| Onorevoli Colleghi! - L'aumento di considerazione e di
attenzioni da parte dei governi nazionali e della Unione
europea alle politicies relative agli interessi dei
consumatori è da attribuire principalmente all'attività svolta
in questi anni dalle associazioni spontaneamente costituitesi
nei Paesi europei a tale scopo.
La loro diffusione e l'impegno da esse profuso nelle
battaglie a favore degli interessi dei consumatori è insieme
causa ed effetto della crescente attenzione posta, in merito a
questi temi dai cittadini stessi, sempre più desiderosi di
avere un'informazione e un'assistenza adeguata prima di
procedere ai normali acquisti quotidiani o prima di
sottoscrivere contratti per la fornitura di beni o servizi. Lo
spirito associativo è tuttavia fondamentale per il
perseguimento degli interessi collettivi: non solo per la
sicurezza che infonde al singolo il fatto di avere a che fare
con un'organizzazione creata appositamente per la difesa di un
singolo diritto specifico, ma anche perché una simile
organizzazione ha la possibilità di costituire un archivio di
informazioni utili alla collettività e basato sulle singole
esperienze che il singolo cittadino non avrebbe la possibilità
di conseguire da solo.
L'importanza crescente delle associazioni di categoria
nella difesa degli interessi collettivi è stata avvertita
peraltro in sede di discussione del testo del nuovo codice di
procedura penale: ad esse è stata concessa la possibilità di
sostituire la persona offesa dal reato e di costituirsi parte
civile. Questo a conferma che spesso la posizione giuridica
della parte lesa dal reato non è una posizione isolata ma è
oggetto di interessi da parte dell'intera collettività;
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l'associazione di categoria può intervenire nel processo nei
casi in cui la vittima del reato non se la sente o non ha la
possibilità materiale di rivendicare fino in fondo i propri
diritti.
Le associazioni di categoria escono quindi dal "sommerso"
per ricoprire un ruolo fondamentale nella tutela degli
interessi collettivi. Il rapporto che intercorre tra il
consumatore e l'associazione è improntato esclusivamente sulla
fiducia del primo nei riguardi della seconda: tale rapporto
risulterebbe del tutto inficiato qualora il consumatore
scoprisse che quella a cui si è rivolto è una associazione "di
comodo", ovvero un organismo appositamente costituito da un
gruppo di imprenditori con lo scopo indiretto di perseguire
gli interessi non del consumatore, ma dell'imprenditore stesso
(accordo che nel nostro ordinamento giuridico prende il nome
di "negozio dissimulato").
E' dunque necessario che le associazioni ammesse alla
tutela giurisdizionale degli interessi dei consumatori e degli
utenti posseggano dei requisiti "minimi", come il riferimento
esplicito, nello statuto, alla difesa degli interessi dei
consumatori, l'assenza di legami con enti o organizzazioni che
perseguono scopi produttivi o commerciali o di servizio, una
diffusione minima nel territorio nazionale, una
riconoscibilità esterna data dalla continuità di esercizio e,
infine, la trasparenza dei bilanci.
Una volta dimostrata la loro "legittimazione ad agire" le
associazioni possono rivolgersi, per il perseguimento dei loro
scopi, a qualsiasi tipo di autorità giudiziaria: non solo
quindi al giudice amministrativo, o a quello civile e penale,
ma anche ad un eventuale organo amministrativo indipendente
che sia chiamato dalle leggi di settore a dirimere
controversie insorte tra consumatori e imprenditori. Pensiamo,
ad esempio, al settore pubblicitario e, in particolare, alla
questione della pubblicità ingannevole e comparativa, dove è
già prefigurato, limitatamente a quella ingannevole,
l'intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del
mercato di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dove è
ipotizzabile una estensione dei suoi poteri anche per le
questioni concernenti la pubblicità comparativa. Di
particolare importanza è, pertanto, il recepimento da parte
dell'ordinamento italiano della proposta di direttiva europea
del 22 maggio 1991 sulla pubblicità comparativa. Non va
trascurato, da ultimo, che nel marzo 1993 il Consiglio delle
Comunità europee ha approvato la direttiva concernente le
clausole vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori,
nella quale si prevede lo svolgimento di un'azione incisiva da
parte delle associazioni di categoria, che è stata recepita
con la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria per il
1994).
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