| 1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 115, come sostituito dall'articolo 2 della presente
legge, è inserito il seguente:
"Art. 6- bis (Sistemi di controllo particolare per i
prodotti alimentari) - 1. Fermo restando quanto stabilito
dal presente decreto, il controllo per i prodotti alimentari
consiste, in particolare, in una o più delle seguenti
operazioni:
a) ispezione;
b) prelievo ed analisi di campioni;
c) controllo dell'igiene del personale;
d) esame del materiale scritto e dei documenti di
vario genere;
e) esame dei sistemi di verifica eventualmente
installati dall'impresa e dei relativi risultati.
2. Sono sottoposti ad ispezione al fine di
controllare la qualità del prodotto:
a) lo stato e l'impiego di terreni, locali,
uffici, installazioni e relativi ambienti, mezzi di trasporto,
attrezzature e materiali;
b) le materie prime, gli ingredienti, i
coadiuvanti tecnologici e gli altri prodotti utilizzati per la
preparazione e la produzione dei prodotti alimentari;
c) i prodotti semilavorati;
d) i prodotti finiti;
e) i materiali e gli oggetti destinati ad entrare
in contatto con i prodotti alimentari;
f) i prodotti utilizzati per fabbricare o lavorare
i prodotti alimentari;
Pag. 9
g) l'etichettatura e la presentazione dei prodotti
alimentari;
h) i mezzi di conservazione.
3. Le operazioni di cui al comma 1 possono
all'occorrenza essere integrate:
a) dall'audizione del responsabile dell'impresa o
azienda ispezionata e delle persone che lavorano per conto di
esse;
b) dal rilevamento dei valori registrati dagli
strumenti di misurazione installati dall'impresa o
dall'azienda;
c) da controlli effettuati dall'autorità
competente con strumenti installati dall'impresa o
dall'azienda.
4. A fini dell'analisi possono essere prelevati
campioni dei prodotti in conformità alle disposizioni che
garantiscono alle persone soggette al controllo il beneficio
di un'eventuale controperizia.
5. Le analisi sono effettuate dai laboratori
accreditati. Sono sottoposte al controllo dell'igiene le
persone che, direttamente o indirettamente, per esercitare le
loro mansioni entrano in contatto con le materie ed i prodotti
alimentari".
| |