| 1. L'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
115, è sostituito dal seguente:
Art. 5. (Agenzia italiana per il controllo del sistema
di certificazione - (AICERT)). - 1. E' istituita,
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Agenzia
italiana per il controllo del sistema di certificazione
(AICERT), presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri
o da un suo delegato.
2. L'AICERT è preposta alla vigilanza sul sistema
italiano di certificazione e in particolare:
a) promuove due volte l'anno una conferenza
nazionale sui problemi del sistema di certificazione e sullo
stato di attuazione del presente decreto;
b) controlla il rispetto dell'obbligo da parte dei
fornitori di immettere sul mercato esclusivamente prodotti
sicuri;
c) propone al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato i criteri e le procedure per la
etichettatura e le altre indicazioni atte ad informare i
consumatori sulla sicurezza e qualità dei prodotti;
d) propone al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato i criteri per la formazione di
base, l'addestramento, l'aggiornamento e il perfezionamento
degli agenti incaricati del controllo della sicurezza e della
qualità dei prodotti.
3. La conferenza di cui al comma 2, lettera a),
tiene conto anche dei dati raccolti ed elaborati
nell'ambito del sistema comunitario di informazione sugli
incidenti domestici e del tempo libero. In conformità alle
prescrizioni stabilite in sede comunitaria per l'archiviazione
Pag. 5
e la diffusione delle informazioni l'AICERT è dotata di un
adeguato supporto informativo.
4. Alla conferenza di cui al comma 2, lettera a),
possono essere invitati i rappresentanti degli organismi di
categoria della produzione, della distribuzione e delle
associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli
utenti, secondo le modalità definite dalla conferenza
medesima".
| |