| Onorevoli Colleghi! - Un sistema economico che si fonda
sul libero mercato postula che l'imprenditore abbia ampia
libertà di organizzare la propria attività professionale come
ritiene più opportuno e di utilizzare forme di pubblicità
idonee ad evidenziare le qualità del proprio prodotto.
La Carta costituzionale e il codice civile pongono come
limiti a tale libertà il rispetto della sicurezza, della
libertà e della dignità umana (articolo 41 della Costituzione)
e il divieto di atti di concorrenza sleale realizzata con
mezzi contrari ai princìpi di correttezza professionale e
idonei a danneggiare un'impresa concorrente (articolo 2598 del
codice civile).
Il nostro ordinamento vede con sfavore l'utilizzazione
della pubblicità comparativa, ovvero della propaganda che pone
a confronto attività, prestazioni particolari, qualità, prezzi
del proprio prodotto con quelli dei prodotti commercializzati
da aziende operanti nel medesimo settore. Attualmente è
ammesso, infatti, affermare che il proprio prodotto sia "il
migliore" (ad esempio perché "lava più bianco") senza nominare
il prodotto di un concorrente come secondo termine di paragone
e senza dover provare la veridicità della propria
affermazione.
Non è consentito invece diffondere notizie o apprezzamenti
sull'attività di un concorrente atti a determinare il
discredito (cosiddetta "concorrenza sleale per denigrazione"):
Pag. 2
nel sistema previsto dal codice civile non è richiesto
peraltro che le notizie e gli apprezzamenti siano falsi, ma
unicamente che questi siano idonei a determinare il
discredito.
Infine il nostro ordinamento considera atti di concorrenza
sleale l'appropriazione dei pregi di prodotti altrui
(cosiddetta concorrenza sleale per sottrazione), che fa
apparire come propri meriti riconosciuti ad altri prodotti, e
l'imitazione servile dei prodotti altrui (cosiddetta
"concorrenza sleale per confusione"). In realtà la pubblicità
comparativa, se realizzata correttamente, produce benefici
effetti per gli interessi del consumatore perché lo induce a
riflettere sulle differenze esistenti tra i prodotti e sulla
loro specifica convenienza e perché spinge indirettamente le
imprese a dare di sé l'immagine migliore, la più competitiva,
diminuendo il prezzo, migliorando la qualità del prodotto,
oppure fornendo prestazioni che altri prodotti non offrono.
La Commissione delle Comunità europee ha varato nel maggio
del 1991 una proposta di direttiva intesa al riconoscimento
della pubblicità comparativa entro limiti prestabiliti. Si
intende, con questa proposta di legge, accogliere i princìpi
in essa contenuti senza attendere il prevedibilmente lungo
iter di approvazione da parte del Consiglio delle
Comunità europee ed il successivo iter per il
recepimento della direttiva comunitaria nel nostro
ordinamento, che prevederebbe prima la fase della delega del
Parlamento tramite la legge comunitaria e poi il recepimento
tramite decreto legislativo.
La pubblicità comparativa viene quindi consentita purché
non sia menzognera, non ingeneri confusione tra produttori o
tra marchi, non causi discredito o denigrazione nei confronti
di un concorrente e non sia diretta a sfruttare la notorietà e
i meriti altrui.
A vigilare sulla correttezza della pubblicità comparativa
è chiamata l'Autorità garante della concorrenza e del mercato,
istituita dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n.
287, che esercita attribuzioni analoghe a quelle ad essa
conferite dalla normativa approvata recentemente in materia di
pubblicità ingannevole (decreto legislativo 25 gennaio 1992,
n. 74, di attuazione della direttiva n. 84/450/CEE). La sua
natura di autorità indipendente e di organo collegiale risulta
utile ed efficace per evitare eventuali tentazioni di
pressione da parte di singole imprese o di gruppi di aziende
appartenenti al medesimo settore. All'Autorità potranno
rivolgersi sia le imprese sia i consumatori e le loro
associazioni di tutela, ma essa potrà intervenire anche
d'ufficio eventualmente sulla base dei risultati di analisi a
campione intese a "stanare" forme di pubblicità, per lo più
locale, delle quali altrimenti l'Autorità non potrebbe venire
a conoscenza.
Le imprese che si avvarranno delle prove comparative
effettuate da laboratori di analisi avranno l'obbligo di
comunicarlo all'Autorità che verificherà l'assenza di legami
giuridici od economici tra l'impresa e il laboratorio di
analisi e il possesso da parte di quest'ultimo di mezzi
adeguati per lo svolgimento delle prove. E' attribuito
all'Autorità anche il potere di effettuare una controprova
qualora il risultato delle analisi non la soddisfi pienamente.
Le nuove analisi devono aver luogo in un laboratorio pubblico.
Le medesime funzioni saranno svolte dall'Autorità nei casi in
cui l'impresa che utilizza la pubblicità comparativa non si
sia avvalsa di analisi di laboratorio. In questo caso sarà
l'Autorità ad invitare l'impresa a fornire prova della
veridicità del messaggio pubblicitario. Esperite le prove,
l'Autorità può emanare un provvedimento di inibizione della
pubblicità - se questa non è stata ancora diffusa attraverso i
media - o, in caso contrario, per la sua continuazione.
Contro la decisione dell'Autorità è ammesso il ricorso davanti
al giudice amministrativo.
Infine, le imprese potranno rivolgersi agli organismi
volontari di autodisciplina per dirimere la questione; il
procedimento sarà autonomo rispetto a quello esperito davanti
all'Autorità. Il parere degli organismi di autodisciplina
potrà essere richiesto anche in via preventiva ma non sarà
vincolante per l'Autorità.
| |