Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1992
DDL0124-0004
Progetto di legge Camera n. 124 - testo presentato - (DDL13-124)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C124. TESTIPDL
...C124.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC124 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  L'articolo 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
  115, è sostituito dal seguente:
     "Art. 6. -  (Poteri dell'AICERT per il controllo della
  sicurezza dei prodotti) - 1.  L'AICERT, per lo svolgimento
  dei suoi compiti di controllo della sicurezza dei prodotti, ha
  il potere di:
         a)  adottare adeguate misure preventive quali:
         1) richiedere informazioni rilevanti sia alle parti
  interessate, quali i fornitori, sia, ove necessario, a
  qualsiasi altra persona fisica o giuridica;
         2) richiedere campioni di un prodotto o di una linea
  di produzione, sequestrare o confiscare prodotti e, ove
  necessario, ispezionare allo stesso scopo la sede dell'impresa
  o qualsiasi altro locale di quest'ultima;
         3) intensificare il numero e la portata dei controlli,
  delle prove, delle verifiche, delle analisi e simili che sono
  normalmente previsti per il particolare prodotto o la
  particolare categoria di prodotti di cui trattasi, ovvero
  farli effettuare appositamente;
         4) rendere pubbliche, attraverso i mezzi di
  comunicazione di massa più idonei e nella forma più opportuna,
  avvertenze destinate non soltanto a coloro che possono essere
  considerati i normali utilizzatori o consumatori del prodotto
  in questione, ma anche alla popolazione in generale;
 
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         5) imporre ai produttori, agli importatori ed,
  eventualmente, alle altre categorie professionali interessate
  e, se del caso, anche agli utilizzatori e ai consumatori
  finali, di attivarsi affinché siano informati tutti coloro che
  potrebbero essere esposti al rischio osservato derivante dal
  prodotto e, ove necessario, tutta la popolazione;
         6) chiedere ai fabbricanti di corredare il prodotto
  considerato con adeguate avvertenze; tale richiesta può essere
  eventualmente rivolta anche ai distributori o agli altri
  operatori professionali;
         7) imporre le dovute restrizioni circa le condizioni
  di distribuzione, commercializzazione ed eventuale smaltimento
  del prodotto;
         8) disporre, entro un termine perentorio, le
  necessarie modifiche del prodotto o di una serie di prodotti e
  vietarne, in via temporanea o definitiva, la produzione e la
  commercializzazione, ovvero, nel caso di materie prime,
  sostanze, componenti o semi-lavorati, vietarne
  l'utilizzazione, l'inclusione o la combinazione con alcuni
  tipi o categorie di prodotti;
         9) organizzare il ritiro di un prodotto già immesso
  sul mercato, anche quando sia già in possesso
  dell'utilizzatore o del consumatore finale, od eventualmente
  garantirne la distribuzione alle condizioni più adeguate;
         b)  disporre di adeguate informazioni al fine
  di:
         1) essere in grado di tenere conto e, ove necessario,
  raccogliere i dati rilevanti in modo permanente e sistematico,
  attingendo a fonti d'informazioni che possano fornire
  indicazioni circa la probabile esistenza di rischi, in
  particolare alla luce di elementi indiziari ricavati da
  incidenti, da casi di malattia o da altri danni alle
  persone;
         2) qualora vi siano fondati motivi per sospettare che
  un prodotto presenti un rischio inaccettabile di natura grave
  ed immediata, adottare un provvedimento che, per un periodo
 
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  non superiore ai tre mesi a decorrere dalla data della
  decisione stessa, vieti la fornitura o l'esposizione del
  prodotto di cui trattasi; tale provvedimento può essere
  successivamente reiterato con l'obbligo di segnalazione
  all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione o la licenza
  all'esercizio dell'attività, affinché provveda, se del caso,
  alla revoca.
       2.  Ai fini dell'espletamento dei controlli di cui al
  comma 1, l'AICERT può anche avvalersi di laboratori di prova
  esterni, purché accreditati almeno secondo le norme della
  serie UNI EN 45000.
       3.  Le misure di cui al comma 1 possono riguardare,
  rispettivamente:
         a)  il produttore;
         b)  il distributore, e, in particolare, il
  responsabile della prima immissione in commercio;
         c)  qualsiasi altro detentore del prodotto a fini
  commerciali.
       4.  Per armonizzare l'attività di controllo con
  quella attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di
  sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio, con
  decreto del Ministro dell'interno si provvede, nell'ambito
  delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri a
  carico del bilancio dello Stato, al riordino del centro studi
  ed esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per
  l'espletamento delle attività di normazione, certificazione e
  controllo dei prodotti in materia di sicurezza
  dall'incendio.
       5.  Il Ministero della sanità, ai fini degli
  adempimenti comunitari derivanti dalle norme sulla sicurezza
  dei prodotti e dal presente decreto, si avvale anche dei
  propri uffici di sanità marittima, aerea e di confine
  terrestre nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e,
  comunque, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
       6.  Le informazioni relative alle caratteristiche di
  sicurezza di un determinato prodotto sono coperte dal segreto
  professionale e se sono state comunicate alle autorità
 
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  competenti, rimangono riservate, salvo quelle la cui
  divulgazione è indispensabile per tutelare la salute e la
  sicurezza della salute e dell'incolumità pubblica.  Gli agenti
  incaricati del controllo sono tenuti al segreto
  professionale".
 
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