| 1. Dopo l'articolo 6- bis del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 115, come introdotto dall'articolo 3 della
presente legge, è inserito il seguente:
"Art. 6- ter (Informazione ed etichettatura) - 1. Con
regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri sono stabilite disposizioni atte ad
assicurare, qualora un prodotto presenti, a motivo della sua
stessa natura o di ragioni tecniche od economiche, un rischio
rilevante ma accettabile come tale, tale rischio sia
adeguatamente evidenziato per renderne consapevole il
consumatore o l'utilizzatore potenziale, in modo che:
a) si tenga conto in particolare:
1) dell'uso, del consumo, dell'imballaggio, del
trasporto e dello stoccaggio del prodotto previsti in
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condizioni normali, segnatamente alla luce delle dichiarazioni
specifiche fatte dal fornitore o per suo conto, e di eventuali
altri usi o consumi ragionevolmente prevedibili;
2) delle capacità di percezione e delle conoscenze che
si possono ragionevolmente attendere da parte
dell'utilizzatore o del consumatore effettivo o potenziale;
b) si assicuri che, ove necessario, le avvertenze
pertinenti possano essere debitamente percepite in qualsiasi
fase dell'uso, del consumo e dell'eliminazione e,
all'occorrenza, durante il prevedibile tempo di utilizzazione
del prodotto.
2. Le indicazioni dei rischi devono essere redatte
in maniera tale da consentire a qualsiasi utilizzatore o
consumatore effettivo o potenziale di valutare direttamente il
rischio del prodotto, prima di acquistarlo o di utilizzarlo,
qualora costituiscano un elemento determinante per indurlo ad
acquistare o ad utilizzare il prodotto".
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