| 1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 115, è inserito il seguente:
"Art. 7- bis (Accordi) - 1. Ove sia necessario al
fine di attuare un controllo effettivo sulla sicurezza dei
prodotti, si può provvedere alla designazione di una persona o
di un servizio specificamente responsabile di organizzare la
conclusione di accordi in materia e di vigilare sul loro
regolare funzionamento.
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2. Gli accordi in merito al controllo della
sicurezza dei prodotti devono prevedere, tra l'altro:
a) una adeguata marcatura del prodotto o delle
categorie di prodotti che ne consenta l'identificazione in una
fase successiva;
b) la regolare o saltuaria verifica del prodotto
con riguardo alle relative proprietà di sicurezza;
c) adeguate convenzioni con altri fornitori e
consumatori professionali e con le organizzazioni di categoria
del settore cui il prodotto appartiene, al fine di ricevere e
scambiare regolarmente informazioni pertinenti sulle questioni
inerenti alla sicurezza del settore;
d) la sistematica valutazione dei reclami
presentati in merito ad un determinato prodotto o delle
ragioni che ne motivano la restituzione, anche quando non
siano direttamente basati sulle proprietà di sicurezza dello
stesso prodotto".
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