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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1999
DDL0125-0002
Progetto di legge Camera n. 125 - testo presentato - (DDL13-125)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C125. TESTIPDL
...C125.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC125 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! - L'aumento di considerazione e di
  attenzioni da parte dei governi nazionali e della Unione
  europea alle  politicies  relative agli interessi dei
  consumatori è da attribuire principalmente all'attività svolta
  in questi anni dalle associazioni spontaneamente costituitesi
  nei Paesi europei a tale scopo.
     La loro diffusione e l'impegno da esse profuso nelle
  battaglie a favore degli interessi dei consumatori è insieme
  causa ed effetto della crescente attenzione posta, in merito a
  questi temi dai cittadini stessi, sempre più desiderosi di
  avere un'informazione e un'assistenza adeguata prima di
  procedere ai normali acquisti quotidiani o prima di
  sottoscrivere contratti per la fornitura di beni o servizi.  Lo
  spirito associativo è tuttavia fondamentale per il
  perseguimento degli interessi collettivi: non solo per la
  sicurezza che infonde al singolo il fatto di avere a che fare
  con un'organizzazione creata appositamente per la difesa di un
  singolo diritto specifico, ma anche perché una simile
  organizzazione ha la possibilità di costituire un archivio di
  informazioni utili alla collettività e basato sulle singole
  esperienze che il singolo cittadino non avrebbe la possibilità
  di conseguire da solo.
     L'importanza crescente delle associazioni di categoria
  nella difesa degli interessi collettivi è stata avvertita
  peraltro in sede di discussione del testo del nuovo codice di
  procedura penale: ad esse è stata concessa la possibilità di
  sostituire la persona offesa dal reato e di costituirsi parte
  civile.  Questo a conferma che spesso la posizione giuridica
  della parte lesa dal reato non è una posizione isolata ma è
  oggetto di interessi da parte dell'intera collettività;
 
                               Pag. 2
 
  l'associazione di categoria può intervenire nel processo nei
  casi in cui la vittima del reato non se la sente o non ha la
  possibilità materiale di rivendicare fino in fondo i propri
  diritti.
     Le associazioni di categoria escono quindi dal "sommerso"
  per ricoprire un ruolo fondamentale nella tutela degli
  interessi collettivi.  Il rapporto che intercorre tra il
  consumatore e l'associazione è improntato esclusivamente sulla
  fiducia del primo nei riguardi della seconda: tale rapporto
  risulterebbe del tutto inficiato qualora il consumatore
  scoprisse che quella a cui si è rivolto è una associazione "di
  comodo", ovvero un organismo appositamente costituito da un
  gruppo di imprenditori con lo scopo indiretto di perseguire
  gli interessi non del consumatore, ma dell'imprenditore stesso
  (accordo che nel nostro ordinamento giuridico prende il nome
  di "negozio dissimulato").
     E' dunque necessario che le associazioni ammesse alla
  tutela giurisdizionale degli interessi dei consumatori e degli
  utenti posseggano dei requisiti "minimi", come il riferimento
  esplicito, nello statuto, alla difesa degli interessi dei
  consumatori, l'assenza di legami con enti o organizzazioni che
  perseguono scopi produttivi o commerciali o di servizio, una
  diffusione minima nel territorio nazionale, una
  riconoscibilità esterna data dalla continuità di esercizio e,
  infine, la trasparenza dei bilanci.
     Una volta dimostrata la loro "legittimazione ad agire" le
  associazioni possono rivolgersi, per il perseguimento dei loro
  scopi, a qualsiasi tipo di autorità giudiziaria: non solo
  quindi al giudice amministrativo, o a quello civile e penale,
  ma anche ad un eventuale organo amministrativo indipendente
  che sia chiamato dalle leggi di settore a dirimere
  controversie insorte tra consumatori e imprenditori.  Pensiamo,
  ad esempio, al settore pubblicitario e, in particolare, alla
  questione della pubblicità ingannevole e comparativa, dove è
  già prefigurato, limitatamente a quella ingannevole,
  l'intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del
  mercato di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dove è
  ipotizzabile una estensione dei suoi poteri anche per le
  questioni concernenti la pubblicità comparativa.  Di
  particolare importanza è, pertanto, il recepimento da parte
  dell'ordinamento italiano della proposta di direttiva europea
  del 22 maggio 1991 sulla pubblicità comparativa.  Non va
  trascurato, da ultimo, che nel marzo 1993 il Consiglio delle
  Comunità europee ha approvato la direttiva concernente le
  clausole vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori,
  nella quale si prevede lo svolgimento di un'azione incisiva da
  parte delle associazioni di categoria, che è stata recepita
  con la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria per il
  1994).
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-125 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0125 TOTPAG=0004 TOTDOC=0004 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0002 RIGFIN=050 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=012500 00 FASCIDC=13DDL0125 SORTNAV=0012500 000 00000 ZZDDLC125 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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