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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


2003
DDL0126-0002
Progetto di legge Camera n. 126 - testo presentato - (DDL13-126)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C126. TESTIPDL
...C126.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC126 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! - Un sistema economico che si fonda
  sul libero mercato postula che l'imprenditore abbia ampia
  libertà di organizzare la propria attività professionale come
  ritiene più opportuno e di utilizzare forme di pubblicità
  idonee ad evidenziare le qualità del proprio prodotto.
     La Carta costituzionale e il codice civile pongono come
  limiti a tale libertà il rispetto della sicurezza, della
  libertà e della dignità umana (articolo 41 della Costituzione)
  e il divieto di atti di concorrenza sleale realizzata con
  mezzi contrari ai princìpi di correttezza professionale e
  idonei a danneggiare un'impresa concorrente (articolo 2598 del
  codice civile).
     Il nostro ordinamento vede con sfavore l'utilizzazione
  della pubblicità comparativa, ovvero della propaganda che pone
  a confronto attività, prestazioni particolari, qualità, prezzi
  del proprio prodotto con quelli dei prodotti commercializzati
  da aziende operanti nel medesimo settore.  Attualmente è
  ammesso, infatti, affermare che il proprio prodotto sia "il
  migliore" (ad esempio perché "lava più bianco") senza nominare
  il prodotto di un concorrente come secondo termine di paragone
  e senza dover provare la veridicità della propria
  affermazione.
     Non è consentito invece diffondere notizie o apprezzamenti
  sull'attività di un concorrente atti a determinare il
  discredito (cosiddetta "concorrenza sleale per denigrazione"):
 
                               Pag. 2
 
  nel sistema previsto dal codice civile non è richiesto
  peraltro che le notizie e gli apprezzamenti siano falsi, ma
  unicamente che questi siano idonei a determinare il
  discredito.
     Infine il nostro ordinamento considera atti di concorrenza
  sleale l'appropriazione dei pregi di prodotti altrui
  (cosiddetta concorrenza sleale per sottrazione), che fa
  apparire come propri meriti riconosciuti ad altri prodotti, e
  l'imitazione servile dei prodotti altrui (cosiddetta
  "concorrenza sleale per confusione").  In realtà la pubblicità
  comparativa, se realizzata correttamente, produce benefici
  effetti per gli interessi del consumatore perché lo induce a
  riflettere sulle differenze esistenti tra i prodotti e sulla
  loro specifica convenienza e perché spinge indirettamente le
  imprese a dare di sé l'immagine migliore, la più competitiva,
  diminuendo il prezzo, migliorando la qualità del prodotto,
  oppure fornendo prestazioni che altri prodotti non offrono.
     La Commissione delle Comunità europee ha varato nel maggio
  del 1991 una proposta di direttiva intesa al riconoscimento
  della pubblicità comparativa entro limiti prestabiliti.  Si
  intende, con questa proposta di legge, accogliere i princìpi
  in essa contenuti senza attendere il prevedibilmente lungo
  iter  di approvazione da parte del Consiglio delle
  Comunità europee ed il successivo  iter  per il
  recepimento della direttiva comunitaria nel nostro
  ordinamento, che prevederebbe prima la fase della delega del
  Parlamento tramite la legge comunitaria e poi il recepimento
  tramite decreto legislativo.
     La pubblicità comparativa viene quindi consentita purché
  non sia menzognera, non ingeneri confusione tra produttori o
  tra marchi, non causi discredito o denigrazione nei confronti
  di un concorrente e non sia diretta a sfruttare la notorietà e
  i meriti altrui.
     A vigilare sulla correttezza della pubblicità comparativa
  è chiamata l'Autorità garante della concorrenza e del mercato,
  istituita dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n.
  287, che esercita attribuzioni analoghe a quelle ad essa
  conferite dalla normativa approvata recentemente in materia di
  pubblicità ingannevole (decreto legislativo 25 gennaio 1992,
  n. 74, di attuazione della direttiva n. 84/450/CEE).  La sua
  natura di autorità indipendente e di organo collegiale risulta
  utile ed efficace per evitare eventuali tentazioni di
  pressione da parte di singole imprese o di gruppi di aziende
  appartenenti al medesimo settore.  All'Autorità potranno
  rivolgersi sia le imprese sia i consumatori e le loro
  associazioni di tutela, ma essa potrà intervenire anche
  d'ufficio eventualmente sulla base dei risultati di analisi a
  campione intese a "stanare" forme di pubblicità, per lo più
  locale, delle quali altrimenti l'Autorità non potrebbe venire
  a conoscenza.
     Le imprese che si avvarranno delle prove comparative
  effettuate da laboratori di analisi avranno l'obbligo di
  comunicarlo all'Autorità che verificherà l'assenza di legami
  giuridici od economici tra l'impresa e il laboratorio di
  analisi e il possesso da parte di quest'ultimo di mezzi
  adeguati per lo svolgimento delle prove.  E' attribuito
  all'Autorità anche il potere di effettuare una controprova
  qualora il risultato delle analisi non la soddisfi pienamente.
  Le nuove analisi devono aver luogo in un laboratorio pubblico.
  Le medesime funzioni saranno svolte dall'Autorità nei casi in
  cui l'impresa che utilizza la pubblicità comparativa non si
  sia avvalsa di analisi di laboratorio.  In questo caso sarà
  l'Autorità ad invitare l'impresa a fornire prova della
  veridicità del messaggio pubblicitario.  Esperite le prove,
  l'Autorità può emanare un provvedimento di inibizione della
  pubblicità - se questa non è stata ancora diffusa attraverso i
  media  - o, in caso contrario, per la sua continuazione.
  Contro la decisione dell'Autorità è ammesso il ricorso davanti
  al giudice amministrativo.
     Infine, le imprese potranno rivolgersi agli organismi
  volontari di autodisciplina per dirimere la questione; il
  procedimento sarà autonomo rispetto a quello esperito davanti
  all'Autorità.  Il parere degli organismi di autodisciplina
  potrà essere richiesto anche in via preventiva ma non sarà
  vincolante per l'Autorità.
 
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