli incidenti sono stati 2
milioni e settecentomila, poiché alcune persone sono state
vittime di più di un infortunio.
Anziani, donne e bambini sono le "categorie" più a
rischio, le vittime principali di una casa che troppo spesso -
secondo le statistiche - si trasforma in nemica.
Il 4,7 per cento della popolazione femminile ha subìto
incidenti, contro il 2,6 per cento degli uomini. I bambini:
fino ai quattro anni si fa male in casa il 3,6 per cento. E
fino a quattordici anni sono gli uomini più a rischio, poi
arriva il "sorpasso" delle donne.
E gli anziani? Sopra i settantacinque anni le pareti
domestiche sembrano essere una trappola sempre più pericolosa
(il 5,4 per cento ha avuto incidenti).
La "radiografia" dell'ISTAT si è mossa anche fra gli
ambienti di casa, ha guardato ai rischi che si nascondono ora
in cucina, ora sulle scale. Riferisce l'indagine: l'ambiente
più pericoloso è senza dubbio la cucina. E tra le cause di
incidente ecco gli utensili da cucina (19,3 per cento), il
pavimento (15,5 per cento), le scale di vario tipo (13,3 per
cento), i mobili e le altri parti dell'abitazione (10,8 per
cento).
L'ISTAT scandaglia ancora il "pianeta cucina": tra gli
utensili più pericolosi al primo posto ci sono i coltelli
(oltre 11 per cento degli incidenti) e le pentole, poi forni e
fornelli, liquidi bollenti e piccoli elettrodomestici. Per gli
uomini gli incidenti dovuti agli utensili da cucina occupano
solo il quarto posto, dopo le cadute sul pavimento (15,8 per
cento), gli incidenti causati da attrezzi da lavoro (14,3 per
cento) e le cadute dalle scale (13,8 per cento). Infine le
conseguenze degli incidenti; c'è di tutto: soffocamenti,
ferite, fratture, ustioni. Attenti alla casa, dunque.
Si passa ora all'illustrazione della presente proposta di
legge, che modifica il citato decreto legislativo n. 115 del
1995. L'articolo 1 istituisce l'Agenzia italiana per il
controllo del sistema di certificazione - AICERT; l'articolo 2
definisce i poteri dell'AICERT per il controllo della
sicurezza dei prodotti; l'articolo 3 introduce sistemi di
controllo particolare per i prodotti alimentari; l'articolo 4
assicura una corretta informazione ed etichettatura dei
prodotti; l'articolo 5 reca una modifica tecnica all'articolo
7 del citato decreto; l'articolo 6 prevede la possibilità di
accordi volontari per la sicurezza dei prodotti; l'articolo 7
stabilisce le disposizioni in materia di denunce di singoli o
di associazioni e di reclami all'AICERT.
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