| 1. L'articolo 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
115, è sostituito dal seguente:
"Art. 6. - (Poteri dell'AICERT per il controllo della
sicurezza dei prodotti) - 1. L'AICERT, per lo svolgimento
dei suoi compiti di controllo della sicurezza dei prodotti, ha
il potere di:
a) adottare adeguate misure preventive quali:
1) richiedere informazioni rilevanti sia alle parti
interessate, quali i fornitori, sia, ove necessario, a
qualsiasi altra persona fisica o giuridica;
2) richiedere campioni di un prodotto o di una linea
di produzione, sequestrare o confiscare prodotti e, ove
necessario, ispezionare allo stesso scopo la sede dell'impresa
o qualsiasi altro locale di quest'ultima;
3) intensificare il numero e la portata dei controlli,
delle prove, delle verifiche, delle analisi e simili che sono
normalmente previsti per il particolare prodotto o la
particolare categoria di prodotti di cui trattasi, ovvero
farli effettuare appositamente;
4) rendere pubbliche, attraverso i mezzi di
comunicazione di massa più idonei e nella forma più opportuna,
avvertenze destinate non soltanto a coloro che possono essere
considerati i normali utilizzatori o consumatori del prodotto
in questione, ma anche alla popolazione in generale;
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5) imporre ai produttori, agli importatori ed,
eventualmente, alle altre categorie professionali interessate
e, se del caso, anche agli utilizzatori e ai consumatori
finali, di attivarsi affinché siano informati tutti coloro che
potrebbero essere esposti al rischio osservato derivante dal
prodotto e, ove necessario, tutta la popolazione;
6) chiedere ai fabbricanti di corredare il prodotto
considerato con adeguate avvertenze; tale richiesta può essere
eventualmente rivolta anche ai distributori o agli altri
operatori professionali;
7) imporre le dovute restrizioni circa le condizioni
di distribuzione, commercializzazione ed eventuale smaltimento
del prodotto;
8) disporre, entro un termine perentorio, le
necessarie modifiche del prodotto o di una serie di prodotti e
vietarne, in via temporanea o definitiva, la produzione e la
commercializzazione, ovvero, nel caso di materie prime,
sostanze, componenti o semi-lavorati, vietarne
l'utilizzazione, l'inclusione o la combinazione con alcuni
tipi o categorie di prodotti;
9) organizzare il ritiro di un prodotto già immesso
sul mercato, anche quando sia già in possesso
dell'utilizzatore o del consumatore finale, od eventualmente
garantirne la distribuzione alle condizioni più adeguate;
b) disporre di adeguate informazioni al fine
di:
1) essere in grado di tenere conto e, ove necessario,
raccogliere i dati rilevanti in modo permanente e sistematico,
attingendo a fonti d'informazioni che possano fornire
indicazioni circa la probabile esistenza di rischi, in
particolare alla luce di elementi indiziari ricavati da
incidenti, da casi di malattia o da altri danni alle
persone;
2) qualora vi siano fondati motivi per sospettare che
un prodotto presenti un rischio inaccettabile di natura grave
ed immediata, adottare un provvedimento che, per un periodo
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non superiore ai tre mesi a decorrere dalla data della
decisione stessa, vieti la fornitura o l'esposizione del
prodotto di cui trattasi; tale provvedimento può essere
successivamente reiterato con l'obbligo di segnalazione
all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione o la licenza
all'esercizio dell'attività, affinché provveda, se del caso,
alla revoca.
2. Ai fini dell'espletamento dei controlli di cui al
comma 1, l'AICERT può anche avvalersi di laboratori di prova
esterni, purché accreditati almeno secondo le norme della
serie UNI EN 45000.
3. Le misure di cui al comma 1 possono riguardare,
rispettivamente:
a) il produttore;
b) il distributore, e, in particolare, il
responsabile della prima immissione in commercio;
c) qualsiasi altro detentore del prodotto a fini
commerciali.
4. Per armonizzare l'attività di controllo con
quella attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di
sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio, con
decreto del Ministro dell'interno si provvede, nell'ambito
delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri a
carico del bilancio dello Stato, al riordino del centro studi
ed esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per
l'espletamento delle attività di normazione, certificazione e
controllo dei prodotti in materia di sicurezza
dall'incendio.
5. Il Ministero della sanità, ai fini degli
adempimenti comunitari derivanti dalle norme sulla sicurezza
dei prodotti e dal presente decreto, si avvale anche dei
propri uffici di sanità marittima, aerea e di confine
terrestre nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e,
comunque, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
6. Le informazioni relative alle caratteristiche di
sicurezza di un determinato prodotto sono coperte dal segreto
professionale e se sono state comunicate alle autorità
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competenti, rimangono riservate, salvo quelle la cui
divulgazione è indispensabile per tutelare la salute e la
sicurezza della salute e dell'incolumità pubblica. Gli agenti
incaricati del controllo sono tenuti al segreto
professionale".
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