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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1993
DDL0124-0005
Progetto di legge Camera n. 124 - testo presentato - (DDL13-124)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C124. TESTIPDL
...C124.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC124 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 17 marzo
  1995, n. 115, come sostituito dall'articolo 2 della presente
  legge, è inserito il seguente:
     "Art. 6- bis (Sistemi di controllo particolare per i
  prodotti alimentari) - 1.  Fermo restando quanto stabilito
  dal presente decreto, il controllo per i prodotti alimentari
  consiste, in particolare, in una o più delle seguenti
  operazioni:
         a)  ispezione;
         b)  prelievo ed analisi di campioni;
         c)  controllo dell'igiene del personale;
         d)  esame del materiale scritto e dei documenti di
  vario genere;
         e)  esame dei sistemi di verifica eventualmente
  installati dall'impresa e dei relativi risultati.
       2.  Sono sottoposti ad ispezione al fine di
  controllare la qualità del prodotto:
         a)  lo stato e l'impiego di terreni, locali,
  uffici, installazioni e relativi ambienti, mezzi di trasporto,
  attrezzature e materiali;
         b)  le materie prime, gli ingredienti, i
  coadiuvanti tecnologici e gli altri prodotti utilizzati per la
  preparazione e la produzione dei prodotti alimentari;
         c)  i prodotti semilavorati;
         d)  i prodotti finiti;
         e)  i materiali e gli oggetti destinati ad entrare
  in contatto con i prodotti alimentari;
         f)  i prodotti utilizzati per fabbricare o lavorare
  i prodotti alimentari;
 
                               Pag. 9
 
         g)  l'etichettatura e la presentazione dei prodotti
  alimentari;
         h)  i mezzi di conservazione.
       3.  Le operazioni di cui al comma 1 possono
  all'occorrenza essere integrate:
         a)  dall'audizione del responsabile dell'impresa o
  azienda ispezionata e delle persone che lavorano per conto di
  esse;
         b)  dal rilevamento dei valori registrati dagli
  strumenti di misurazione installati dall'impresa o
  dall'azienda;
         c)  da controlli effettuati dall'autorità
  competente con strumenti installati dall'impresa o
  dall'azienda.
       4.  A fini dell'analisi possono essere prelevati
  campioni dei prodotti in conformità alle disposizioni che
  garantiscono alle persone soggette al controllo il beneficio
  di un'eventuale controperizia.
       5.  Le analisi sono effettuate dai laboratori
  accreditati.  Sono sottoposte al controllo dell'igiene le
  persone che, direttamente o indirettamente, per esercitare le
  loro mansioni entrano in contatto con le materie ed i prodotti
  alimentari".
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-124 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0124 TOTPAG=0011 TOTDOC=0009 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0008 RIGINIZ=007 PAGFIN=0009 RIGFIN=024 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=012400 00 FASCIDC=13DDL0124 SORTNAV=0012400 000 00000 ZZDDLC124 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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