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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1994
DDL0124-0006
Progetto di legge Camera n. 124 - testo presentato - (DDL13-124)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C124. TESTIPDL
...C124.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC124 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Dopo l'articolo 6- bis  del decreto legislativo 17
  marzo 1995, n. 115, come introdotto dall'articolo 3 della
  presente legge, è inserito il seguente:
     "Art. 6- ter (Informazione ed etichettatura) - 1.  Con
  regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
  legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
  Consiglio dei Ministri sono stabilite disposizioni atte ad
  assicurare, qualora un prodotto presenti, a motivo della sua
  stessa natura o di ragioni tecniche od economiche, un rischio
  rilevante ma accettabile come tale, tale rischio sia
  adeguatamente evidenziato per renderne consapevole il
  consumatore o l'utilizzatore potenziale, in modo che:
         a)  si tenga conto in particolare:
         1) dell'uso, del consumo, dell'imballaggio, del
  trasporto e dello stoccaggio del prodotto previsti in
 
                              Pag. 10
 
  condizioni normali, segnatamente alla luce delle dichiarazioni
  specifiche fatte dal fornitore o per suo conto, e di eventuali
  altri usi o consumi ragionevolmente prevedibili;
         2) delle capacità di percezione e delle conoscenze che
  si possono ragionevolmente attendere da parte
  dell'utilizzatore o del consumatore effettivo o potenziale;
         b)  si assicuri che, ove necessario, le avvertenze
  pertinenti possano essere debitamente percepite in qualsiasi
  fase dell'uso, del consumo e dell'eliminazione e,
  all'occorrenza, durante il prevedibile tempo di utilizzazione
  del prodotto.
       2.  Le indicazioni dei rischi devono essere redatte
  in maniera tale da consentire a qualsiasi utilizzatore o
  consumatore effettivo o potenziale di valutare direttamente il
  rischio del prodotto, prima di acquistarlo o di utilizzarlo,
  qualora costituiscano un elemento determinante per indurlo ad
  acquistare o ad utilizzare il prodotto".
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-124 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0124 TOTPAG=0011 TOTDOC=0009 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0009 RIGINIZ=025 PAGFIN=0010 RIGFIN=018 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=012400 00 FASCIDC=13DDL0124 SORTNAV=0012400 000 00000 ZZDDLC124 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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