| 1. Dopo l'articolo 7- bis del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 115, come introdotto dall'articolo 6 della
presente legge, è inserito il seguente:
"Art. 7- ter (Denuncia di singoli o associazioni.
Reclami) - 1. Chiunque abbia un interesse relativo al
prodotto oggetto di un provvedimento limitativo della libera
circolazione sul mercato può adire le autorità competenti per
chiedere la revoca del provvedimento.
2. L'AICERT ha l'obbligo di prendere in debita
considerazione i reclami motivati riguardanti le
caratteristiche di sicurezza del prodotto, in particolare i
reclami presentati da organizzazioni di consumatori; da
associazioni ambientaliste, da associazioni professionali e
dei lavoratori".
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